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Art. 23-ter (Mutamento d’uso
urbanisticamente rilevante)

Versione fino al 29/05/2024

Versione dal 30/05/2024 al 27/07/2024

Versione dal 28/07/2024

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma
di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,
costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma
di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa
da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di
opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione
dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della
destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità
immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione
di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili
agli interventi di cui all’articolo 6.
Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento
rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo
dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella
originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere
edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o
dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria
funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

 

1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della
singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle
normative di settore, ferma restando la possibilità per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni.

Identico.

 

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di
destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui
al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)
di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come
definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni.

Identico.

 

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento
di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito,
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia
finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme
a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti
nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al
vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste
al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione
residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal
piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di
destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma
restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di
fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione
del mutamento
alla forma di utilizzo dell’unità
immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità
immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di cui al
comma 1-ter,
il mutamento di destinazione
d’uso
non è assoggettato all’obbligo di reperimento di
ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della
dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17
agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto
stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento
del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione
secondaria.
Per le unità immobiliari poste al primo piano
fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso
è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in
cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare
specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a
1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al
primo piano fuori terra o seminterrate.

 

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più
favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico
nel caso in cui siano previste opere edilizie.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento
di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti
titoli:

a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla
segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle
opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando
che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere
riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera
a).

2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis,
comma 1-bis.

Identico

Identico

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
all’interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
di un intero immobile all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso
applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni
medesime di prevedere livelli ulteriori di
semplificazione.
Salva diversa previsione da parte delle
leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il
mutamento della destinazione d’uso di un intero
immobile
all’interno della stessa categoria funzionale è
consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui
al comma 1-quinquies
.



 

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