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Il Superbonus ha completamente cambiato faccia rispetto al 2020,
anno in cui è stato introdotto con la sua maxi-aliquota del 110%,
mai vista prima nell’ordinamento.

A provocare maggiormente tumulto sono state le numerose
riscritture delle modalità di fruizione alternative a quella
diretta in dichiarazione dei redditi. Sconto in fattura e cessione
del credito, infatti, hanno rappresentato una manna dal cielo per i
committenti incapienti dal punto di vista fiscale, ma hanno subito
forti limitazioni, prima di tutto con il DL 11/2023 e poi con il
più recente DL 39/2024, che ne ha reso più stringenti le
condizioni.

Il primo decreto lega la percorribilità delle modalità
alternative alla data di presentazione della CILAS, mentre il
secondo, incastrandosi col primo, la lega anche alla data in cui
sono state saldate le fatture relative a lavori già realizzati.

Se il DL 11/2023 fa però espressamente salve le varianti,
estendendo dunque l’accesso a sconto e cessione anche alle
lavorazioni non previste nella CILAS originaria (purché la sua
presentazione sia avvenuta nei termini previsti), lo stesso non fa
il DL 39/2024, aprendo un delicato cono d’ombra. Per comprendere se
i lavori aggiunti e non ancora realizzati né pagati “sopravvivano”
al decreto più recente, bisogna allora interrogarsi su cosa intenda
quest’ultimo con le parole “lavori” e “interventi”.

Le date da rispettare

I due decreti menzionati pongono limiti di tipo temporale
all’utilizzo di sconto e cessione. Se entro alcune specifiche date,
cioè, non sono rispettate le condizioni poste dalla normativa, le
strade della fruizione alternativa sono sbarrate.

In particolare, in base all’art. 2 del DL 11/2023, a partire dal
17 febbraio 2023 (data della sua entrata in vigore) le opzioni
alternative sono vietate per la generalità dei lavori, e tale
divieto risulta superabile sono nelle seguenti specifiche
situazioni:

  • interventi non condominiali per i quali è stata presentata la
    CILAS prima del 17 febbraio 2023;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali è stata
    adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei
    lavori ed è stata presentata la CILAS entro la stessa data;
  • interventi di demolizione e ricostruzione per i quali al 17
    febbraio 2023 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del
    titolo abilitativo.

Il DL 39/2024, poi, ha previsto che tali deroghe al divieto
regolate dal DL 11/2023 non bastano più per accedere a sconto o
cessione. Nel dettaglio, oltre alla presentazione della CILAS entro
il 17 febbraio 2023, è altresì necessario che entro il 30 marzo
2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) siano state
sostenute delle spese, documentate da fattura, per lavori già
effettuati, come deriva dall’art. 1, co. 5 del decreto.

Le varianti

Dopo aver introdotto il divieto e regolato le deroghe, il DL
11/2023 specificava al suo art. 2-bis, tutt’ora in vigore, che
“la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo
richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da
eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini
previsti”
. In altre parole, cioè, se la CILAS è stata
presentata il 16 febbraio 2023 (e dunque tempestivamente rispetto
al termine stabilito), scatta il via libera alla cessione o allo
sconto in fattura anche se in una data successiva vengono aggiunte
delle lavorazioni tramite variante, e i costi di queste ultime
risultano altresì agevolabili con Superbonus tramite le pratiche
alternative.

Il problema, però, risiede nel fatto che, come accennato, il DL
11/2023 va adesso necessariamente letto alla luce del DL 39/2024.
Quest’ultimo, non menzionando espressamente le varianti, può
lasciare intendere che se entro il 30 marzo 2024 non sono state
sostenute spese relative alle lavorazioni aggiunte che entro la
stessa data non sono state neanche realizzate, allora sconto e
cessioni diventano impraticabili.

Il DL 39/2024 si riferisce all’intervento complessivo

Una ricostruzione del genere, però, non risulta del tutto
convincente rispetto alla lettera della norma.

Il citato art. 1, co. 5 del DL 39/2024, infatti, recita: “Le
disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 11 del 2023
(vale a dire le deroghe al
divieto di cessione e sconto relative alla data di presentazione
della CILAS, ndr.) non si applicano agli interventi contemplati
al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3,
lettere a) e b), del medesimo articolo
2 (cioè i lavori
Superbonus, condominiali o meno, e i lavori agevolati con altri
bonus, ndr.) per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata
da fattura, per lavori già effettuati”
.

Innanzitutto, è da notare come il riferimento ai “lavori già
effettuati” sia piuttosto generico, non essendo individuata una
percentuale minima di opere da concludere e pagare entro il 30
marzo 2024 per salvare sconto e cessione, né una loro qualche
qualità specifica. Già da questo punto di vista, sembra allora
ragionevole ritenere che se una lavorazione è stata aggiunta alla
CILAS successivamente e non è ancora stata realizzata/pagata, ciò
non blocca di per sé le modalità alternative di fruizione, purché
la CILAS originaria sia stata presentata entro il 17 febbraio 2023
e siano stati pagati e realizzati dei lavori (anche diversi da
quelli aggiunti) entro il 30 marzo 2024.

Tanto più se si considera che la norma citata fa riferimento
agli “interventi”, tanto quelli agevolabili con Superbonus quanto
con altri bonus, e non di certo a singoli lavori. In altre parole,
cioè, le deroghe al divieto di cessione e sconto del DL 11/2023 non
bastano più, e serve aver pagato lavori con fattura entro il 30
marzo 2024 in relazione agli interventi complessivamente
considerati, a prescindere quindi da eventuali varianti. La pratica
edilizia, infatti, è una sola, e le varianti si applicano alla
CILAS, senza passare per una nuova pratica. In tal senso, dunque,
il requisito aggiunto dal DL 39/2024 del pagamento di “lavori già
effettuati” in relazione agli “interventi” agevolabili, permettono
di ritenere che gli importi relativi ai lavori aggiunti con
variante ben possano essere oggetto di sconto o cessione (nel
rispetto delle stringenti condizioni normative).

Cosa fare?

È evidente, alla luce di quanto fino a qui illustrato, che non
esiste una risposta sicura al 100%, e individuare la strada giusta
da percorrere risulta allora decisamente complesso.

Come spesso accade, infatti, le disposizioni si prestano a
interpretazioni più rigide (cessione e sconto sono impraticabili se
la CILAS è presentata in tempo ma i lavori in variante non sono
realizzati e pagati entro il 30 marzo 2024) o più elastiche (le
modalità alternative sopravvivono se qualche altro lavoro inerente
allo stesso intervento complessivo è stato già pagato e
realizzato).

Non si può dire, in questi casi, che una delle due
interpretazioni sia sicuramente corretta o errata. Tutto, dunque,
dipenderà da quale orientamento formerà a riguardo
l’amministrazione fiscale, e nell’impossibilità di prevedere il
futuro, è sempre consigliabile formulare un quesito sul proprio
caso specifico all’Agenzia delle Entrate, prima di avventurarsi in
strade che potrebbero risultare controproducenti.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it



 

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