Con lo studio n. 90/2024T, il Consiglio Nazionale del Notariato – muovendo dalle risultanze della circolare n. 13/E del 13 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate – approfondisce l’iter che dovrebbe orientare l’attività del notaio che si trovi a ricondurre le fattispecie astratte plusvalenze da superbonus previste dalle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2024 rispetto al singolo caso concreto.
Con la circolare n. 13/E del 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle novità fiscali in materia di plusvalenze da superbonus introdotte dalla legge di Bilancio 2024.
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Il documento evidenzia come, pur non condividendo alcune delle conclusioni, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo contributo sul medesimo tema, con il duplice scopo di analizzarne più nel dettaglio i contenuti e di trarne alcune indicazioni utili sul piano operativo.
Nello specifico, muovendo dalle risultanze di tale documento di prassi, è stato approfondito l’iter che dovrebbe orientare l’attività del notaio che si trovi a ricondurre le fattispecie astratte previste dalle nuove disposizioni rispetto al singolo caso concreto.
L’analisi è stata sviluppata mediante step di avanzamento in modalità progressiva in modo che a seconda di come si risolvano si porrà la necessità di proseguire o meno con la fase successiva; si conclude con l’ultima verifica, sulla rilevanza dei lavori sui beni comuni, sulla misura della percentuale di detrazione e sulla natura dell’intervento che abbia interessato l’unità immobiliare oggetto di vendita, su cui si è posta maggiormente la differenza di vedute tra quanto sostenuto nello studio n. 15 del 2024 e quanto indicato ai propri Uffici dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 2024.
Nello specifico emerge che con riferimento ad alcune problematiche la circolare n. 13/E del 2024 ha formulato delle soluzioni risolutive, con riguardo ad altre invece occorre completarne le indicazioni alla luce delle normative vigenti e degli altri documenti di prassi in materia di superbonus, e con riferimento infine ad ulteriori aspetti, non trattati nella stessa circolare n. 13/E/2024, è ancora necessaria l’opera dell’interprete.
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