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Il 17 luglio Assocalzaturifici e le OO.SS. di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 21 giugno 2021, applicabile ai lavoratori dell’industria delle calzature scaduto il 31 dicembre 2023. La nuova disciplina è valida dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026. Si evidenzia che, fatte salve eventuali specifiche decorrenze, le novità derivanti dalle disposizioni modificate o introdotte dall’Accordo entreranno in vigore dal 1° agosto 2024.

In primo luogo si segnala la previsione di incrementi retributivi pari a complessivi 191 euro per il livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento e distribuiti come segue: 90 euro ad agosto 2024, 51 euro ad agosto 2025 e 50 euro ad agosto 2026. Inoltre, con riferimento ai soli lavoratori inquadrati nel 1° livello, è stata prevista un’ulteriore decorrenza a gennaio 2025.
Di seguito si riportano i nuovi minimi retributivi mensili validi dal prossimo mese di agosto: liv. 8, 2.384,90 euro; liv. 7, 2.234,50 euro; liv. 6, 2.053,70 euro; liv. 5, 1.950,40 euro; liv. 4, 1.879,50 euro; liv. 3S, 1.835,10 euro; liv. 3, 1.795,50 euro; liv. 2S, 1.740,80 euro; liv. 2, 1.705,50 euro; liv. 1, 1.315,70 euro.

Passando alle novità di carattere normativo, in materia di lavoro a tempo determinato le Parti, con la nuova stesura dell’art. 21, hanno proceduto a una rinnovata e più articolata descrizione delle fattispecie riconosciute come causali “contrattuali”, tali da consentire l’apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di successiva proroga) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi.
Si tratta delle seguenti fattispecie: attività legate all’organizzazione di campionari e campagne di vendita; sviluppo straordinario delle attività di impresa; sperimentazioni tecniche, produttive e organizzative con carattere di temporaneità; esecuzione di lavori temporanei richiedenti professionalità e specializzazioni che non è possibile svolgere con il normale organico aziendale; investimenti in processi produttivi destinati a implementare la gestione sostenibile dell’impresa; interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati all’introduzione di nuove apparecchiature nel campo di digitalizzazione, automazione, riconversione ambientale e sicurezza.

Si riduce inoltre dal 32% al 30% (sul totale degli occupati a tempo indeterminato) la soglia che rappresenta il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto a tempo determinato.

Vengono rafforzate le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere, alle quali l’Accordo riconosce la possibilità di una proroga di un ulteriore mese del congedo già previsto dall’art. 24 del DLgs. 80/2015, con retribuzione a carico del datore di lavoro.

Tra le novità si segnala anche la previsione di un’aspettativa della durata massima di un mese (corrispondente a 21 giorni complessivi, in caso di fruizione frazionata) per le lavoratrici che intraprendano percorsi di fecondazione assistita.

In tema di congedo parentale, sono state introdotte 10 giornate annue di permesso non retribuito per la malattia dei figli di età compresa tra 3 e 8 anni.

Viene innalzato da 42 a 58 ore il numero di ore di lavoro straordinario che annualmente il lavoratore può scegliere di far confluire nella banca ore. Tale scelta, si ricorda, non fa venire meno il diritto alla corresponsione della sola maggiorazione oraria, con il cedolino del mese in cui la prestazione è stata svolta.

Con riferimento alla previdenza complementare (Fondo Previmoda), il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro da aprile 2025 passerà dall’attuale 0,20% allo 0,24%.
Parallelamente verrà incrementato anche il contributo a carico delle imprese nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda, da corrispondere per 12 mensilità nei confronti di ciascun dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi di durata (in quest’ultimo caso, a partire dal 13° mese); dal 1° gennaio 2026 tale contributo sarà pari a 15 euro mensili (dai 12 attuali). Si segnala inoltre che da gennaio 2025 diverrà operativo il versamento di un contributo aggiuntivo mensile di 2 euro per l’introduzione della prestazione LTC (Long Term Care).
Per le altre novità (tra le quali si segnalano anche le linee guida in tema di ferie solidali), si rimanda al testo integrale dell’Accordo.

 

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