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Con DECRETO 2 aprile 2024 il MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA indica criteri e modalità per fruire dei crediti d’imposta per le imprese che abbiano acquistato imballaggi ecosostenibili ed i requisiti tecnici e certificazioni idonee che attestino la natura ecosostenibile di questi prodotti secondo la vigente normativa UE e nazionale.

Il contributo sotto forma di credito di imposta è previsto dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023. Le risorse a disposizione sono pari a euro 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

  • Quali imprese riguarda, quali spese sono coperte e come funziona il credito di imposta concesso?

Credito d’imposta Imballaggi: quali imprese riguarda

L’agevolazione del Ministero dell’Ambiente riguarda le imprese (regolarmente costituite ed in regola, vedi art.2) che hanno acquistato

  • prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002,
  • imballaggi in carta e cartone,
  • imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Spese coperte dal credito d’imposta imballaggi

Il Contributo riguarda specifiche spese ritenute ammissibili sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
    • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Come accedere all’agevolazione fiscale per gli Imballaggi?

In base all’art.5 del Decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare un’apposita istanzaesclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero.

Nell’istanza (art.6) dichiarano il possesso dei requisiti inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati e riportano l’ammontare complessivo delle spese sostenute, allegando anche la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento.

L’agevolazione è concessa nella misura del 36% delle spese ammissibili sotto forma di credito d’imposta.

L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.

Controlli e revoca sull’agevolazione

Il Ministero procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell’ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall’Agenzia delle entrate.
In caso di indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta ne dà comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

Si può anche procedere alla revoca (art.12) dell’agevolazione in caso di

  • assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili
  • mancato consenso allo svolgimento dei controlli fiscali
  • una indebita fruizione dell’agevolazione, totale e parziale.

Per approfondire sulla normativa ambientale e sul Codice dell’Ambiente

  • InSic suggerisce fra i volumi di EPC Editore il corso di formazione di Istituto Informa sul Testo Unico Ambiente.
La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti, EPC Editore, ottobre 2021 (III ed.), Sassone Stefano


La gestione documentale e la tracciabilità dei rifiuti