La decisione in commento affronta diverse questioni riguardanti la disciplina, e relative interrelazioni, del finanaziamento dei soci ex articolo 2467 del codice civile e della responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento di società ex articolo 2497 e seguenti del codice civile, inquadrandole nel più ampio contesto della normativa societaria e dell’insolvenza
Massima
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Società e imprese – Società di capitali – Società a responsabilità limitata eterodiretta da persona fisica – Finanziamento proveniente da altra società sottoposta a comune direzione – Postergazione ex articoli 2467 e 2497-quater del Cc – Inesigibilità temporanea – Presupposti – Riscontro da parte dell’organo gestorio – Necessità – Violazione della regola – Azione della società eterodiretta e corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore – Esclusione – Rimborso nell’anno precedente il fallimento della società – Inefficacia rispetto ai creditori – Sussistenza – Rimborso oltre l’anno precedente il fallimento – Ripetizione del rimborso per indebito oggettivo – Esclusione – Responsabilità degli amministratori verso i creditori – Sussiste. (Cc, articoli 2467, 2497, 2497- quinquies, 2033 e 2394)
In tema di finanziamento dei soci (o proveniente da altra società sottoposta a comune direzione), la postergazione disposta dall’articolo 2467 (e dall’articolo 2597-quinquies) codice civile opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio (o dell’altro soggetto finanziatore) alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria prevista dalla norma; ne consegue che la società è tenuta a rifiutare al socio (o all’altro soggetto finanziatore) il rimborso del finanziamento, in presenza dell’indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento, ed a quello della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, in grado di rilevare la crisi; e che la violazione della regola (pur escludendosi, sia l’azione della società eterodiretta e la corrispondente legittimazione sostitutiva del curatore, sia la ripetizione della restituzione del finanziamento se avvenuta oltre un anno prima del fallimento della società finanziata) può dar luogo a plurime forma di tutela, tra le quali, senz’altro, la responsabilità, nei confronti dei creditori, degli amministratori di una società che abbiano restituito somme in violazione della norma predetta.
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