Via libera alle agevolazioni per riconvertire gli impianti a biogas in biometano. Alla procedura competitiva prevista dal quarto bando (finanziato con fondi Pnrr e che, da solo, vale più di metà dei metri cubi incentivabili dalla misura) potranno accedere, oltre agli impianti agricoli, anche gli impianti a rifiuti organici, sia quelli di “nuova costruzione”, sia quelli oggetto di “riconversione”.
Lo prevede un decreto del 30 maggio scorso, pubblicato sul sito del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le richieste di partecipazione possono essere presentate solo online, mediante l’applicativo «Sviluppo del biometano» disponibile sul sito del GSE e accessibile dall’Area Clienti, dalle ore 12:00 del tre giugno 2024 fino alle ore 12:00 del due agosto 2024.
Inoltre, viene confermato quanto già previsto con la terza procedura competitiva (dm 2022). In sostanza, i valori delle tariffe di riferimento poste a base d’asta e dei costi massimi ammissibili al contributo in conto capitale vengono aggiornati all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), per tener conto dell’inflazione media cumulata tra novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando.
Tra le materie prime agevolate per il biometano non ci sono solo le biomasse, ma anche: i rifiuti ligno-cellulosici come scarti di corteccia e sughero, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare, imballaggi in legno; i rifiuti della silvicoltura; i fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) e, infine, gli scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta (cioè dal riciclo della carta).
Il nuovo decreto Mase ha approvato anche regole applicative in cui sono riportati i valori della tariffa di riferimento posta a base d’asta, del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione di tali impianti e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione.
Per gli impianti che presentano richiesta di accesso agli incentivi autorizzati mediante Procedura abilitativa semplificata, è ammesso anche l’ottenimento delle autorizzazioni ambientali dopo la data di partecipazione alla procedura. In ogni caso, tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti.
Le regole operative bene evidenziano che, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all’impianto non imputabili a responsabilità del produttore si intendono anche quelli relativi all’attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché quelli nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo.
Il termineultimo per l’entrata in esercizio degli impianti, ai fini dell’accesso al contributo in conto capitale, non può essere successivo al 30/06/2026.
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