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Restyling per i contratti di filiera nei settori pesca e acquacoltura.

L’aggiornamento arriva con il Decreto 18 aprile 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2024, di modifica disposizioni attuative della misura agevolativa, dettate dal decreto direttoriale n. 229127 del 20 maggio 2022.

Le novità introdotte ridefiniscono, in particolare, i soggetti beneficiari, con l’estensione alle grandi imprese, e gli aiuti concedibili, sempre nella forma del contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato, ma con una diversa articolazione tra PMI e grandi imprese.

La concreta operatività delle nuove regole si determinerà con l’emanazione dei provvedimenti ministeriali di approvazione degli avvisi pubblici, che definiranno l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Scopriamo nel dettaglio cosa cambia con il nuovo decreto.

Che cos’è il contratto di filiera

Il contratto di filiera è il contratto tra il Ministero dell’agricoltura e i soggetti beneficiari che, per il tramite del soggetto proponente, hanno sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione ittica, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale.

Nel contratto di filiera, quindi, si distinguono due tipologie di soggetti:

– i soggetti proponenti;

– i soggetti beneficiari.

Chi sono i soggetti proponenti

I soggetti proponenti sono i soggetti, individuati dai soggetti beneficiari, che assumono il ruolo di referente nei confronti del Ministero dell’agricoltura circa l’esecuzione del programma, nonché la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo in conto capitale, con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni.

Il ruolo di soggetti proponenti può essere assunto da:

società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

enti pubblici;

società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Chi sono i soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le imprese ammesse alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento.

Per quanto riguarda questa tipologia di soggetti, il decreto 18 aprile 2024 apporta una novità rilevante, con l’ammissibilità delle grandi imprese (secondo la precedente disciplina, invece, erano ammesse solo le PMI).

A seguito della modifica, quindi, i soggetti beneficiari sono le grandi, piccole e medie imprese, classificate nelle seguenti categorie:

– imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;

– le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, ittiche o commerciali;

– gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.

Possono accedere alle agevolazioni anche i soggetti non residenti nel territorio italiano purché abbiano una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse.

Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti beneficiari devono possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

– essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, se tenuti alla relativa iscrizione;

– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

– essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;

– trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

– non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Quali sono gli investimenti agevolabili

Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, possono essere agevolati i contratti di filiera che prevedono programmi i cui progetti riguardano le seguenti iniziative:

– investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’attività produttiva;

– investimenti per la trasformazione di prodotti ittici;

– investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali;

– progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico.

Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario.

Una prima novità introdotta dal decreto 18 aprile 2024 è che gli interventi devono rispettare l’effetto di incentivazione.

Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola a intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

Gli aiuti sono considerati privi di effetto di incentivazione per l’impresa beneficiaria se, nel momento in cui questa inoltra domanda di accesso alle agevolazioni, il lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio.

Ulteriore innovazione del decreto 18 aprile 2024 concerne il termine di ultimazione degli investimenti.

Così come previsto dalla precedente normativa, gli interventi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e comunque non oltre i termini indicati nei provvedimenti di approvazione dei singoli avvisi pubblici.

Con il nuovo decreto, però, viene precisato che in merito agli interventi a valere sul piano nazionale complementare, questi devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera e in ogni caso entro il 31 dicembre 2028.

Quali sono le agevolazioni previste

Per quanto riguarda le tipologie di agevolazioni concesse, il nuovo decreto conferma che gli aiuti possono consistere in un contributo in conto capitale e/o del finanziamento agevolato, che dovrà essere abbinato ad un finanziamento bancario erogato da una banca finanziatrice convenzionata con Cassa depositi e prestiti.

L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non potrà superare l’importo delle spese ammissibili.

La combinazione tra il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato sarà definita dai provvedimenti di approvazione dei singoli avvisi pubblici, in base a elementi obiettivi, quali la localizzazione del beneficiario, la dimensione dell’impresa, le caratteristiche della filiera interessata, la tipologia e l’entità dell’intervento e l’importo dell’aiuto richiesto.

In ogni caso, come esplicitato nel decreto 18 aprile 2024, solo alle imprese di piccole e medie dimensioni l’agevolazione verrà concessa prevalentemente (o esclusivamente) sotto forma di contributo in conto capitale, mentre alle imprese di grandi dimensioni, il contributo sarà combinato con il finanziamento agevolato in maniera tale da non essere prevalente.

Il nuovo decreto prevede poi che l’importo dell’aiutonon sarà superiore al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Ad esempio, non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

Quali sono le indicazioni sulla presentazione delle domande

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande, il decreto 18 aprile 2024 prevede che la domanda dovrà essere presentata dal soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni, prima che il lavoro relativo al progetto o all’attività abbia avuto inizio.

L’istanza dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

– nome e dimensioni dell’impresa;

– descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;

– ubicazione del progetto o dell’attività;

– elenco dei costi ammissibili (accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate);

– tipologia dell’aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l’attività e i costi ammissibili.

Alla domanda dovranno essere allegati il programma del contratto di filiera, completo della descrizione degli elementi e le informazioni relativi all’intero programma del contratto di filiera e alla totalità dei soggetti beneficiari in esso coinvolti.

Nel caso in cui le agevolazioni comprendano un finanziamento, per ciascun soggetto beneficiario dovrà essere presentata l’attestazione, resa da una banca finanziatrice, della disponibilità a concedere al soggetto beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

La domanda dovrà essere corredata, inoltre, delle dichiarazioni del soggetto beneficiario relative alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) dove sarà realizzato il progetto nonché dell’attestazione della regolarità del suolo o degli immobili interessati dall’intervento.

Nel caso di reti d’impresa, è richiesta copia del contratto di rete.

Quali sono le indicazioni in merito all’istruttoria delle domande

Il nuovo decreto non introduce modifiche relativamente alla fase di valutazione delle domande presentate.

Le agevolazioni saranno concesse con procedura valutativa.

La completezza e la regolarità della domanda verrà accertata, entro trenta giorni dal ricevimento, dal Ministero dell’agricoltura, che potrà richiedere al soggetto proponente o ai soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto proponente, ulteriore documentazione e/o chiarimenti utili alla fase istruttoria.

La valutazione dei programmi e dei progetti verrà effettuata sulla base di uno o più dei seguenti ambiti di valutazione:

qualità dell’accordo di filiera e del programma di investimenti;

requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari in relazione al programma.

Concluse le attività di valutazione, il Ministero pubblicherà la graduatoria delle domande sulla base dei punteggi conseguiti.

Entro dieci giornidalla pubblicazione, i soggetti proponenti potranno presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria. La richiesta di riesame non potrà avere ad oggetto integrazioni, modificazioni o precisazioni alla domanda presentata, ma potrà riguardare esclusivamente errori materiali connessi all’attribuzione del punteggio.

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