La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa del 31enne di Caserta C.L., in merito al sequestro preventivo di un immobile comunale occupato abusivamente. La decisione conferma quanto già disposto dal Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere lo scorso febbraio.
Il ricorso chiedeva la revisione del provvedimento di sequestro, ritenendo che il giudice per le indagini preliminari (GIP) avesse accettato in maniera acritica la domanda avanzata dal Pubblico Ministero, senza svolgere una valutazione autonoma. L’immobile, situato a Caserta, era stato occupato senza titolo dall’uomo, che ne deteneva il possesso senza violenza, subentrando informalmente al precedente occupante.
La difesa ha sostenuto che non vi fosse fumus commissi delicti, ovvero il sospetto concreto di un reato, poiché il ricorrente avrebbe tentato di regolarizzare la sua posizione nei confronti del comune. Tuttavia, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la detenzione dell’immobile fosse comunque illegittima, respingendo le argomentazioni della difesa.
Nella sentenza emessa il 28 febbraio 2024 e depositata il 6 marzo successivo, il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame, sostenendo che il provvedimento del GIP fosse motivato adeguatamente, rispecchiando una corretta rielaborazione degli elementi offerti dal Pubblico Ministero.
La Corte di Cassazione, presieduta dal giudice Giovanna Verga e con Massimo Perrotti come relatore, ha stabilito che il ricorso non contenesse violazioni di legge sostanziali o processuali, e che la motivazione del Tribunale fosse chiara, logica e completa. La Corte ha respinto le obiezioni della difesa relative alla presunta mancanza di dolo nell’occupazione abusiva, ritenendo che la posizione dell’uomo, che aveva acquisito le chiavi da un conoscente dell’originario assegnatario, non fosse sufficiente a escludere la responsabilità penale.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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