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Condono in area vincolata: sempre obbligatorio parere della Soprintendenza #finsubito prestito immediato


Il rilascio del condono edilizio per opere
realizzate all’interno di aree soggette a vincoli
paesaggistici
è subordinato al parere favorevole delle
Autorità preposte alla tutela del vincolo stesso.

Questo perché, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nel
procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la
Soprintendenza esercita non più il solo sindacato di mera
legittimità ex post sull’autorizzazione già
rilasciata dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il
correlativo potere di annullamento, bensì effettua ex
ante
 valutazioni di “merito amministrativo”, espressione
dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.

Procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: come
funziona

A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la

sentenza del 4 settembre 2024, n. 7425
, con
cui ha respinto l’appello per l’annullamento della revoca
dell’autorizzazione paesaggistica e il conseguente diniego
sull’istanza di condono richiesto ai sensi del DL n. 269/2003
convertito nella Legge n. 326/2003 (Terzo Condono
Edilizio
).

Ricordiamo che secondo la normativa condonistica, la sanatoria
in aree sottoposte a vincoli paesaggistici esclusivamente:

  • se si tratta di opere “minori” di cui alla Tipologia 1, 2, 3
    dell’Allegato 1 del decreto-legge citato, ovvero per soli lavori di
    manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
    conservativo
  • a condizione che siano conformi alle norme urbanistiche e alle
    prescrizioni degli strumenti urbanistici;
  • se l’Autorità preposta alla tutela del vincolo abbia dato
    parere favorevole al rilascio.

Nel caso in esame, oggetto della richiesta di condono erano due
manufatti abusivi adibiti a “locale di deposito e ripostiglio”
realizzati all’interno di un’area sottoposta a vincolo
paesaggistico in quanto dichiarata di notevole interesse
pubblico.

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Il rilascio del condono presuppone tuttavia il previo
ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica che,
inizialmente, è stata concessa, per poi essere annullata due mesi
dopo dalla Soprintendenza per contrasto degli abusi con i vincoli
insistenti nella zona. In virtù dell’annullamento
dell’autorizzazione, il Comune aveva emesso il diniego
dell’istanza di condono.

Qualche anno dopo, però, con decreto del Capo dello Stato,
veniva revocato il provvedimento di annullamento disposto dalla
Soprintendenza e, pertanto, il Comune disponeva l’attivazione di un
nuovo procedimento di valutazione dell’istanza di
condono.

Riattivazione procedura di condono: necessario nuovo parere
delle Autorità

Secondo il ricorrente, l’Amministrazione
doveva valutare l’istanza senza richiedere nuovamente il
parere della Soprintendenza; tesi che però non è stata condivisa né
dal TAR né dal Consiglio di Stato.

Spiega Palazzo Spada che l’attivazione di un nuovo iter di
valutazione del condono, infatti, presuppone che il procedimento
sia riavviato dall’inizio, e che quindi sia
richiesto nuovamente anche il parere delle Autorità competenti alla
tutela del vincolo.

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica è stato modificato con valenza a partire dal 1°
gennaio 2010, in seguito all’introduzione dell’art. 146 al d.Lgs.
n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Fino al
2009 era in vigore invece la procedura transitoria disciplinata
dall’art. 159 dello stesso Codice, che prevedeva che
l’autorizzazione fosse valutata e rilasciata dalla Regione o da
altro Ente da questa delegato. L’autorizzazione, una volta
approvata, veniva poi trasmessa alla Soprintendenza, che, qualora
l’avesse ritenuta non conforme agli strumenti urbanistici, avrebbe
potuto disporne l’annullamento.

In particolare, si spiega, la Soprintendenza esercitava il solo
sindacato di mera legittimità ex post, mentre – con
l’entrata in vigore della nuova normativa – a partire dal 2010 le
sono stati attribuiti nuovi poteri di cogestione del
vincolo paesaggistico
, ed è tenuta a compiere valutazioni
di “merito amministrativo” ex ante.

Ad oggi, infatti, la Regione può procedere al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica solo dopo avere acquisito il
parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi
da eseguirsi, come stabilisce l’art. 146 del Codice al comma 5.

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Sulla base di questa nuova valutazione, la Soprintendenza ha
espresso parere negativo al rilascio del condono.
Di conseguenza, il Consiglio ha respinto il ricorso,
ritenendo corretto l’operato del Comune che ha provveduto a
revocare l’autorizzazione paesaggistica inizialmente rilasciata,
disponendo così un nuovo diniego dell’istanza di condono.

 





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