Nell’articolata storia degli articoli 119 (superbonus) e 121
(sconto in fattura e cessione del credito) del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) sono avvenuti degli accadimenti molto
particolari sui quali (stranamente) la stampa si è concentrata
poco.
Superbonus: da credito non pagabile a pagabile
Sarà per la sua complessità, ma il tema della classificazione
dei bonus edilizi è stato trattato marginalmente e solo al fine di
dimostrare quanto poco conveniente sia stato il superbonus per le
casse dello Stato. Ma andiamo con ordine e cominciamo dalla
richiesta inviata dal Presidente di ISTAT ad Eurostat a maggio 2021
mediante la quale si chiedevano lumi sulla classificazione del
superbonus alla luce del nuovo meccanismo delle opzioni alternative
previsto dal Decreto Rilancio. Alla richiesta di ISTAT risponde
subito l’Ufficio statistico dell’Unione europea con una prima
lettera in cui
Eurostat, dopo avere preso atto del meccanismo di cessione del
credito di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, assentiva
provvisoriamente alla classificazione del Superbonus come credito
«non pagabile».
Cosa significa credito “non pagabile”? La risposta va cercata
all’interno del Regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema
europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea, il cui
Allegato A è il SEC 2010 mediante il quale viene istituita una
metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle
nomenclature e alle regole contabili comuni da utilizzare per
l’elaborazione di conti e tabelle in maniera comparabile per gli
scopi dell’Unione Europea.
Il paragrafo 20.167 del SEC 2010 definisce la classificazione
dei crediti d’imposta suddividendoli tra:
- i crediti “pagabili”, ovvero quelli per cui l’eventuale
ammontare del credito che superi il debito d’imposta viene pagato
al beneficiario; - i crediti “non pagabili”, ovvero quelli limitati all’ammontare
del debito d’imposta, in quanto la parte non compensata con i
debiti viene persa dal beneficiario.
Sostanzialmente, secondo il SEC 2010, se il credito è pagabile
allora lo Stato lo deve rimborsare in tutto o in parte nel caso in
cui il contribuente non riesca ad utilizzarlo. Facendo un esempio
pratico, se ho un credito di 100 euro da utilizzare in 5 anni,
potrò utilizzarlo per compensare le mie tasse per 20 euro/anno. Se
in un determinato anno pago 15 euro di tasse, la restante parte
(20-15) va rimborsata al contribuente.
Se, invece, il credito viene classificato “non pagabile”, nello
stesso esempio la restante parte (20-15) viene persa dal
contribuente che non la utilizza in compensazione.
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