La sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa in seguito all’ondata di Covid che è stata prevista dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 può essere applicata anche in caso di acquisto di un immobile da ristrutturare. Ad affermarlo la Corte di primo grado di Firenze in due sentenze gemelle (395/3/2023 e 415/3/2023), che hanno avuto per oggetto alcuni acquisti di immobili da ristrutturare effettuati tra il 2019 e il 2021. Vediamo quanto precisato.
Secondo quanto affermato dalla Corte di primo grado di Firenze, la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa in seguito all’ondata di Covid riguarda anche “gli acquirenti degli immobili da ristrutturare che intendano trasferirvi la residenza, sebbene non si tratti di una delle ipotesi espresse previste per legge”.
Come spiegato dal Sole 24 Ore, che ha trattato la questione, la Corte ha ricordato che “il termine triennale nasce in via interpretativa, visto il costante indirizzo di legittimità che riconosce i benefici anche all’acquirente dell’immobile ‘non di lusso’ in costruzione”. E ancora ha precisato che, “non essendo concepibile una fattispecie agevolativa sine die, la destinazione ad abitazione principale deve compiersi entro lo stesso termine previsto per il controllo dall’articolo 76 del Tur, ossia entro tre anni dalla registrazione. Ed è proprio la particolare genesi di questo termine triennale a far sì che non sia stato espressamente inserito” nell’articolo 24 del Dl 23/2020, che ha previsto la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa. Ecco dunque “l’applicazione della sospensione Covid anche a questo termine”.
Con le sue sentenze, la Corte ha poi sottolineato che “la tesi dell’Erario contrasterebbe con l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, diversamente discriminatoria e, inoltre, che costituisce fatto notorio, sulla base dell’articolo 115 del Codice di procedura civile, la circostanza per cui, durante la pandemia, le forniture hanno subito ritardi”.
Come infine precisato dal Sole 24 Ore, con la circolare 38/2005, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “i benefici prima casa possono essere conservati se la finalità dichiarata di destinare l’immobile a propria abitazione viene realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento (sentenza 18300/2004) e, inoltre, che se il legislatore non ha fissato un termine entro il quale si deve verificare una condizione dalla quale dipende un beneficio, quel termine non potrà mai essere più ampio di quello previsto peri controlli (sentenze 9194/2000 e 3604/2003)”.
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