Nessuna cancellazione dalla Cassa per sospensioni fino a un anno
A partire dal 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall’Albo per un periodo massimo di un anno manterranno la loro iscrizione a Inarcassa salvaguardando gli effetti ai fini della carriera previdenziale.
Con decreto ministeriale del 20 marzo 2024 รจ stata, infatti, approvata la modifica dell’articolo 7 dello Statuto Inarcassa, cosรฌ come deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel luglio 2023.
Questa data segna un cambiamento rispetto al precedente principio secondo il quale la sospensione dallโAlbo professionale avrebbe avuto una conseguenza immediata anche sulla posizione previdenziale.
Secondo il nuovo orientamento, quindi, per la sospensione inferiore alla durata di un anno non ci saranno variazioni e il professionista resterร regolarmente iscritto alla Cassa. Qualora, invece, la sospensione superi tale periodo, questo comporterร la cancellazione dalla stessa per lโintera durata del provvedimento di sospensiva.
Art. 7 – Iscrizione ad INARCASSA
7.1 – Lโiscrizione ad INARCASSA รจ obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuitร e ad essi esclusivamente riservata.
7.2- Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuitร ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architettiยธ ancorchรฉ sospesi dallโalbo professionale per la durata massima di un anno in ragione di un provvedimento adottato dall’Ordine professionale di appartenenza, che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attivitร esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
La sospensione dallโalbo professionale per la durata superiore ad un anno in ragione di un provvedimento adottato dall’Ordine professionale di appartenenza costituisce ai fini dei requisiti di iscrizione ad Inarcassaย elemento di decadenza del carattere di continuitร dellโesercizio della libera professione di cui al comma 7.1.
Per la sussistenza del requisito della continuitร dell’esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l’iscritto dovrร , con le modalitร della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilitร ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 5
7.3 – Il requisito di cui al precedente punto non puรฒ essere posseduto in presenza di rapporto di lavoro subordinato allโestero, pur se ininfluente ai fini previdenziali in Italia in assenza di regime di reciprocitร . I periodi di lavoro allโestero che non danno origine a pensione, non ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati. Forme e modalitร di riscatto sono determinate con apposito regolamento.
7.4 – Gli iscritti ad INARCASSA che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piรน di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuitร dellโesercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dellโarticolo 33 del Regolamento Generale Previdenza in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui allโarticolo 4 del Regolamento Generale Previdenza, rapportato al reddito stesso nonchรฉ il contributo di cui allโarticolo 5 del Regolamento Generale Previdenza, rapportato ad un volume dโaffari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato.
Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza.
7.5 – Sono esclusi dallโiscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivitร esercitata.
7.6 – La Giunta Esecutiva di INARCASSA puรฒ provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuitร dellโesercizio professionale nellโultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianitร di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuitร non risulti dimostrata.
7.7 – Sono rimborsabili a richiesta i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
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