La c.d. comunicazione di “scarto” relativa alla fruizione dei bonus edilizi rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, lett. h), D. Lgs. n. 546/1992, poiché, di fatto, preclude al contribuente la possibilità di utilizzare una agevolazione precedentemente acquisita.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una ipotesi di “scarto” della trasmissione, in un giorno festivo, di un modello F24 con il quale il contribuente aveva portato in compensazione la somma derivante dall’utilizzo di un credito agevolativo (Superbonus).
La ragione dello “scarto”, recante la motivazione “credito assente”, era dovuta al fatto che, poiché la trasmissione del modello F24 era avvenuta nei giorni di sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023, la compensazione non era stata validata dal sistema informatico messo a disposizione dei contribuenti (servizio Entratel), che registra i pagamenti soltanto nei giorni feriali: alla data del primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2024), il credito del contribuente non era stato ritenuto sussistente, essendo utilizzabile entro il 31 dicembre 2023.
Un contribuente si è rivolto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova sostenendo quanto segue: la proroga della scadenza di un termine, che venga a coincidere con un giorno festivo, al giorno successivo non festivo rappresenta un principio indiscutibile nel nostro ordinamento.
L’Ufficio ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in relazione ad comunicazione di scarto; nel merito ha richiamato l’art. 7, comma 2, lettera l, del DL n. 70 del 13 maggio 2011, che prevede la proroga al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono di sabato o di giorno festivo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova ha dato ragione al contribuente.
Preliminarmente è stata respinta la tesi dell’inammissibilità del ricorso, fondata sulla non impugnabilità della c.d. comunicazione di scarto: i giudici tributari hanno chiaramente affermato che il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lettera h), espressamente prevede che il ricorso può essere proposto avverso “il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.
Nel merito, i giudici padovani hanno accolto il ricorso del contribuente sostenendo che il credito era utilizzabile entro il primo giorno feriale successivo alla scadenza.
L’utilizzazione, ai fini della compensazione, del credito di imposta derivante da agevolazioni tributarie, è legittima, nel primo giorno lavorativo successivo, laddove essa possa essere effettuata entro un termine che cade in un giorno festivo.
Sulla base di diversi riferimenti normativi, nonché di precedenti arresti di legittimità, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova ha quindi affermato, in maniera del tutto condivisibile, che la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonchè, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria (Sentenza del 09/09/2024 n. 319 – Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova Sezione/Collegio 1).
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