Se la facciata ha l’intonaco da rifare o va ritinteggiata possiamo usufruire ancora del Bonus Ristrutturazione 2024. Le ristrutturazioni sono quasi sempre considerate edilizia libera, ma le facciate esterne richiedono dei permessi specifici. Vediamo quali.
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Ristrutturare la facciata: ora conviene!
Le ristrutturazioni godono del Bonus ristrutturazione fino al 31 dicembre 2024. Il Bonus prevede una detrazione Irpef del 50% su tutte le spese sostenute in lavori di manutenzione ordinaria o straodinaria.
Il Bonus è rivolto sia ai proprietari di abitazioni singole sia ai condomini. Dal 2024 non è più possibile ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, ma si può ancora usufruire della detrazione fiscale sulla dichiarazione dei redditi.
Chi desidera ristrutturare la facciata della propria abitazione, può dunque approfittarne ora per usufruire degli incentivi fiscali previsti.
Rifacimento della facciata: è edilizia libera?
Le ristrutturazioni delle facciate, secondo il Glossario dell’edilizia libera, approvato con Decreto Ministeriale il 2 marzo 2018, non necessitano di titoli abitativi, SCIA o CILA.
Per ristrutturazione di una facciata si intende il ripristino di un intonaco, la tinteggiatura, il cui colore può essere scelto liberamente, salvo vincoli paesaggistici comunali o anche la riparazione o l’inserimento di elementi decorativi.
È vero dunque che la ristrutturazione di una facciata ricade in edilizia libera, ma bisogna però tenere conto del fatto che, quasi sempre, per poter tinteggiare o intonacare una facciata, è necessario utilizzare un ponteggio.
Per poter sistemare il ponteggio per il rifacimento di una facciata esterna esistono regole ben precise e occorre ottenere delle concessioni. Vediamo quali.
Ponteggi e autogrù: quali sono le normative
Se la facciata da ristrutturare affaccia sul proprio giardino, non si pongono particolari problemi e, neanche se dobbiamo ripristinare una facciata utilizzando il giardino o altra proprietà condominiale.
Secondo l’articolo 843 del Codice civile è doveroso per tutti permettere (gratuitamente) l’accesso e il passaggio nella proprietà privata quando ne viene riconosciuta la necessità al fine di costruire o riparare un muro.
Un privato o un condominio pertanto non può richiedere un‘indennità per la presenza di un ponteggio nella proprietà, a meno che dal cantiere non derivino danni sull’area utilizzata.
Se la facciata da ristrutturare con l’ausilio di un ponteggio è esterna, solitamente occorre effettuare una Dichiarazione di Inizio Lavori presso l’Ufficio di edilizia privata del Comune in cui è sito il fabbricato.
Inoltre, se il ponteggio necessario alla ristrutturazione della facciata è da collocare in una pubblica piazza o via bisogna pagare la tassa comunale di occupazione del suolo pubblico.
La concessione del suolo pubblico va richiesta sia per installare un ponteggio, sia per eseguire i lavori di ristrutturazione con un autogrù che occupa la strada pubblica.
La domanda per la concessione del suolo pubblico va presentata prima dell’inizio dei lavori al Comune e corredata di tutta la documentazione che attesti la localizzazione precisa dell’area da occupare e la durata e la motivazione dell’occupazione.
La concessione si ottiene poi pagando la TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) il cui importo varia da Comune a Comune, ma è detraibile in fase di Dichiarazione dei redditi.
Rifacimento facciate: quali permessi occorrono: foto e immagini
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