Si aggiunge un altro tassello alla riforma
fiscale prevista con la Legge delega
del 9 agosto 2023, n. 111, con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, del decreto
legislativo del 18 settembre 2024, n. 139 recante
“Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di
registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta
di bollo e degli altri tributi indiretti diversi
dall’IVA”.
Riforma fiscale: in vigore le nuove norme su imposta di
registro, bollo, successioni e donazioni
Il decreto è già in vigore, anche se le disposizioni avranno
effetto dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno
agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o
emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la
registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti sempre a partire da tale
data.
Il decreto è così composto:
- Art. 1. Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni - Art. 2. Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di
registro - Art. 3. Modifiche di coordinamento in materia di imposte
ipotecaria e catastale - Art. 4. Disposizioni in materia di imposta di bollo e di
imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a
medio e lungo termine - Art. 5. Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e
catastali - Art. 6. Modifiche ai tributi speciali
- Art. 7. Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e
catastale - Art. 8. Modifiche alle modalità di aggiornamento delle
intestazioni catastali - Art. 9. Disposizioni finali e abrogazioni
- Art. 10. Disposizioni finanziarie
- Art. 11. Entrata in vigore
Il provvedimento contiene anche 3 allegati:
- ALLEGATO 1 (Art. 1, comma 1, lettera fff): Prospetto dei
coefficienti - ALLEGATO 2 (Articolo 5, comma 1, lettera b): Tabella delle
tasse per i servizi ipotecari e catastali - ALLEGATO 3 (Articolo 6, comma 1, lettera a): Titolo I – Tributi
speciali per i servizi resi dagli uffici dell’agenzia delle
Entrate
Vengono così apportate modifiche:
- al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; - al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; - al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, recante la disciplina dell’imposta di
bollo; - al Testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; - al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante
disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi
percepiti dal personale dell’Amministrazione dello
Stato.
Oltre a specificare che le nuove disposizioni si applicheranno
dal 1° gennaio 2025, il decreto stabilisce che per le rendite
costituite anteriormente al 3 ottobre 2024 – data di entrata in
vigore del decreto – nonché per le successioni aperte e le
donazioni fatte anteriormente a tale data – ai fini della
determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui
all’articolo 46, comma 2, lettera c) , del d.P.R. n. 131/1986
e all’articolo 17, comma 1, lettera c) , del d.Lgs. n.
346/1990 relativamente alle quali i relativi rapporti non sono
esauriti sempre alla data di entrata in vigore del decreto, laddove
il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1%,
vanno utilizzati i coefficienti risultanti dal prospetto allegato
DM Economia e Finanze 21 dicembre 2015.
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