Il bonus verde rientra nella schiera dei bonus casa prorogati dalla Legge di Bilancio 2022 e consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese effettuate per interventi di riqualificazione degli spazi verdi. Rientrano nell’agevolazione, ad esempio alcune tipologie di lavori per la sistemazione di giardini, terrazze e, piĆ¹ in generale, di aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante, incluso il recupero di giardini storici. L’incentivo ĆØ accessibile non solo ai proprietari di immobili ma anche ad affittuari o comodatari.
La scadenza del bonus verde, fissata inizialmente al 31 dicembre 2021, ĆØ stata prorogata fino al 31 dicembre 2024.
L’incentivo fiscale per terrazzi e aree verdi ĆØ accessibile non solo ai proprietari degli immobili, come accade per alcuni bonus, ma anche ad affittuari o comodatari. Unica prerogativa ĆØ il possedimento o la detenzione dell’immobile sulla base di un titolo idoneo.
In sintesi il bonus verde spetta a:
- proprietari di un immobile;
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (come ad esempio inquilini in affitto);
- comodatari di un immobile;
- case popolari;
- enti, pubblici o privati, che corrispondono l’Ires.
Come abbiamo visto, anche i condomini possono usufruire della detrazione del 36% per le parti in comune esterneĀ degli immobili condominiali. In questo caso l’agevolazione, che avrĆ sempre un tetto massimo di 5mila euro, sarĆ valida per ogni inquilino nella misura della sua quota millesimale. Unica condizione ĆØ che il singolo condomino abbia preso parte alla spesa per l’esecuzione degli interventi.
Come specifica l’Agenzia delle Entrate a proposito del bonus verde applicato agli edifici condominiali:
“In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi“.
Bonus verde per condomini
L’incentivo puĆ² essere impiegato non solo dai proprietari di una singola unitĆ immobiliare ma anche da singoli condomini intenzionati ad eseguire lavori su parti comuni esterne del condominio. Non cambia l’importo massimo di spesa che ĆØ pari a 5mila euro per unitĆ immobiliare abitativa appartenente al condominio.Ā
Se si ha in progetto di effettuare lavori sia sulla propria abitazione che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus sarĆ di 5mila euro sia nel primo caso che nel secondo (nel limite della quota a lui amputabile), a condizione ovviamente che siano state versate correttamente tutte le rate del condominio.Ā
Infine per gliĀ immobili ad uso non abitativoĀ con utilizzo promiscuo, cioĆØ sia abitativo che d’ufficio, il beneficioĀ riconosciuto ĆØ pari alla metĆ . Non ĆØ invece previsto per negozi, uffici e altri immobili non destinati all’uso abitativo.
Unica eccezione ĆØ il caso di un immobile composto anche da negozi, in cui non saranno valutare le unitĆ immobiliari che compongono il condominio ma il numero degli appartamenti.
Sono ammessi alla detrazioni le seguenti tipologie di lavori:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unitĆ immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- riqualificazione di tappeti erbosi (sono esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro);
- miglioramento o realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di giardini pensili;
- realizzazione di coperture a verde;
- realizzazione di impianti di irrigazione;
- realizzazione di pozzi;
- lavori di restauro;
- interventi di recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati;
- spese per la progettazione e la manutenzione delle aree verdi purchƩ siano eseguiti i relativi lavori di esecuzione.
Per quanto concerne gli interventi per la realizzazione di fioriere in cemento e/o lāallestimento a verde di balconi e terrazzi (per la collocazione di piante e arbusti), lāaccesso al bonus ĆØ consentito qualora siano permanenti e riferiti ad un intervento innovativo che riguardi l’intera sistemazione.Ā Nel bonus rientra anche la realizzazione diĀ pergolatiĀ (coperture a verde) di giardini pensili.
La detrazione non spetta invece per le seguenti spese:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo;
- i lavori in economia,Ā in questo caso il contribuente puĆ² comunque rivolgersi a fornitori diversi per lāacquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dellāintervento, fermo restando che lāagevolazione spetta a condizione che lāintervento di riqualificazione dellāarea verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
Gli interventi che non rientrano nella misura fiscale riguardano tutti quei lavori svolti in proprio (“in economia”), come la sistemazione di piante in vasi e gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria di giardini giĆ esistenti. La misura nasce infatti per sostenere le spese straordinarie.
Tagliate fuori dall’agevolazione sono poi le spese per acquistare strumenti o attrezzature specifiche, come ad esempio tagliaerba, pale, forbici, rastrelli, ecc. Infine non sono detraibili neanche gli interventi che interessano la realizzazione di un giardino costruito nell’ambito di un nuovo immobile dato in appalto.
Il limite massimo di spesa previsto dal bonus ĆØ di 5mila euro per unitĆ immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse allāesecuzione degli interventi. Quindi a fronte di una spesa di 5mila euro, la detrazione sarĆ di 1.800 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo (180 euro).Ā Lāagevolazione non si applica agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa. Pertanto, gli edifici come negozi oppure uffici sono esclusi dal beneficio.
Il bonus si puĆ² ottenere solo se ci si rivolge aĀ personale specializzatoĀ per gli interventi sugli spazi verdi. Per ottenere il bonus l’intervento deve essere certificato con il rilascio di una ricevuta fiscale da parte della ditta che ha eseguitoĀ i lavori. Ć inoltre obbligatorio produrre un’autocertificazione dove indicare le somme totali delle spese portate in detrazione, che andranno indicate anche nel quadro E del modello 730 dell’anno in cui sono state sostenute, con il codice 12.Ā
Per accedere alla detrazione, infine, ĆØ necessario che i pagamenti siano tracciabili, attraverso l’esecuzione di un “bonifico parlante“. I pagamenti, infatti, per essere passibili di detrazioni, devono essere eseguiti attraverso un sistema (bonifico bancario o postale) che tenga traccia di:
- causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a cui viene indirizzato il bonifico.
Oltre al bonifico parlante, le modalitĆ per tenere traccia delle operazioni possono essere anche informatizzate, come ad esempio attraverso pagamenti digitali (bonifici, bancomat, carte di credito).
Di seguito la documentazione da controllare e riservare per il bonus verde:
Tipologia | Documenti |
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Bonus Verde |
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Al contrario di altre agevolazioni come l’Ecobonus o il Superbonus 110%, perĀ il bonus verde non ĆØ prevista la possibilitĆ di applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come del resto neanche ulteriori adempimenti. L’unico modo per usufruire del rimborso fiscale ĆØ attraverso lo sgravio diretti dell’imponibile Irpef.Ā
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