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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella prima settimana di Agosto il decreto interministeriale 11 giugno 2024. Con il nuovo provvedimento vengono riviste le modalità di pagamento del versamento del contributo esonerativo che sono chiamati a versare i datori di lavoro privati e gli enti pubblici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Infatti, la legge impone al datore di lavoro la c.d. quota di riserva ossia l’obbligo di assumere lavoratori disabili in funzione del numero di dipendenti in forza presso l’azienda (base di computo).

I datori di lavoro hanno la possibilità di non far concorrere a tale numero a cui è collegato l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, quei lavoratori impiegati in mansioni particolarmente rischiose.

Con il decreto viene approvata anche una nuova autocertificazione per attestare l’esonero dall’obbligo dell’assunzione dei lavoratori disabili. Come detto, cambiano anche le modalità di versamento del contributo esonerativo.

L’esonero dall’assunzione di lavoratori disabili

La L.68/1999 regola il diritto al lavoro dei soggetti disabili.

In particolare, l’art.3 della legge citata impone al datore di lavoro di assumere un numero variabile di lavoratore disabili in funzione dei dipendenti complessivamente occupati. Si parla di quote di riserva.

In particolare, la quote di riserva è pari al:

  • sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu’ di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Tuttavia, in alcuni casi l’obbligo di assunzione di lavorato disabili può essere superato.

Infatti, è possibile escludere dalla base di computo rappresentato dal numero dei dipendenti occupati in azienda, quei lavoratori che svolgono mansioni pericolose. Ossia a rischio elevato. Si tratta di quelle mansioni che comportano il pagamento di un premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

A ogni modo, ci sono delle agevolazioni per chi assume lavoratori disabili.

Esonero lavoratori disabili. Da questa data serve una nuova certificazione

I datori di lavoro possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

Con il nuovo decreto viene disposto che per sfruttare l’esonero i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a:

  • presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità,
  • apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato,
  • mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro, disponibile all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di credenziali SPID o CIE.

Tale procedura sarà operativa dal 1° ottobre 2024. Fino al 30 settembre potranno essere utilizzate le vecchie procedure (decreto 10 marzo 2016).

I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero devono inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Ossia entro il 31 ottobre 2024. Tale autocertificazione sarà valida per l’intero trimestre, in continuità con l’esonero precedente.

Cosa deve dichiarare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza ai fini dell’obbligo mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale.

Con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui sono presenti le unità produttive interessate dall’esonero, dichiara:

  • la base di computo;
  • il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
  • il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
  • la quota di esonero.

Il pagamento del contributo esonerativo

Oltre a presentare l’autocerticazione “esonero assunzione lavoratori disabili”, i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare uno specifico versamento. Si tratta del contributo esonerativo  il cui importo complessivo viene generato in fase di autocertificazione.

Il contributo è pari a  39,21 euro:

  • per ogni giorno lavorativo,
  • per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese. Dunque è pari a euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.

Il versamento degli avvisi di pagamento generati sempre tramite la suddetta procedura (Servizi lavoro-Clic Lavoro) avviene con PagoPA. Il versamento copre il periodo  tra la data di esecuzione e la fine del trimestre solare in corso. I versamenti successivi, da effettuare sempre con la piattaforma PagoPA scadono il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento.

Fino al 30 settembre rimarranno in essere le vecchie modalità di pagamento. Dunque tramite bonifico bancario
nei 5 giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione, sul capitolo 2573/2015 capo 27 (codice IBAN: IT04A0100003245348027257315 – Banca d’Italia, filiale Roma Succursale).

Riassumendo…

  • La legge  impone al datore di lavoro di assumere un numero variabile di lavoratore disabili in funzione dei dipendenti complessivamente occupati;
  • i datori di lavoro possono escludere dal computo dei lavoratori complessivamente occupati quelli impiegati in mansioni pericolose;
  • a tal fine serve un’autocertificazione oltre al versamento di un contributo esonerativo;
  • il Ministero del Lavoro ha fissato nuove modalità di autocertificazione e di versamento del contributo;
  • le novità saranno operative dal 1° ottobre 2024.

 

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