È attivo sul sito del GSE il portale per la
presentazione delle domande di contributo a fondo perduto per
l’Installazione di infrastrutture di ricarica su strade urbane ed
extraurbane.
Infrastrutture di ricarica: ok all’invio domande
Si tratta del secondo bando a valere su fondi PNRR
destinati alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 e
gestita dal MASE, il cui totale complessivo ammonta a 359,94
milioni di euro per le stazioni di ricarica da realizzare
nelle strade extraurbane e 279,34 per quelle da installare nei
centri urbani.
Obiettivo è la realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, di
oltre 13 mila impianti di cui 7.500 sulle strade extraurbane, i
restanti su strade urbane. In questo modo si contribuirà al target
del 2030, che punta alla realizzazione di 110mila impianti.
In entrambi i casi, le agevolazioni sono concesse in forma
di contributo a fondo perduto per un importo
non superiore al 40% delle spese ammissibili, non
cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno
comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato.
Infrastrutture di ricarica: soggetti beneficiari e spese
ammissibili
I criteri e le modalità per la concessione
dei benefici sono contenuti nei decreti
del MASE del 18 marzo 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
2 maggio 2024, n. 101: uno destinato alle infrastrutture
nei Comuni, l’altro per le
strade extraurbane.
In particolare, possono accedere alle agevolazioni le imprese o
gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione
dell’istanza di ammissione al beneficio, dimostrano di aver gestito
stazioni di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea,
in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni
di ricarica riferito all’ambito per il quale è
proposta istanza al beneficio.
Sono ammissibili al beneficio i progetti :
- a) avviati successivamente alla data di presentazione
dell’istanza di ammissione al beneficio; - b) destinati alla realizzazione del numero minimo di stazioni
di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il
quale è proposta istanza al beneficio - c) forniti del preventivo di connessione o di altra idonea
documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore
della rete di distribuzione, qualora sia necessario procedere a una
nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una
connessione esistente; - d) corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area
per l’installazione della stazione di ricarica, oppure in grado di
consentire l’installazione e la gestione delle stazione di ricarica
per almeno cinque anni, qualora le stazioni di ricarica siano
ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali
e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal
gestore della stazione; - e) corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti
sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni, qualora le
stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso
pubblico; - f) corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo
pubblico, qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo
pubblico; - g) rispettano il principio di DNSH;
- h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi
dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; - i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1
al Decreto.
Queste le spese ammissibili, al netto di IVA:
- a) acquisto e messa in opera di stazioni di ricarica da
almeno 90 kW di potenza nei centri urbani,
175 kW per quelle sulle strade
extraurbane, compresi gli impianti elettrici, le opere
edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il
monitoraggio. Il costo massimo ammesso è di 50mila euro per
stazione di ricarica nei centri urbani e 81mila euro su strade
extraurbane; - b) costi per la connessione alla rete elettrica come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal
gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale
ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di
ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani e del 40% per
quelle su strade extraurbane; - c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e
collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti
autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale
ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di
ricarica;
Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio:
- a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di
energia elettrica; - b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni
immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o
personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo,
l’affitto, la locazione e la servitù; - c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi
genere.
Non possono essere assegnati fondi per ulteriori stazioni di
ricarica realizzate dal soggetto beneficiario che non rientrano in
quelle segnalate nella domanda.
Nella richiesta, i beneficiari devono indicare:
- la riduzione percentuale del costo specifico massimo
ammissibile, comunque non inferiore all’1,25% e non superiore al
50%; - il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare,
comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi
pubblici, con riferimento a ciascun ambito e lotto.
Selezione dei progetti ed erogazione dei contributi
Sulla base delle richieste pervenute, il GSE forma una
graduatoria utilizzando i criteri di selezione indicati nei
decreti, attribuendo al massimo di 100 punti. Gli aggiudicatari
dovranno garantire l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica
entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici del MASE.
I soggetti selezionati dovranno presentare la richiesta di
erogazione seguendo lo schema allegato al Decreto,
per spese interamente quietanziate entro il 31
dicembre 2025.
Infine, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi potrà
essere ceduta, previa comunicazione al Ministero e al soggetto
gestore, solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione.
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