E’ scaduto il 12 luglio il termine per gli invii della comunicazione per beneficiare del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.
Il Provvedimento n 262747 dell’11 giugno 2024 con le regole pratiche รจ stato pubblicato dalle Entrate insieme anche con il modello necessario all’invio.
Tale provvedimento ha anche specificato che “per gli investimenti non realizzati al momento della presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non รจ stata rilasciata la certificazione, il provvedimento prevedeย la presentazione di comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025. Lโultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Ricordiamo che il decreto attuativo del credito in oggetto รจ stato pubblicato lo scorso 21 maggio in GU n 117 (Decreto 17 maggio) eย ricordiamo che il credito zes unica รจ stato istituito dal Decreto-legge Sud ย a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalitร regionale 2022 2027.
Infine evidenziamo che dal 1 marzo รจ attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione unica riguardanti progetti di investimento localizzati nelle otto Regioni del Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023.
Leggi ancheย Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione
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1) Credito d’imposta ZES Unica: investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un ย progetto di investimento inizialeย come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della ย Commissione, ย del ย 17 ย giugno 2014,ย realizzati dal 1ยฐ gennaio 2024 al 15 ย novembre ย 2024, ย relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione ย finanziaria, ย di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nella ย ZES ย unica,ย nonche’ all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attivita’ nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla ย vendita, ย come pure quelli trasformati o assemblati per ย l’ottenimento ย di ย prodotti destinati alla vendita nonche’ i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia’ utilizzati dal ย dante causa ย o ย da altri ย soggetti ย per ย lo ย svolgimento ย di ย un’attivita’ economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui ย redditi ย di ย cui ย al decreto ย del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ย a ย prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi ย all’agevolazione non puo’ superare il ย cinquanta ย per ย cento ย del ย valore ย complessivo dell’investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ย di ย cui ย all’art. ย 2359 ย del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’art. 1, comma 2, il credito d’imposta e’ commisurato ย alla ย quota ย del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel ย limite ย massimo, ย per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di ย euro. ย Per ย gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione ย finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni ย al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di ย investimento ย il ย cui ย costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.ย
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2) Credito ZESUnica: % dell’agevolazione per regione
Il credito d’imposta รจ determinato nella misura massima per ย le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027 e, in particolare:
- a) ย per ย gli ย investimenti ย realizzati ย nelle ย Regioni ย Calabria, Campania, Puglia, con ย esclusione ย degli ย investimenti ย di ย cui ย alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento ย dei ย costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- b) per gli ย investimenti ย realizzati ย nelle ย Regioni ย Basilicata, Molise e Sardegna,ย con esclusione ย degli ย investimenti ย di ย cui ย alla lettera c),ย nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti ย in relazione agli investimenti ammissibili;
- ย c) per gli investimenti realizzati nei territori ย individuati ย ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle ย Regioni Puglia ย e ย Sardegna, ย nella ย misura ย massima, ย rispettivamente ย del cinquanta per cento e del quaranta per ย cento, ย come ย indicato ย nella vigente Carta degli aiuti a finalita’ regionale;
- d) per gli investimenti realizzati ย nelle ย zone ย assistite ย della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a ย finalita’ regionale 2022-2027 nella misura del quindici ย per ย cento ย dei ย costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Per ย i ย progetti ย di ย investimento ย con ย costi ย ammissibili ย non superiori a 50 milioni di euro, ย i ย massimali ย di ย cui ย al ย comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per ย le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
Per i grandi progetti ย di ย investimento ย con ย costi ย ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita’ ย regionale, ย le intensita’ massime di aiuto per le grandi imprese si applicano ย anche alle piccole-medie imprese.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’ยซimporto di aiuto correttoยป di ย cui ย all’art. ย 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Il ย credito ย d’imposta ย e’ ย riconosciuto ย nei ย limiti ย e ย alle condizioni previsti, in particolare, ย dall’art. ย 14 ย del ย regolamento (UE) n. 651/2014.ย
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3) Credito ZES Unica: modalitร di utilizzo
In merito all’utilizzo il decreto evidenzia che il ย credito ย d’imposta รจ ย utilizzabile ย esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso ย i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia ย delle ย entrate,ย pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione ย del ย provvedimento ADE ย e, ย comunque, ย non ย prima ย della ย data ย di realizzazione dell’investimento. ย
Il ย maggior ย credito ย risultante ย a seguito della rideterminazione della percentuale รจ ย utilizzabile ย a ย decorrere ย dal ย giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
Fermo ย restando ย quanto ย previsto ย dal ย primo ย periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile ย sia ย superiore ย a 150.000 ย euro ย il ย credito รจ utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 ย settembre ย 2011, ย n. ย 159.ย
L’Agenzia ย delle ย entrate ย comunica l’autorizzazione ย all’utilizzo ย del ย credito ย d’imposta ย qualora ย non sussistano motivi ostativi.
4) Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate
Con il provvedimento n 262747 dell’11 giugno le Entrate, ai sensi dellโarticolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dellโeconomia e delle finanze, del 17 maggio 2024ย viene approvato il modello di comunicazione per lโutilizzo del contributo sotto forma di credito dโimposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica di cui allโarticolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni.ย
La Comunicazione, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, รจ utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito dโimposta per gli investimenti realizzati dal 1ยฐ gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi allโacquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive giร esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dallโarticolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dellโUnione Europea (di seguito โTFUEโ), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dallโarticolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalitร regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.
La Comunicazione รจ inviata esclusivamente con modalitร telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioniย
La trasmissione telematica della Comunicazione รจ effettuata utilizzando esclusivamente il software denominatoย โZES UNICAโ, disponibile gratuitamente sul sito internetย www.agenziaentrate.gov.it.ย
A seguito della presentazione della Comunicazione รจ rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con lโindicazione delle relative motivazioni.ย
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nellโarea riservata del sito internet dellโAgenzia delle entrate.ย
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purchรฉ ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.ย
La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione รจ scartata in fase di accoglienza.ย
La Comunicazione รจ scartata nel caso in cui:ย
- a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;ย
- b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dellโAgenzia delle entrate;ย
- c) il codice attivitร e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dellโarticolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Infine a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito dโimposta il beneficiario รจ tenuto a presentare una o piรน comunicazioni integrative utilizzando il modelloย
Lโultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
5) Credito di imposta ZES Unica: come si usa
Al fine di consentire allโAgenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesaย di cui allโarticolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito dโimposta รจ utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dellโarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2ย
Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante รจ utilizzabile non prima della data di realizzazione dellโinvestimento.
In particolare, il credito รจ utilizzabile:ย
- a) per la quota corrispondente agli investimenti giร realizzati alla data di invio della Comunicazioneย per i quali รจ stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui allโarticolo 5, comma 4, del decreto;
- b) per la quota corrispondente agli investimenti giร realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali รจ stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite lโemissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale lโAgenzia delle entrate comunica lโautorizzazione allโutilizzo del credito dโimposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario รจ tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui allโarticolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [emailย protected].
In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche lโutilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.ย
ร inibito lโutilizzo del credito dโimposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non รจ stata rilasciata la certificazione.ย
Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale lโammontare del credito dโimposta riconosciuto nella misura prevista dallโarticolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito รจ utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.ย
LโAgenzia delle entrate comunica lโautorizzazione allโutilizzo del credito dโimposta qualora non sussistano motivi ostativi.ย
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dellโarticolo 5, comma 5, del decreto รจ utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.ย
Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento allโintero ammontare del credito utilizzabile.ย
Fino alla comunicazione dellโautorizzazione รจ inibito lโutilizzo del credito dโimposta non ancora fruito.ย
Ai fini dellโutilizzo in compensazione del credito dโimposta:ย
- a) il modello F24 รจ presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dallโAgenzia delle entrate, pena il rifiuto dellโoperazione di versamento;
- b) nel caso in cui lโimporto del credito utilizzato in compensazione risulti superiore allโammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 รจ scartato. Lo scarto รจ comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dellโAgenzia delle entrate;ย
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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