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La commissione Finanze del Senato, nella giornata del 14 maggio 2024, ha concluso l’esame del decreto Agevolazioni fiscali (D.L. n. 39/2024).

Arriva il via libera all’emendamento del Governo presentato venerdì 10 maggio. Rispetto al testo presentato, resta confermata la retroattività dell’obbligo di spalmare la detrazione superbonus, mentre viene prorogata al 1° luglio 2025 l’entrata in vigore della sugar tax.

Quali sono le novità per le aree del terremoto del 2009 e del 2016

Tra gli emendamenti approvati, è passato il correttivo che riscrive la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, che istituisce il fondo da 400 milioni di euro destinato per il superbonus nel cratere sisma del 2009 e del Centro Italia 2016.

Nella versione attualmente in vigore si prevede la possibilità di optare per la cessione del superbonus spettante per gli interventi di riparazione o ricostruzione effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui:

– 330 milioni riservati ai Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;

– 70 milioni destinati ai Comuni abruzzesi inseriti nel cratere del terremoto 2009.

Con l’emendamento approvato invece, tale fondo da 400 milioni è riservato solo alle domande presentate dopo il 31 marzo 2024 (mentre attualmente il tetto di spesa opera anche in relazione alle pratiche presentate nel primo trimestre 2024).

In particolare, la modifica approvata specifica che il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito non si applica agli interventi agevolati con il superbonus, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (31 marzo 2024).

La seconda modifica riguarda la modalità prevista per il monitoraggio della spesa, che verrà effettuata da ciascuna Struttura commissariale (2009 e 2016) sulla base degli importi richiesti.

A quali date si proroga il termine per il riversamento del credito d’imposta R&S

Slitta ancora il termine per il riversamento del credito di imposta R&S.

In particolare, con un emendamento approvato dalla Commissione:

1) intervenendo sull’articolo 5, comma 9, primo periodo, del D.L. n. 146/2021 viene prorogato dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta devono inviare l’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili;
2) intervenendo sull’articolo 5, comma 1-bis, del D.L. n. 145/2023, porta dal 30 giugno 2024 al 30 settembre 2024 il termine ultimo entro il quale i soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo ma non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata, possono revocare integralmente la richiesta, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Cosa cambia per sugar e plastic tax e cosa è confermato per il superbonus

La Commissione Finanze ha approvato, con alcune correzioni l’emendamento 1.0.1000 del Governo presentato venerdì 10 maggio.

Confermato l’obbligo di retroattività dello spalma-detrazione

Rispetto al testo originario, resta confermata la retroattività, per le spese sostenute nel 2024, dell’obbligo di ripartire in dieci anni, anziché in quattro o cinque, le detrazioni relative al superbonus, al bonus barriere architettoniche, al sismabonus e al sismabonus acquisti.

Via libera anche al divieto, a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione, di cedere le rate residue non ancora fruite del superbonus e di tutte le detrazioni relative agli altri bonus edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (tra cui, il bonus IRPEF ristrutturazione edilizia, l’ecobonus, il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti).

Confermata la stretta per le banche

Resta inoltre confermata la stretta per le banche.

L’emendamento infatti prevede:

– il divieto per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni (non, ad esempio, per le imprese edili), di compensare, dal 1° gennaio 2025, i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i contributi Inail e Inps;

– l’obbligo per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che hanno acquistato i crediti derivanti dal superbonus, e dal bonus barriere architettoniche, dal sismabonus e dal sismabonus acquisti a un corrispettivo inferiore al 75%, di ripartite le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco (si tratta di crediti generati a partire dal 1° maggio 2022) in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti (quattro anni per il superbonus e cinque anni per il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti).

Le altre novità dell’emendamento governativo

Tra le altre novità dell’emendamento governativo, confermate nella versione approvata dalla Commissione:

– l’istituzione di un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (Aps), che risultano già costituiti al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024), per interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammissibili al superbonus realizzati su immobili iscritti nello stato patrimoniale e utilizzati direttamente per lo svolgimento della loro attività;

– l’istituzione di un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammissibili al superbonus realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati nei territori dei comuni diversi da quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;

– il potenziamento dell’attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al superbonus;

– la riduzione al 30% dell’aliquota di detrazione per le spese agevolate sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, l’aliquota di detrazione del bonus casa Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

Proroga al 1° luglio 2025 della sugar tax

Rispetto al testo dell’emendamento presentato dal Governo, viene invece proroga al 1° luglio 2025 l’entrata in vigore della sugar tax.

In particolare, la proposta emendativa presentata confermava la partenza della sugar tax al 1° luglio 2024, ma con aliquote ridotte. Nello specifico, con la modifica del comma 665 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020, l’imposta veniva fissata:

– per i prodotti finiti, nella misura di euro 5,00 per ettolitro e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro;

– per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, nella misura di euro 0,13 per chilogrammo e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo.

Con un sub-emendamento approvato dalla Commissione, si rinvia l’applicazione della sugar tax a partire dal 1° luglio 2025.

Confermata la proroga della plastic tax

Viene invece confermata la proroga dell’avvio della plastic tax dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 (comma 652 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020).

Approvato l’emendamento del Governo sul bonus Transizione 5.0

È passato senza modifiche l’emendamento del Governo (7.0.1000) sul bonus Transizione 5.0.

La correzione approvata, in particolare:

– chiarisce che il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;

– inserisce, tra le comunicazioni periodiche che le imprese dovranno trasmettere, quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio;

– porta da quotidiano a mensile l’obbligo per il Gestore servizi energetici (Gse) di trasmettere al Ministero delle imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l’intenzione di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato;

– specifica che il Gse dovrà effettuare una comunicazione all’agenzia delle Entrate qualora emerga la fruizione, anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.

Approvato l’emendamento del Relatore sul contraddittorio preventivo

– il confronto preventivo tra Fisco e contribuente si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti;

– tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

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