Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 01 Luglio 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223206 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Enio Vial, Silvia Bettiol e Adriana Barea Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con la risposta a interpello 140 del 24/06/2024, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta 103/2024, ha ribadito che: in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” di interventi superbonus 110 (non vi è alcun debito residuo da pagare al fornitore) è possibile dare rilevanza alla “data fattura” indicata nella fattura elettronica che porta lo sconto, emessa dal fornitore laddove sia stata trasmessa allo SdI nei termini (ex art. 21, Dpr 633/72: entro 12 giorni o nei termini della fatturazione differita). Sono, infine, ribaditi i precedenti chiarimenti in relazione all’eventuale scarto del file XML della fattura con lo sconto.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri. In merito all’Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all’imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il testo: riconosce la qualifica di lavoratore frontaliero anche a colui che effettua, nella misura massima del 25, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza; riconosce ai Comuni frontalieri elencati nell’allegato al provvedimento il contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri; introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti vecchi frontalieri residenti in una specifica lista di comuni.
Con la RM 31/E del 24/06/2024 l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla soppressione del codice tributo 8200, istituito con la RM 16/2020 per consentire il versamento, tramite il modello F24 Elide, delle somme per continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica stabilite dal Gse (Gestore dei servizi elettrici). Il mantenimento di tale diritto, infatti, era subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente (articolo 36, comma 2, Dl n. 124/2019).
Con il DM 24/06/2024, pubblicato ieri sul sito del MEF, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento (in riduzione) delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1, co. 78-85, L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). La regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (2023 per i soggetti solari).
A partire dal prossimo 01/07/2024 è possibile procedere alla presentazione delle istanze per l’incentivo FRI-TUR, previsto dal PNRR e promosso dal Ministero del Turismo. Le imprese del comparto ricettivo-turistico possono inoltrare le richieste fino al 31 luglio 2024, esclusivamente tramite l’apposita piattaforma di Invitalia.
Con la risposta a interpello n. 142, pubblicata il 24/06/2024, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la conformità al Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 82/2005, CAD) e ai relativi decreti attuativi di una procedura per la dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro. Sul tema si richiamano precedenti interventi di prassi (RM 46/E/2017, CM 5/E/2018).
Con la risposta 139 del 21/06/2024 l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di procedere: da parte della concessionaria della gestione della rete del gioco del lotto; alla compensazione, tramite modello F24, tra credito d’imposta Super Ace e bonus edilizi ricevuti tramite cessione, con gli importi dovuti a titolo di Preu e di 0,8 sulle somme giocate. Il caso: la società istante, concessionaria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la realizzazione e la gestione della rete del gioco del lotto, chiede se la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, mediante il modello F24, riguarda anche il credito Super Ace e, nello specifico, se tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di Preu e di 0,8 sulle somme giocate.
Buongiorno Dottore, un nostro cliente professionista ha ottenuto nel 2023 il bonus sponsorizzazione sportive per 13.000, tale somma è fiscalmente rilevante Grazie Cordiali Saluti In linea generale, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Nel caso di specie, non consta alcuna norma che preveda espressamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del credito d’imposta.
L’amministratore della società è condannato per concorso nell’indebita compensazione del credito Iva rivelatosi non spettante, anche se l’operazione di acquisto è stata decisa prima che l’interessato assumesse la carica nella compagine: prima di portare in compensazione un credito d’imposta, infatti, il cessionario deve accertarsi che sussistono le condizioni oggettive e formali che ne consentono l’utilizzo. E la verifica compete a chi intende utilizzare il credito e va compiuta nel momento in cui lo si vuole fare: diversamente il legale rappresentante accetta in modo consapevole il rischio che la società non abbia veramente diritto a defalcare il credito.
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