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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente introdotto nuovi codici tributo per facilitare l’utilizzo del credito d’imposta nelle procedure di mediazione civile e negoziazione assistita. Questi codici sono essenziali per beneficiare degli incentivi fiscali offerti dal governo italiano.

Le risoluzioni emesse il 14 maggio 2024 dall’Amministrazione finanziaria per la definizione dei nuovi codici tributo sono rispettivamente:

  1. la n. 23/E/2024 – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti di imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  2. la n. 24/E/2024 – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Mediazione e patrocini, nuovi codici tributo

Con le risoluzioni n. 23 e n. 24 del 14 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 7067: Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  • 7068: Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  • 7069: Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  • 7070: Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita – Articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Utilizzo del Modello F24

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. È fondamentale presentare questo modello esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per evitare il rifiuto dell’operazione di versamento.

Crediti d’imposta in contesti di mediazione civile e commerciale

L’articolo 20 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche, prevede l’assegnazione di diversi crediti d’imposta in contesti di mediazione civile e commerciale.

In particolare, il comma 1 stabilisce un credito d’imposta fino a 600 euro per le parti che raggiungono un accordo di conciliazione, basato sull’indennità corrisposta. Questo incentivo mira a favorire la risoluzione delle controversie senza ricorrere al giudizio. Inoltre, per le mediazioni obbligatorie o richieste dal giudice, viene riconosciuto un credito d’imposta fino a 600 euro per le spese legali sostenute.

Il comma 3 riconosce un ulteriore credito d’imposta, fino a 518 euro, pari al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito di conciliazione.

Infine, gli organismi di mediazione che assistono una parte esonerata dal pagamento dell’indennità di mediazione perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato, possono beneficiare di un’agevolazione fino a 24.000 euro annui (comma 4). Questi incentivi fiscali sono fondamentali per sostenere le parti e gli avvocati coinvolti nei processi di mediazione e negoziazione assistita.

Il decreto del 1° agosto 2023 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, disciplina le modalità di richiesta e riconoscimento dei crediti d’imposta. Questo decreto prevede l‘uso esclusivo del modello F24 per la compensazione dei crediti, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero della Giustizia trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’importo dei crediti concessi. I beneficiari possono visualizzare l’importo del credito nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, sono stati istituiti tre codici tributo: “7067”; “7068” e “7069”.

NOTA BENE: Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto, l’Agenzia delle Entrate verifica che i contribuenti che presentano i modelli F24 siano inclusi nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia. Inoltre, controlla che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non superi l’importo indicato in tale elenco. Se queste condizioni non sono rispettate, il modello F24 viene scartato. L’Agenzia tiene conto anche delle variazioni e revoche parziali trasmesse successivamente dal Ministero.

Patrocinio a spese dello Stato, codice tributo

L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedono che un decreto del Ministro della Giustizia, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisca gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per onorari e spese. Il decreto disciplina anche le modalità di liquidazione e pagamento, incluso il riconoscimento di credito d’imposta o compensazione, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Il decreto del 1° agosto 2023 ha determinato tali importi e le modalità di richiesta del credito d’imposta. L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero della Giustizia trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’importo del credito concesso, includendo eventuali variazioni e revoche parziali. I beneficiari possono visualizzare l’importo del credito nel proprio cassetto fiscale sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, è stato istituito un apposito codice tributo con la risoluzione n. 24/2024.

Si tratta del codice tributo 7070: specifico per il credito d’imposta relativo al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita.

Conclusione

L’introduzione di questi nuovi codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un importante passo avanti per facilitare l’accesso agli incentivi fiscali previsti per la mediazione civile e la negoziazione assistita. L’utilizzo corretto del modello F24 è essenziale per beneficiare di questi crediti d’imposta, garantendo un supporto significativo per avvocati e parti coinvolte in questi procedimenti.

 

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