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Zes agevolazioni
   


Con la pubblicazione in Gazzetta del D.l. n. 113 del 9 agosto 2024 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico) si introducono rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. 

In aggiunta, con la conversione in legge del “Decreto Coesione” entrano in vigore nuovi incentivi alle assunzioni, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES Sud e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

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1) ZES Unica: nuova comunicazione integrativa sul credito di imposta

In particolare, l’art. 1 del citato D.l. n. 113/2024 prevede per tutti gli operatori economici che hanno presentato l’apposita comunicazione per beneficiare del credito di imposta a partire dal 12 giugno 2024, l’onere di inviare all’Agenzia delle entrate – dal 18 novembre al 2 dicembre 2024  – una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti già previsti ed indicati nella pregressa documentazione.

La comunicazione integrativa va predisposta e inviata anche se quella precedentemente trasmessa contiene comunque l’indicazione degli investimenti agevolabili già realizzati (al riguardo, il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate).

 La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile viene rideterminata secondo le regole stabilite dal citato art. D.l. n. 113 del 2024 e sarà successivamente pubblicata con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.

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2) Credito di imposta ZES Unica. Un quadro di sintesi

In riferimento al credito di imposta, si ricorda che l’art. 16 del D.l. 19 settembre 2023, n. 1124, ha istituito tale contributo a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica – che ricomprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L’agevolazione risulta ammissibile in base alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a) e c), come individuata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito, inoltre, risulta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”). Risulta inoltre cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento[1]

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (v. art. 7, comma 14, decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024).

[1] Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

 

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3) Incentivi alle assunzioni: Bonus ZES UNICA

A seguito di conversione del Decreto Coesione (D.l. n. 60/2024 convertito in Legge 95/2024) sono entrati in vigore nuovi Bonus per assunzioni nelle ZES, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

In particolare, l’art. 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati che realizzano assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 1° dicembre 2025, su sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Si ricorda che, in base all’interpretazione seguita dall’INPS in relazione ad altre norme di esoneri contributivi, la nozione di datore di lavoro privato, ai fini in oggetto, ricomprende anche gli enti pubblici economici (mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni, individuabili in base all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni); la nozione ricomprende anche i datori di lavoro privati che non abbiano natura di imprenditore, ivi compresi tutti i datori di lavoro del settore agricolo. Cfr., per esempio, la circolare dell’INPS n. 57 del 22 giugno 2023.

L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale; il beneficio non concerne tuttavia i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico

In riferimento ai lavoratori assunti, alla data della stipula del contratto, gli stessi devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest’ultima condizione non si applica qualora il soggetto sia stato occupato da parte di un datore che abbia fruito parzialmente dell’esonero medesimo).

L’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL). Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse autorizzate, ovvero 

  • 11,2 milioni di euro per l’anno 2024, 
  •  170,9 milioni di euro per l’anno 2025, 
  • 294,1 milioni di euro per l’anno 2026, 
  • 115,2 milioni di euro per l’anno 2027.

 Al riguardo, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

4) Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati (Bonus giovani)

Ulteriore finalità contenuta nel Decreto Coesione è quella di incrementare l’occupazione giovanile stabile (anche nelle aree della ZES unica) e, al riguardo, l’articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025.

I contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato). Al fine in esame, i lavoratori, alla data dell’assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo. Restano, tuttavia, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio. L’esonero contributivo è, anche in questo caso, riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nella ZES unica (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL); il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite[2] e poste a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

[2] Il limite di spesa è di 34,4 milioni di euro per l’anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l’anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l’anno 2027.

5) Esonero contributivo per le assunzioni di donne in condizioni di svantaggio (Bonus donne)

L’articolo 23, norma cit. riconosce invece uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa. 

L’ esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è riconosciuto, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 651/2014  per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025: 

  • di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna41 – ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; 
  • di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014), annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per il 2024 cfr. DM 20 novembre 2023, n. 365); 
  • di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

L’esonero in commento è concesso entro determinati limiti di spesa e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

Al fine della fruizione del Bonus in commento, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

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