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A seguito dell’accordo stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, è stato istituito, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito, Fondo), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso sia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro.

Con la presente circolare si illustra la disciplina di dettaglio del Fondo in esame, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Assegno di integrazione salariale

Il Fondo eroga alle imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, la prestazione di assegno di integrazione salariale. Le prestazioni erogate dal Fondo rappresentano un regime sostitutivo del regime della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché del Fondo di integrazione salariale e dei rispettivi regimi di contribuzione.

Beneficiari

Sono ricompresi nella platea dei beneficiari della prestazione di assegno di integrazione salariale tutti i lavoratori dipendenti – compresi, pertanto, anche i lavoratori con contratto a tempo determinato – e i lavoratori a domicilio, nonché gli apprendisti qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato.

Finanziamento

Il finanziamento avviene con il versamento di un contributo ordinario mensile dello 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. In aggiunta, è previsto il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che usufruisce della prestazione, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.

Causali

L’assegno di integrazione salariale del Fondo può essere richiesto per le seguenti causali:

1. situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

2. situazioni temporanee di mercato;

3. riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

4. crisi aziendale;

5. contratto di solidarietà.

Misura della prestazione

La misura della prestazione di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari a quanto garantito per la CIGO, ossia pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, con applicazione del suddetto massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento. L’importo del massimale, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, è aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Termini di presentazione delle domande

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale, si ricorda che, per accedere alla prestazione, devono presentare apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Pagamento

Il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro.

Prestazioni facoltative e integrative

Il Fondo assicura le seguenti prestazioni alla totalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del medesimo:

a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;

b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale;

d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;

e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.

Fonte: Circ. INPS 1°agosto 2024 n. 86

 

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