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Tredici articoli  in tutto per il decreto pensato dal Mase che incidono sul Testo unico ambientale

In attesa del varo della Manovra 2025 e dello schema di Piano Strutturale di Bilancio che ha avuto il via libera in queste ore, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è al lavoro su un decreto Ambiente che potrebbe approdare già in uno dei prossimi Consigli dei ministri, probabilmente entro la fine del mese.

LA BOZZA DI 13 ARTICOLI

La bozza dl decreto legge, visionata da Energia Oltre, è intitolata “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto geologico” ed è composta al momento di 13 articoli.

LE NOVITÀ SU VALUTAZIONE E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il testo parte con disposizioni riguardanti la valutazione e le autorizzazioni ambientali e innova il Testo Unico ambientale dando priorità alle fonti rinnovabili in particolare le “tipologie progettuali individuate con decreto” del Mase di concerto con il. MiC. Nelle more dell’adozione del decreto sono comunque considerati prioritari i progetti riguardanti idrogeno verde o rinnovabile, gli interventi di modifica per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti eolici o solari, i progetti fotovoltaici e agrivoltaici on-shore di potenza almeno pari a 50 MW e l’eolico onshore di almeno 70 MW.

I PROGETTI PRIORITARI

In questo caso, specifica il testo della bozza di decreto, “ai progetti da considerare prioritari” “è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico per ciascuna tipologia”. Inoltre, “ove sussistano motivate esigenze di carattere funzionale ovvero organizzativo” il presidente della Commissione Tecnica Via-Vas e della Commissione Pnrr-Pniec o i presidenti delle Commissioni possono disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica Via-Vas di progetti spettanti alla Commissione tecnica Pnrr-Pniec “ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti Pnrr e Pniec”.

È possibile richiede una sola volta chiarimenti o integrazioni “finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di Via assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni” mentre l’Autorità competente “adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via entro sessanta giorni” o “quarantacinque giorni”. E in casi complessi può prorogare per una sola volta per 20 giorni.

I PERMESSI DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI

Il testo si occupa anche di coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti: in sostanza, a far data dell’entrata in vigore del decreto “il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito”. La disposizione non si applica per i permessi rilasciati prima del decreto “ancorché non concluse” mentre le coltivazioni già conferite proseguono “per la durata di vita utile del giacimento”.

Nel rilasciare proroghe “l’amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento nonché tiene in considerazione l’area in concessione effettivamente funzionale all’attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione delle aree non funzionali”.

In deroga “ai soli fini della partecipazione alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine” “è consentito il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento a condizione che” l’istanza sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto e il giacimento abbia riserva certa di almeno “500 milioni di metri cubi” di gas.

INTERVENTI ANCHE SU CRISI IDRICA E RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO

La bozza di decreto introduzione anche novità al Testo unico sull’ambiente per quanto riguarda la gestione della crisi idrica e misure sulla responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico che stabilisce come “qualsiasi produttore che immetta sul mercato anche per conti di terzi, attraversi piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi”.

NASCE IL NUCLEO END OF WASTE AL MASE

Per l’economia circolare la bozza di decreto dispone un incremento di 100 mila euro annui a partire dal 2024 per la direzione generale del Mase competente di materia di economia circolare mentre a decorrere dal 1° gennaio 2026 “al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie” è istituito “il Nucleo end of waste (New) posto alle dipendenze funzionali del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il New integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari” e non solo. Inoltre il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali “è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori” e uno “dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti.

NUOVE PROCEDURE PER I RAEE E IL RITIRO “UNO CONTRO UNO”

Altro tema affrontato dal decreto riguarda i Raee. La bozza dispone che “i sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del relativo riciclo”. Per questo “i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell’esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno solare, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell’esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. Qualora il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica riscontri il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica, nei confronti del sistema collettivo interessato”, una sanzione.

Per quanto concerne, invece, il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo i sistemi “Uno contro Uno” e “Uno contro Zero”) “i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. L’attività di ritiro gratuito (…) può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali”.

OBBLIGO DI RITIRO GRATUITO PER DISTRIBUTORI CON SUPERFICIE OLTRE I 400 METRI QUADRI

Inoltre, “i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno quattrocento metri quadrati assicurano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. L’attività di ritiro gratuito (…) può essere effettuata, su base volontaria, anche per singole tipologie di RAEE, dai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a quattrocento metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza”.

In aggiunta, “i distributori, ivi inclusi (…) coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare
e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente
leggibili oppure mediante apposite comunicazioni sul proprio sito internet”. E “sono altresì tenuti a informare i consumatori dell’assenza dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce”.

LE NOVITÀ IN TEMA DI BONIFICHE

In materia di bonifiche “agli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani”, si applicano inoltre alcune disposizioni specifiche come il fatto che il piano di caratterizzazione debba essere concordato con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, in assenza del quale il piano è concordato con Ispra. Sempre in tale ambito, la bozza di decreto prevede l’istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara.

Il testo specifica poi che “i progetti di investimento pubblico aventi a oggetto la realizzazione di opere e di interventi che perseguono la finalità di difesa del suolo, nell’ambito di programmi finanziati con risorse europee, statali, regionali e degli enti locali, sono classificati nel sistema del Codice unico di progetto (CUP) in una delle categorie del sottosettore ‘Difesa del suolo’, nell’ambito del settore ‘Infrastrutture ambientali e risorse idriche’, a esclusione delle voci ‘Opere ed impianti di bonifica’, ‘Forestazione’ e ‘Messa in sicurezza siti a rischio sismico’. In presenza di una classificazione del CUP diversa (…), il progetto di investimento pubblico non beneficia delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico”. In aggiunta, per assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, “i soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento”.

RAFFORZATO IL PERSONALE LA MASE PER IL PNRR

La bozza di decreto si occupa poi di programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e di disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica. Infine. “allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all’articolo 30, comma 1- quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 2. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica può derogare, nei limiti del doppio, alle percentuali previste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.

 

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