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Aggiornate le FAQ sugli stranieri formati all’estero #finsubito prestito immediato


Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha aggiornato le FAQ dedicate all’articolo 23 del TU Immigrazione, modificato dal c.d. Decreto Cutro (DL 20/2023) che ha posto al di fuori delle quote del Decreto Flussi gli ingressi dei cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro.

Prima di tutto le FAQ ricordato che i programmi finalizzati alla realizzazione di attività formative sono corsi professionali che mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l’esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; invece i corsi di formazione civico-linguistica forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche, necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.

I destinatari di questi corsi sono i cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in tutti gli Stati non appartenenti all’Unione Europea (i cosiddetti “Paesi Terzi”), di primo asilo o di transito.

I programmi di formazione professionale e civico-linguistica possono essere realizzati in tutti i cosiddetti “Paesi Terzi”, ivi compresi quelli candidati all’ingresso.

Un’altra FAQ specifica che possono essere soggetti proponenti, singolarmente o in forma di partenariato:

– Regioni/Province autonome e altri Enti locali, loro unioni e consorzi (così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000), ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;

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– Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;

– Organizzazioni internazionali ed intergovernative;

– Enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;

– Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), di cui al D.P.R 263/2012 e al Decreto 12 marzo 2015;

– Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015;

– Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco dell’Agenzia per la Cooperazione italiana;

– Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

– Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

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Il portale governativo evidenzia che i programmi devono necessariamente riportare:

– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;

– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;

– le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;

– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;

– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;

– le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;

– modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;

– modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

Inoltre, un’altra FAQ specifica che i programmi devono necessariamente prevedere:

– la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998) ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

– la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

Riguardo alla durata dei corsi, per i moduli di formazione linguistica e civica, le Linee guida rimandano al documento adottato in data 12 marzo 2015 dal Ministero della Pubblica Istruzione (“Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione”), Allegato B.1 “Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana – Declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità” e Allegato C, di cui all’ articolo 3 del DPR 179/2011.

I documenti richiamati prevedono, per la formazione linguistica, moduli formativi di almeno 100 ore per il conseguimento del livello A1 e, per l’educazione civica, un monte ore minimo di 10 ore.

Invece, per la formazione professionale il monte ore varia in relazione ai settori di riferimento e al profilo in uscita dal percorso. Va, quindi, determinato dal Soggetto Proponente in modo da poter fornire al destinatario le competenze, coerenti con l’Atlante del Lavoro e delle Professioni elaborato dall’INAPP (Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche), il cui conseguimento sarà attestato dal superamento dell’esame finale.

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Infine, per il modulo relativo alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, le Linee-guida rimandano a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il programma formativo deve tener conto delle misure generali di tutela previste dal citato Decreto legislativo. Si precisa, inoltre, che la formazione in materia di sicurezza svolta nell’ambito del programma non assolve l’obbligo formativo che, per legge, rimane in capo al datore di lavoro a seguito dell’assunzione.

 

Il raggiungimento del livello di lingua A1 è accertato tramite il superamento di un test organizzato dall’ente formatore e strutturato secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021.

In alternativa, potrà essere attestato tramite:

– certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria), ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori, in conformità con la normativa vigente;

– titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Istituto di cultura italiana all’estero.

A conclusione dei corsi, ai partecipanti dovrà essere rilasciata un’attestazione degli apprendimenti conseguiti:

– per la formazione linguistica, bisognerà attestare il raggiungimento almeno del livello di lingua A1.

– per la formazione professionale, previo esame finale, dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza, con l’indicazione delle conoscenze maturate e delle competenze acquisite grazie al percorso formativo.

Un’ultima FAQ ricorda che il cittadino straniero – residente all’estero e/o apolide o rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito – che ha completato con successo un percorso di formazione professionale e civico-linguistica disciplinato dall’art. 23 del Testo Unico Immigrazione, può fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro.

Il nulla osta per lavoro subordinato viene rilasciato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi. La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.



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