farmacia dei servizi
11 Settembre 2024
Il Tar Sicilia ha parzialmente accolto il ricorso presentato da strutture sanitarie specialistiche accreditate, contro due note della Regione Siciliana sulla gestione dei servizi nelle farmacie e l’uso di locali esterni. Federfarma chiarisce gli effetti dell’ordinanza
di Simona Zazzetta
Con un’ordinanza, il Tar Sicilia ha parzialmente accolto il ricorso presentato da alcune strutture sanitarie specialistiche accreditate, che hanno contestato due note dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, nello specifico la nota del 10 novembre 2023, che avviava la sperimentazione dei servizi erogabili dalle farmacie a carico del SSN, e quella del 14 maggio 2024, che autorizzava le farmacie a erogare nuove prestazioni sanitarie (telemedicina, elettrocardiogrammi, ecc.) in “locali separati” da quelli principali. I giudici, però, hanno accolto l’istanza di sospensiva, e solo in parte, solo per la seconda nota, n. 22991 del 14.05.2024, un aspetto su cui Federfarma ha fornito chiarimenti e indicazioni operative, per confutare “ogni diversa fuorviante interpretazione delle decisioni del TAR Sicilia”.
Che cosa dice l’ordinanza del Tar Sicilia
Il Tar ritiene che la richiesta di sospensiva contro la nota n. 58767 del 10.11.2023, che ha fornito le linee di indirizzo operative e disciplinato la remunerazione delle prestazioni erogate dalle farmacie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non abbia sufficienti basi giuridiche, in quanto il provvedimento dell’Assessorato, “si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.lgs. n. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi in questione a carico del SSN”. Cioè il quadro normativo nazionale della “Farmacia dei servizi”
La seconda nota, n. 22991 del 14.05.2024, “con la quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, nel dare corso alla fase di sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cd. “farmacia di comunità ”, ha inteso procedimentalizzare l’iter per il rilascio dell’autorizzazione prodromica all’esercizio dell’attività nei locali esterni delle farmacie ed allo svolgimento di singoli servizi (tra gli altri, telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.)”, secondo il Tar è “priva di base normativa” limitatamente alla parte in cui è “previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale nell’ambito di “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia”.
Federfarma: chiarimenti e indicazioni operative su esecuzione dei servizi in farmaciaÂ
Con una nota stampa Federfarma ha inteso fornire dei chiarimenti, anche operativi, per “confutare le fantasiose e strumentali ricostruzioni operate da chi, evidentemente, disconosce finanche le più elementari norme che regolano l’esecuzione dei servizi in farmacia”.
Il sindacato chiarisce subito che “in estrema sintesi il TAR Sicilia ha sì accolto le istanze di sospensiva dei ricorrenti ma limitatamente all’utilizzo – da parte delle farmacie – di locali esterni per eseguire prestazioni richieste dall’amministrazione regionale siciliana, mentre l’ha decisamente negata per quanto riguarda l’esecuzione di tutti i servizi nei locali interni della farmacia, in piena coerenza con quanto dispone il Decreto Legislativo 153/2009”.
Ciò significa da un punto di vista operativo, che “le farmacie continueranno ad erogare, nei locali della farmacia, tutti i servizi relativi alla sperimentazione della c.d. “farmacia dei servizi”, così come richiesti dalla Regione Siciliana per intercettare le esigenze di salute della popolazione e come previsto dal decreto legislativo 153/2009 (dalle analisi di prima istanza all’elettrocardiogramma, dall’holter pressorio all’holter cardiaco, dalla spirometria ai prelievi di sangue capillare)”.Â
E sottolinea che “quelle stesse farmacie potranno continuare ad eseguire le vaccinazioni e i test diagnostici che prevedono il prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare ed orofaringeo anche in “aree, locali o strutture esterni, dotati di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza” come testualmente stabilisce la Legge (art. 1, comma 2, lettera e-quater del Decreto legislativo 153/2009)”.
Con questi chiarimenti Federfarma intende confutare “ogni diversa fuorviante interpretazione delle decisioni del TAR Sicilia, ribadendo che proprio quel Tribunale Amministrativo ha stabilito nelle ordinanze che la decisione della Regione Siciliana (quella che ha dato avvio alla sperimentazione della farmacia dei servizi, fornendo indirizzi operativi e disciplinando la remunerazione delle farmacie) “si inserisce coerentemente nel quadro normativo tracciato dal D.Lgs. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi a carico del SSN, i quali non ipotizzano affatto la dedotta identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi”.
Per Federfarma l’ordinanza del Tar ribadisce che “farmacie e laboratori/ambulatori rispondono a regole completamente diverse, laddove le prime sono soggetti convenzionati con il SSN e soggiacciono al controllo delle ASL (ex Legge 833/1978 e ss.mm.ii.) mentre i secondi sono “privati accreditati” e soggiacciono ad un diverso complesso di regole, sia per quanto attiene all’utilizzo delle infrastrutture che per l’esecuzione dei servizi”.
Fonte:
TAG: FARMACIA DEI SERVIZI, FEDERFARMA
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