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Il bonus interviene nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo della 13° mensilità e da una prima lettura della norma, emerge che l’ammontare di 100 euro sarà da assoggettare a prelievo fiscale e previdenziale e pertanto il beneficio fruibile sarà minore.
L’importo sarà anticipato dal datore di lavoro il quale, in qualità di sostituto di imposta, provvederà poi al recupero con la compensazione con altri tributi e contributi.
Proviamo qui di seguito a ipotizzare l’ammontare del trattamento netto percepito, precisando sin da ora che l’eventuale stima del netto potrà essere di ammontare diverso a seconda che venga confermato o meno l’attuale esonero parziale dei contributi IVS lavoratori in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2024.
I requisiti soggettivi
La bozza di decreto legislativo prevede il riconoscimento di un bonus per i soli lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno 2024:
– abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
– a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a queste equiparati), percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti al lavoratore.
La formulazione adottata dal Governo nello schema di decreto legislativo, pertanto, fa si che il bonus di 100 euro spetterà ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo ricompreso tra gli 8.500 e i 28.000 euro per l’anno 2024.
I requisiti familiari
La bozza dello schema di decreto subordina la possibilità di richiedere il bonus alla condizione “soggettiva” del lavoratore che deve, alternativamente, avere:
– coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico;
– almeno un figlio a carico, ma a condizione che l’altro genitore manchi ovvero non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Si ricorda che il requisito di essere fiscalmente a carico si verifica qualora il soggetto a carico possieda un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Bonus su richiesta e onere di spettanza in capo al datore di lavoro
L’indennità sarà erogata nel mese di gennaio 2025: da capire se inteso come periodo di erogazione o di competenza. L’importo viene riconosciuto su richiesta del lavoratore, il quale dovrà richiederlo per iscritto al datore di lavoro attestando il possesso dei requisiti soggettivi e familiari sopra previsti.
I datori di lavoro, in qualità di sostituti di imposta, una volta ricevuta la richiesta da parte del lavoratore:
– procederanno ad anticipare l’importo spettante e al recupero poi dell’ammontare erogato mediante la compensazione con imposte e contributi;
– avranno l’onere di verificare in sede di conguaglio il diritto all’indennità e, se la stessa si riveli non spettante, saranno sempre i datori di lavoro a recuperare l’importo già erogato.
Importo lordo
Lo schema di decreto fissa l’importo del bonus a 100 euro che, salvo modifiche dell’ultima ora, sarà da considerarsi imponibile sia da un punto di vista contributivo che fiscale con la conseguenza che sarà onere del datore di lavoro quantificarne il relativo ammontare netto.
L’importo spettante al lavoratore sarà inoltre da rapportare al periodo di lavoro prestato, con la conseguenza che in caso di assunzione nel corso dell’anno 2024 al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi di bonus quanti sono i mesi di lavoro prestati.
Esempi di calcolo
Proviamo qui di seguito a ipotizzare l’ammontare del bonus netto spettante ad un lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2025 considerando nella quantificazione 2 diversi scenari:
– bonus erogato nel mese di gennaio 2025, cedolino paga di dicembre 2024, applicazione del beneficio dell’esonero parziale contributi IVS lavoratore del 6% in vigore fino a dicembre 2024;
– bonus erogato nel mese di gennaio 2025, senza applicazione del beneficio dell’esonero parziale contributi IVS.
Nel calcolo non si sono considerate le detrazioni da lavoro dipendente e le detrazioni per eventuali familiari a carico
Con esonero IVS 6% |
Senza esonero IVS |
||
Valore lordo |
100,00 € |
100,00 € |
|
Contributi IVS lavoratore |
9,19% |
9,19 € |
9,19 € |
Esonero IVS 2024 |
6% |
6,00 € |
– € |
Contributi IVS dovuti |
3,19 € |
9,19 € |
|
Imponibile fiscale |
96,81 € |
90,81 € |
|
Irpef lorda 23% |
23% |
22,27 € |
20,89 € |
Netto percepito |
74,54 € |
69,92 € |
Alcuni punti da definire
Sulla base dello schema di decreto, si evidenziano alcuni punti che necessiteranno, a parere di chi scrive, di alcuni chiarimenti.
1. in caso di assunzione nel corso dell’anno 2024, ai fini della quantificazione del bonus di 100 euro dovrà essere considerato il solo periodo di prestato presso il datore di lavoro che eroga l’indennità o si dovrà considerare anche eventuali rapporti di lavoro 2024 precedentemente svolti presso altri datori di lavoro?
2. il riferimento al mese di gennaio come erogazione, va inteso come periodo di pagamento (e quindi imponibilità nell’anno 2024) ovvero come periodo di competenza (e quindi imponibilità fiscale nel 2025)?
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