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Di seguito si evidenziano alcuni dei principali chiarimenti.

Soggetti beneficiari

Il Ministero chiarisce che possono presentare istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul decreto direttoriale di apertura unicamente le imprese ammesse agli aiuti di Stato in forza della decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa all’IPCEI in oggetto, e gli eventuali organismi di ricerca individuati dalla medesima decisione di autorizzazione come partecipanti all’iniziativa che siano stati preliminarmente ammessi al sostegno delle autorità italiane a seguito della manifestazione d’interesse e della relativa procedura di selezione.

L’art. 3, c. 4, DM 24/04/2021 prevede in principio che possono partecipare agli interventi agevolativi del Fondo IPCEI ulteriori soggetti rispetto a quelli già autorizzati alla data di attivazione, tuttavia l’ammissione eventuale è soggetta alla previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, e comunque alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie attivabili dal Ministero a seguito dell’eventuale autorizzazione. A tal fine, i soggetti eventualmente interessati sono tenuti a contattare le competenti strutture del Ministero indicate nella pagina relativa al Fondo IPCEI per la selezione, notifica e governance dei progetti.

Progetti ammissibili

Il Ministero evidenzia che ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione.

Nella realizzazione del progetto deve essere garantita la conformità alle attività e agli obiettivi del portfolio approvato in sede di notifica ed autorizzazione. In sede di concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI è recepito il piano dei costi così come autorizzato. Eventuali modifiche successive devono assicurare il rispetto dei plafond di aiuto autorizzati e la perdurante coerenza del progetto realizzato con il “progetto integrato”.

Le eventuali modifiche e rimodulazioni al piano dei costi devono essere adeguatamente rappresentate, in sede di monitoraggio annuale, nei rispettivi Company Reports e/o nello Chapeau Report, secondo necessità, in cui il beneficiario dichiara che ogni modifica progettuale intervenuta non altera in alcun modo l’architettura e la coerenza del progetto integrato europeo (vale a dire, il documento Chapeau).

Il Ministero fa altresì presente che, in caso di mere rimodulazioni, il beneficiario è comunque tenuto ad informare delle modifiche il Ministero, in qualità di soggetto attuatore della misura agevolativa, in sede di rendicontazione.

Agevolazioni concedibili

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, a sostegno della realizzazione del progetto, il Ministero procede al riparto delle disponibilità nel rispetto delle condizioni di finanziamento e degli obiettivi previsti in ragione delle fonti utilizzate, adottando un criterio di proporzionalità nella determinazione degli importi di agevolazione spettanti a ciascuna istanza risultata eleggibile.

Laddove le risorse finanziarie stanziate in prima attivazione siano incrementate con uno o più decreti di attivazione ad integrazione per il completamento degli interventi agevolativi, è fatta salva la possibilità di integrare, anche a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di concessione, gli importi destinati alle agevolazioni in conseguenza delle disponibilità emergenti dalle ulteriori attivazioni previste.

Il Ministero chiarisce inoltre che le agevolazioni del Fondo IPCEI non sono mai cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese che costituiscano aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il divieto di cumulo interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al D.M. 21 aprile 2021 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che consentano il cumulo e che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti.

Il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni consenta il doppio finanziamento delle spese e il cumulo dei benefici con altre agevolazioni pubbliche come quelle del Fondo IPCEI.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

Il Project Portfolio da presentare a corredo della Domanda di agevolazione deve essere conforme al documento di progetto approvato in sede di selezione delle iniziative e notifica alla Commissione Europea, e quindi deve contenere tutti gli elementi e dati ivi autorizzati senza omissioni o modifiche, compreso l’allegato “Funding gap”.

Ai fini della concessione deve essere presentato il portfolio autorizzato, competendo alle successive fasi attuative la presentazione delle rimodulazioni o variazioni del caso, laddove ammissibili secondo le procedure e nei limiti di quanto consentito dalle citate disposizioni di attuazione.

Il “Referente da contattare” è la persona individuata dal soggetto beneficiario per seguire le procedure ministeriali di agevolazione del progetto, ed è incaricata a ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’amministrazione.

Nell’istanza e nei relativi allegati devono essere riportati gli importi progettuali approvati in sede di autorizzazione dalla Commissione europea, senza scostamenti nei valori complessivi delle voci di spesa rispetto allo specifico piano finanziario e al prospetto per il calcolo del deficit di finanziamento ammessi in tale sede.

Laddove richiesto nella modulistica allegata al decreto direttoriale di attivazione, è necessario unicamente scorporare i relativi costi secondo l’articolazione delle voci di costo riportata nelle tabelle contenute nella “Scheda tecnica” di cui al fac-simile di schema in allegato n. 2 al decreto direttoriale di attivazione, ferma restando la conformità ai valori complessivi per voce di spesa presenti nel piano finanziario e nel prospetto di calcolo del deficit di finanziamento approvati in sede autorizzativa.

Nella compilazione della “Scheda tecnica” secondo il fac-simile di schema di cui all’allegato n. 2 decreto direttoriale di attivazione, devono riportarsi i contenuti coerenti con il progetto approvato secondo le indicazioni riportate nel medesimo allegato n. 2.

In particolare, alla sezione 6 è richiesto di “Fornire una sintetica descrizione degli ambiti tecnologici del progetto, con riferimento analitico agli ambiti tecnologici e relativi pacchetti di lavoro in capo al soggetto richiedente“, che riassuma quindi in lingua italiana il progetto e le attività nei diversi ambiti tecnologici che verranno poi esplicitati in modo più analitico nella successiva tabella. Tale sezione deve riportare una sintesi dei contenuti progettuali, con riferimento al Project portfolio approvato; le informazioni contenute nel Project portfolio allegato all’istanza, che deve essere lo stesso documento approvato in sede di Decisione di autorizzazione, si intendono acquisite tramite la documentazione a corredo della domanda; quindi, se non esplicitamente richieste non devono essere copiate o ritrascritte nella “Scheda tecnica” a corredo dell’istanza.

Sono ammissibili alle agevolazioni le attività progettuali realizzate nell’ambito di un intervento IPCEI, approvate secondo quanto stabilito nella relativa Decisione di autorizzazione ed ammesse al sostegno delle autorità italiane. Pertanto, la durata progettuale da riportare nell’istanza di accesso al Fondo è relativa alla durata ammessa in sede di autorizzazione degli aiuti per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RDI) e prima applicazione industriale (FDI), nel rispetto dei vincoli della Decisione di autorizzazione. Rimangono ferme le condizionalità sulla realizzazione delle eventuali attività attinenti alle fasi di industrializzazione e commercializzazione previste per il pieno raggiungimento dei risultati dell’IPCEI, non destinatarie delle agevolazioni ma vincolanti secondo quanto approvato in sede autorizzativa, che non costituiscono tuttavia oggetto dei dati da presentare al Ministero nell’istanza di accesso al Fondo.

 

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