Scarica sentenza Tribunale Termini Imerese N.1277-2024
Nelle materie soggette alla negoziazione assistita la domanda è procedibile anche se viene esperita la procedura di mediazione
Condizione di procedibilità soddisfatta anche se la mediazione sostituisce la negoziazione
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si avvera anche qualora, in relazione a una controversia soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, venga esperita la mediazione. Lo ha stabilito il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 1277/2024.
Sinistro stradale e procedura di mediazione al posto della negoziazione assistitaUn privato, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, cita in giudizio una società, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. L’attore lamenta di aver impattato contro alcune installazione di un cantiere in subappalto alla società convenuta, a causa della totale assenza di illuminazione. L’attore avvia la procedura di denuncia del sinistro e il perito dell’assicurazione offre una stima di danno, che però non viene accettata. Il danneggiato, intenzionato a risolvere la controversia in via bonaria, invita la società danneggiante e la compagnia assicurativa a prendere parte alla procedura di mediazione prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010. La procedura però termina con un esito negativo. Per questa ragione il danneggiato è costretto ad agire in giudizio.
Nelle materie soggette a negoziazione anche la mediazione soddisfa la procedibilità
Il Giudice, nel decidere la controversia, rileva in via preliminare che l’attore, prima di agire in giudizio, non ha promosso il procedimento di negoziazione assistita previsto in caso di sinistri stradali, ma quello di mediazione, anche se la procedura si è conclusa negativamente.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 132/2014 dispone che: “1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita…”
Nel caso di specie il giudice si domanda se la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi comunque soddisfatta. In effetti la legge impone la negoziazione assistita in materia di controversie in materia dei sinistri stradali, l’attore però, nel caso di specie, ha avviato la mediazione.
Detto questo, entrambe le procedure si pongono la finalità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale. La negoziazione assistita prevede che le parti si impegnino “a cooperare in buona fede e con lealtà” al fine di risolvere bonariamente la controversia.
La mediazione invece prevede la presenza di un terzo imparziale in grado di assistere due soggetti per aiutarli nella ricerca di un accordo amichevole per comporre la controversia, con la possibilità anche di formulare una proposta di accordo. La mediazione presenta quindi le caratteristiche tipiche sia dei mezzi autonomi di composizione della lite che dei mezzi eteronomi di risoluzione della controversia. Occorre poi ricordare che l’art. 3, comma 5, primo periodo del decreto legge n. 132/2014 (convertito nella legge n. 162/2014), che disciplina la negoziazione assistita dispone che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati…” .
Dalla formulazione letterale della norma emerge che il legislatore ha voluto dare prevalenza alla mediazione obbligatoria nelle ipotesi in cui si possa verificare un cumulo tra le due procedure. La ragione deve rinvenirsi nella ratio della struttura della mediazione, che per la presenza del mediatore e per la riconosciuta possibilità di questo soggetto di formulare una proposta di accordo risulta più complessa della negoziazione. La procedura infatti non è rimessa completamente all’autonomia delle parti. Per tutte le suddette ragioni il Tribunale dichiara di condividere le conclusioni enunciate dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 7272/2023, ossia che: “La mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita.”
Leggi anche: “La mediazione vince sulla negoziazione grazie all’imparzialità del mediatore”
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