Dopo il decesso del beneficiario delle detrazioni sulle spese di
ristrutturazione edilizia (c.d. Bonus Casa) è
possibile trasferire le quote residue al familiare convivente e
proprietario dell’immobile?
Di trasferibilità dei bonus edilizi è tornata a parlare
l’Agenzia delle Entrate in risposta a un
contribuente, confermando che può diventare il beneficiario delle
quote residue di detrazione, a condizione che abbia la detenzione
materiale e diretta del bene.
Bonus casa: a chi spetta
Ricordiamo che il Bonus Casa, disciplinato dall’art. 16-bis del
d.P.R. n. 917/1986, spetta ai proprietari oppure ai
titolari di diritti reali sugli immobili oggetto
dei lavori e che ne sostengono le spese, quindi anche
a inquilini o comodatari.
Possono accedere alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie); - l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di
possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto
della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a
proprietà indivisa (in qualità di detentori); - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non
rientrano fra quelli strumentali o merce; - i soci delle società semplici, in nome collettivo, in
accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese
familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori
individuali).
Inoltre possono richiedere le agevolazioni, a condizione di
sostenere le spese e che siano intestatari di bonifici e fatture
anche i seguenti soggetti:
- il familiare convivente del possessore o detentore
dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro
il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente
dell’unione civile; - il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge; - il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile
oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato,
per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Trasferimento delle detrazioni
Nel caso di immobile ereditato, tenendo conto che le detrazioni
fiscali per ristrutturazioni edilizie non sono legate all’immobile,
bensì ai soggetti che ne usufruiscono, il comma 8
dell’articolo 16-bis del TUIR, dispone che «in
caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Quindi, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, o
per subentro nel contratto di locazione:
- le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero
esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione
materiale e diretta dell’immobile; - se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata
congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli
stessi in parti uguali.
Conclude quindi l’Agenzia delle Entrate che, indipendentemente
dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel
suo patrimonio, come indicato nella Circolare
del 26 giugno 2023, n. 17/E, l’erede può continuare a
usufruire delle rate residue della detrazione spettante al de
cuius, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente
di beneficiare dell’agevolazione, in quanto ne è proprietario.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui