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Chi intende richiedere il bonus acqua potabile per le spese sostenute nel 2023 deve inviare apposita comunicazione entro il prossimo 28 febbraio. Guida all’adempimento.

La Legge di bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ha disposto la proroga al 2023 dell’operatività del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (le risorse a disposizione ammontano a 1,5 milioni di euro).

Il credito d’imposta spetta con riguardo alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290 e per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Nota: si rammenta che la misura del credito effettivamente fruibile per il 2023 è comunicata con apposito Provvedimento dell’Agenzia Entrate, calcolato in base al numero delle domande pervenute e delle risorse disponibili, da emanarsi entro il 31 marzo 2024.

 

Bonus acqua potabile: il punto sulla normativa

Soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta e importo del credito d’imposta

Il credito spetta alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 fino ad un ammontare complessivo non superiore a:

  1. per le persone fisiche esercenti attività economica, fino a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale;
  2. per gli altri soggetti fino a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare.

Nota: per le imprese in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo “registrato vale pagato” la spesa si considera sostenuta alla data di registrazione del documento mentre per le imprese in contabilità ordinaria si applica il criterio di competenza.

 

Condizioni per poter fruire del credito d’imposta

Il bonus spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili “posseduti o detenuti” in base a un titolo idoneo (proprietà/altro diritto reale, contratto di locazione/comodato gratuito).

Il credito d’imposta spetta a condizione che le spese (documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto nel caso si possa non richiedere la fattura elettronica ovvero la fattura cartacea nel caso dei soggetti forfettari) siano sostenute con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/97 (le informazioni sugli interventi effettuati sono inviate telematicamente anche all’ENEA).

 

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate: scadenza entro il 28 febbraio 2024

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente (anno 2023).

La comunicazione va presentata in via telematica, anche tramite intermediario, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o tramite i canali telematici dell’Agenzia e, entro un massimo di 10 giorni l’Agenzia rilascia apposita ricevuta di presentazione ovvero di scarto con l’indicazione dei relativi motivi.

Come previsto dal provvedimento 16 giugno 2021 n. 153000, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese agevolabili deve avvenire, in via telematica (direttamente o tramite intermediario), dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello del loro sostenimento (per l’anno 2023 entro il 28 febbraio 2024) e sempre entro la data del 28 febbraio 2024 è possibile presentare una nuova comunicazione in sostituzione di quella in precedenza trasmessa (l’ultima comunicazione inviata sostituisce le precedenti) ovvero rinunciare al credito richiesto barrando la relativa casella.

Ai fini della comunicazione si rammenta che, nel caso in cui il credito d’imposta risulti superiore a euro 150.000, occorre compilare il Quadro B indicando:

  • il codice 1, se il beneficiario dichiara di aver compilato il Quadro;
  • il codice 2, se il beneficiario non compila il Quadro B in quanto rientrante tra i soggetti di cui all’art. 83 del D.lgs. 159/2011 (soggetti esercenti attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, oppure attività artigiana in forma di impresa individuale o di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale).

 

Utilizzo del credito d’imposta

La misura percentuale di crediti effettivamente fruibile è resa nota con Provvedimento dell’Agenzia calcolato sulla base delle domande pervenute e delle risorse disponibili da emanarsi entro il 31 marzo 2024 (l’agevolazione effettiva è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale resa nota con il Provvedimento dell’Agenzia).

Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile per il calcolo effettivo con le seguenti modalità:

  1. persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, ovvero in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  2. altri soggetti: esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Nota: il modello F24 “codice tributo “6975” deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

 

Aspetti fiscali del credito d’imposta

La norma rende di fatto tassabile ai fini Irpef/Ires ed Irap il beneficio utilizzato (sono fatti salvi i soggetti privati).

 

NdR: potrebbe interessarti anche…Bonus acqua potabile anno 2023: le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2023

 

Celeste Vivenzi

Sabato 17 febbraio 2024

 

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