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La disciplina del concorso di persone è compatibile con quella della sanzionabilità esclusiva della persona giuridica. Per questa ragione è sanzionabile il soggetto terzo esterno (notaio) che ha operato in concorso nelle violazioni tributarie relative alle società.
Questo è in estrema sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20697 di ieri, 25 luglio 2024, sulla possibilità che, in caso di concorso, il professionista (non solo, quindi, il notaio) risponda delle violazioni commesse dalla società.

Nella specie, a un notaio veniva notificato l’atto di contestazione della sanzione in quanto soggetto autore delle violazioni e coobbligato con riferimento alle sanzioni irrogate in concorso con i trasgressori.
Il soggetto estraneo alla compagine societaria veniva, quindi, chiamato a rispondere della sanzione alla società per concorso esterno ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, in quanto era stato provato il coinvolgimento nelle operazioni di frode.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il contribuente, nella sussistenza dello schermo societario, in presenza di colpa grave o dolo e di un diretto vantaggio, non versava nella situazione di esonero ex art. 7 comma 1 del DL 269/2003 e di conseguenza rispondeva direttamente della propria azione od omissione.

Si rammenta che l’art. 7 del DL 269/2003 rappresenta una deroga al principio personalistico della sanzione (art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97) e stabilisce al primo comma che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Questa disposizione è stata interpretata nel senso che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, diversamente se la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non opera l’art. 7 del DL 269/2003 (tra le tante Cass. 1° aprile 2022 n. 10651).
L’art. 9 del DLgs. 472/97, invece, stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.

Pareva consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui al professionista non potesse essere irrogata la sanzione per le violazioni commesse da una società con personalità giuridica, richiamando il concorso di persone. Ciò in quanto si era sostenuto che l’art. 7 del DL 269/2003 aveva abrogato implicitamente le norme fiscali che ritengono personalmente responsabili le persone fisiche come professionisti o consulenti, per le violazioni riconducibili al soggetto giuridicamente autonomo (Cass. 6 maggio 2022 n. 14364, 9 ottobre 2020 n. 21790 e 25 ottobre 2017 n. 25284).

La sentenza in commento rimette completamente in discussione tale arresto stabilendo che “L’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è norma compatibile con l’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità”.

Nella specie il notaio è stato ritenuto responsabile

Il soggetto terzo è quindi sanzionabile per concorso con la società a nulla rilevando che questo sia una persona fisica al ricorrere degli elementi costitutivi del concorso di persone. Essi sono: la pluralità di agenti; la realizzazione dell’elemento oggettivo dell’illecito da parte di almeno uno degli agenti; il contributo causale del singolo concorrente alla realizzazione del fatto illecito; la volontà effettiva di cooperare alla commissione dell’illecito.

Secondo i giudici di legittimità, non sussisterebbe nessuna violazione del principio di legalità stante quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7 del DL 269/2003, che fa salve le disposizioni del DLgs. 472/97 ;;in quanto compatibili.

Si osservi che il DLgs. 87/2024, attuativo della legge di delega fiscale (L. 111/2023), ha inserito il comma 2-bis all’art. 2 del DLgs. 472/97, che conferma la possibilità di irrogare le sanzioni alla sola società e non anche alle persone fisiche.

 

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