Prima di procedere con l’analisi del caso concreto, è opportuna una breve premessa sulla disciplina in materia di infortuni in itinere.
Quando si parla di infortunio in itinere, si fa riferimento a un evento accidentale che può colpire un lavoratore mentre si sposta tra casa e luogo di lavoro e viceversa. Questo può verificarsi durante il consueto tragitto che collega più luoghi di lavoro nel caso di rapporti lavorativi multipli, durante il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello dove si consumano abitualmente i pasti e viceversa. Sono inclusi anche gli incidenti stradali che si verificano mentre il dipendente utilizza un veicolo di proprietà, a condizione che l’uso dell’auto sia necessario a causa dell’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che permettano di raggiungere il luogo di lavoro in tempo.
In linea generale, non vengono risarciti gli infortuni che si verificano in seguito a deviazioni o interruzioni che non sono legate al lavoro o che non sono necessarie; in sostanza, il tragitto casa-lavoro non può subire variazioni senza una motivazione valida. Tra le variazioni che non pregiudicano il diritto all’indennizzo è possibile annoverare quelle:
In particolare, l’Inail basava la sua decisione sulla circolare n. 48/2017, secondo cui, con riferimento al lavoro agile, “gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale”.
La lavoratrice, tuttavia, impugnava la decisione dell’Inail, citando a sostegno l’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione. In particolare, tale ordinanza veniva emessa in un giudizio in cui agivano la moglie e i figli di un lavoratore, deceduto per un incidente stradale verificatosi nel percorso da casa al posto di lavoro, mentre lo stesso rientrava dopo un permesso per motivi personali.
L’Inail sosteneva che il permesso avrebbe interrotto ogni nesso causale con il lavoro, ma la Cassazione ha escluso tale interruzione, affermando che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa solo qualora il lavoratore, per ragioni o impulsi personali, abbia deviato dal normale percorso casa – lavoro, ponendosi così in una situazione di rischio elettivo.
In conclusione, il Tribunale di Milano ha dato ragione alla dipendente, precisando che le tutele per gli incidenti restano valide anche durante le pause e i permessi previsti dalle normative e dai contratti collettivi, anche nel caso di lavoro agile.
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