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Entra nel vivo il credito d’imposta Transizione 5.0. Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024 è stato pubblicato il decreto attuativo che fornisce alle imprese le necessarie indicazioni ai fini della sua fruizione. Dalle ore 12 del 7 agosto 2024, inoltre, è attiva la piattaforma informatica del GSE che consente di presentare le comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore. Il credito di imposta spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici. Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Cos’altro dispone il decreto?

Finalmente ci siamo. Dopo una lunga attesa, si è “sbloccato” il credito di imposta Transizione 5.0.

Nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024 è stato infatti pubblicato il decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che disciplina le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta istituito dall’articolo 38, D.L. n. 19/2024.

Con il decreto 6 agosto 20204 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, invece, sono stati definiti i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20%.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, attiva dalle ore 12 del 7 agosto 2024.

Finanziato con 6,3 miliardi di euro del PNRR, il credito d’imposta agevola progetti di innovazione che comportino un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato.

Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 chiarisce le attività escluse, i beni agevolabili, le modalità di calcolo del risparmio energetico, i tempi di utilizzo e la procedura per l’accesso all’agevolazione, che richiedere apposite comunicazioni al GSE sia ante che post investimenti.

A chi spetta il credito d’imposta Transizione 5.0

Riprendendo quanto già previsto dalla norma primaria, il decreto attuativo ribadisce che possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), indipendentemente:

– dalla forma giuridica;

– dal settore economico di appartenenza;

-dalla dimensione;

– dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse:

– le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;

– le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ai sensi del codice antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159/2011);

– che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Quali sono le attività escluse

Un importante chiarimento fornito dal decreto attuativo riguarda le attività escluse. Dopo un’approfondita interlocuzione con la Commissione Europea, infatti, è stato attenuato il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH – Do No Significant Harm).

In estrema sintesi, non sono ammissibili al beneficiofatte salve le eccezioni previste dal decreto interministeriale del 24 luglio 2024, i progetti di innovazioni destinati:

– ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

– ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

– ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

– ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Quali sono gli investimenti “trainanti” agevolabili

Gli investimenti ammissibili al credito di imposta possono distinguersi in:

investimenti principali o trainanti, tramite i quali deve essere conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;

investimenti aggiuntivi o trainati (eventuali).

Per quanto riguarda gli investimenti “trainanti”, il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 specifica che sono agevolabili gli investimenti in uno o più dei seguenti beni materiali ed immateriali 4.0:

– beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
– beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).

Quali sono gli investimenti “trainati” agevolabili

Come precedentemente accennato, nell’ambito del progetto di innovazione, sono agevolabili anche i seguenti investimenti aggiuntivi o trainati:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Al riguardo il decreto attuativo:

chiarisce che sono agevolabili gli investimenti localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva ovvero, nei casi in cui i pannelli e gli impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili siano installati a distanza, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. n. 199/2021, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva;

fissa il costo massimo ammissibile delle spese. Fermo restando tali importi, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo per i moduli fotovoltaici con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e al 140% per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%;

specifica che i beni possono entrare in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;

b) le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Al riguardo, il decreto attuativo specifica che:

– tale voce di spesa è ammissibile nel limite del 10% degli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 e in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, e in ogni caso fino a un massimo di 300.000;

– i percorsi devono avere una durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, e prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito;

– le attività di formazione devono essere erogate da soggetti esterni all’impresa. In particolare, sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione: i soggetti accreditati presso la Regione o la Provincia autonoma in cui ha sede l’impresa; le università, pubbliche e private, ed enti pubblici di ricerca; i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01; i soggetti con certificazione di qualità Uni En ISO 9001 settore EA 37; i Competence center; gli European digital innovation hub; gli Istituti tecnologici superiori;

– i corsi devono includere obbligatoriamente alcuni moduli formativi sulla gestione dell’energia e sulla digitalizzazione dei processi produttivi.

Chiarimenti sul periodo di realizzazione degli investimenti

Per espressa previsione normativa, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Al riguardo, il decreto attuativo chiarisce che:

a) per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, oppure qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

b) il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

– nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B della legge di Bilancio 2027, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

– nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

– nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.

A quanto ammonta il credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.

In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Per ciascuna quota di investimento, la misura è rispettivamente aumentata:

– al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;

– al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

Il credito d’imposta:

a) è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;

b) non è cumulabile con:

– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
– con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno di cui all’articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024.

Come si calcola la riduzione dei consumi energetici

Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 fornisce esatte indicazioni per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

In particolare, viene precisato che la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato. La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata rispetto allo stesso bene o servizio reso, normalizzando i volumi produttivi e le condizioni esterne che influenzano le prestazioni energetiche.

Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

Per le nuove imprese senza uno scenario reale di riferimento, si deve considerare uno scenario controfattuale. L’impresa deve individuare almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo nei cinque anni precedenti la data di avvio del progetto. La media dei consumi energetici annuali di questi beni alternativi rappresenterà lo scenario controfattuale, rispetto al quale calcolare il risparmio garantito dall’investimento reale.

Qual è la procedura per accedere al credito di imposta

Con il decreto attuativo arrivano anche le indicazioni sulla procedura per il riconoscimento e la fruizione del credito di imposta.

In particolare, le imprese, per accedere al credito d’imposta, devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE):

– una comunicazione preventiva contenente la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo;

– una apposita certificazione ex ante, rilasciata da un valutatore indipendente attestante l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, inoltre, le imprese devono inviare al GSE:

– una comunicazione necessaria a dimostrare l’esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione sia dei beni materiali ed immateriali 4.0 sia dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

– la comunicazione finale a seguito del completamento del progetto di innovazione (da trasmettere, in ogni caso, entro il 28 febbraio 2026), a cui deve essere allegata la certificazione ex post, rilasciata da un valutatore indipendente, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.

Come indicato nel decreto direttoriale 6 agosto 2024, le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione Transizione 5.0del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, invece, saranno individuati con successivo provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Come usufruire del credito d’imposta

Altri importanti chiarimenti contenuti nel decreto attuativo riguardano le modalità di fruizione del credito di imposta.

In particolare, viene indicato che l’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997), decorsi dieci giorni dalla comunicazione da parte del GSE, a seguito del completamento degli investimenti, dell’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Al credito d’imposta non si applica:

– il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000;
– il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Il bonus:

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;

non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR;

non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

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