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È possibile usufruire delle detrazioni fiscali
previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16–bis
del TUIR anche nel caso di demolizione e ricostruzione di unità
collabente di cui si è acquisita la proprietà e i diritti
edificatori
.

Bonus ristrutturazioni e interventi di demoricostruzione: nuova
risposta del Fisco 

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con
la
risposta
del 23 maggio 2024, n. 112
, confermando il possesso
dei requisiti soggettivi in capo all’Istante, nuovo proprietario di
un fabbricato collabente e dell’adiacente
particella di terreno, sui quali il Comune aveva rilasciato
permesso di costruire qualificato come
“ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del comma 1
dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001”
e consistente nella
demolizione, ricostruzione con aumento volumetrico e cambio di
destinazione d’uso ad abitazione. Il proprietario è diventato
titolare del permesso di costruire e nel contratto di
compravendita
i venditori hanno prestato il loro consenso
espresso al successivo intervento di demolizione.

Sulla base di questi presupposti, l’istante ha appunto chiesto
al Fisco chiarimenti in relazione a:

  • possibilità di accesso alla detrazione di cui all’articolo
    16­bis del TUIR per le spese sostenute per la demolizione del
    fabbricato collabente e della sua ricostruzione su altra area di
    sedime in conformità al titolo edilizio;
  • in caso di risposta affermativa, quali siano i dati catastali e
    i soggetti da indicare nella dichiarazione dei redditi nonché le
    relative modalità di inserimenti.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Ricorda il Fisco che l’articolo 16-­bis, comma 1, lettera b),
del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n.
917/1986 (TUIR) prevede una detrazione dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) delle spese sostenute per la
realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali.

La detrazione spetta, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del
D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
90/2013,  nella misura del 50% delle spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 f
ino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96mila
euro per unità immobiliare
.

Ai sensi del citato articolo 16­bis del TUIR sono ammessi alla
detrazione gli interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di
    nuova costruzione (contemplati nella lettera e, del primo comma,
    articolo 3).

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui
all’articolo 3 comma 1, lett. d), del suddetto d.P.R. n. 380 del
2001 sono, altresì, compresi «gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità,
per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere
interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre
ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne
la preesistente consistenza […]».

Detrazioni per ristrutturazione edilizia: i requisiti
soggettivi

Per quanto attiene i requisiti soggettivi
necessari per accedere alla detrazione, l’Agenzia ricorda che, da
ultimo con la
circolare
26 giugno 2023, n. 17/E
è stato ribadito che la stessa
spetta ai contribuenti che possiedano o detengano,
sulla base di un titolo idoneo, l’immobile
oggetto degli interventi e ne sostengano le relative
spese.

In particolare, il detentore dell’immobile oggetto degli
interventi agevolabili può fruire della detrazione con riferimento
alle spese sostenute per gli interventi edilizi richiamati dalla
norma, a condizione che:

  • sia in possesso del consenso all’esecuzione dei
    lavori
    da parte del proprietario;
  • la detenzione dell’immobile risulti da un atto
    regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori
    e
    sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla
    detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli
abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal
d.P.R. n. 445 del 2000.

Come precisato in diverse risposte ad istanze di interpello
(cfr. risposte n. 114 del 16 febbraio 2021, n. 515 del 27 luglio
2021 e n. 610 del 7 settembre 2021), con riferimento alla
detrazioni Superbonus, queste condizioni risultano
soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un
contratto di comodato d’uso o di locazione regolarmente registrato,
ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga
dell’immobile in forza di un diverso titolo, purché idoneo ad
assicurarne la disponibilità giuridica e materiale e che risulti da
un documento con data certa.

Sulla base di queste premesse, considerato che in forza del
contratto di compravendita regolarmente registrato l’Istante
«si obbliga a demolire il fabbricato descritto al Catasto
fabbricati al Foglio […], con il consenso espresso dei
venditori»
, potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori
condizioni previste dalla norma, della detrazione di cui al citato
articolo 16­bis del TUIR essendo assicurata la
disponibilità giuridica e materiale del fabbricato
collabente
oggetto degli interventi agevolabili.

Spese per il recupero del patrimonio edilizio: come indicarle
nella dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda la richiesta delle detrazioni, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di
sostenimento delle spese, l’Istante dopo aver compilato la sezione
relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, misure antisismiche, bonus facciate e Superbonus (Sezione
III A del quadro E del mod. 730 o del quadro RP del Modello Redditi
PF), dovrà indicare:

  • i dati catastali identificativi dell’immobile
    (in corso di demolizione) nella sezione successiva;
  • gli estremi di registrazione dell’atto di
    acquisto
    dello ius aedificandi tratto dal cespite
    immobiliare (Sezione III B del quadro E del mod. 730 o del quadro
    RP del Modello Redditi PF).



 

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