Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo per il reato di omesso versamento di ritenute certificate, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 1° ottobre 2024, n. 36475 – nell’esaminare d’ufficio la questione del mantenimento della confisca per equivalente sui beni dell’imputato, una volta dichiarato prescritto il reato contestatogli – ha ribadito il principio, già autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la disposizione di cui all’art. 578-bis c.p.p., introdotta dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 21/2018, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, ossia il 6 aprile 2018.
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