A partire da ieri, lunedì 2 settembre 2024, potranno essere presentate all’Inps le domande di contributo per l’assunzione nel Terzo settore di giovani con disabilità. Lo ha precisato l’Inps in una nota che accompagna il messaggio 2906/2024 di alcuni giorni fa, con cui l’Istituito ha fornito le istruzioni per l’invio delle istanze.
Nel messaggio l’Inps fornisce anche alcune precisazioni in ordine ai soggetti interessati e ai destinatari dei contributi stanziati nel Fondo per la valorizzazione professionale di giovani con disabilità. Il contributo non è aperto a tutte le imprese ma è riservato ai soggetti del terzo settore così come di seguito spiegheremo. L’incentivo è stato introdotto dall’articolo 28 del DL 48/2023 e che vede quali destinatari gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nel Registro unico (Runts), nonché le Onlus iscritte nella relativa Anagrafe che – nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 – abbiano assunto a tempo indeterminato lavoratori disabili di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni. Per completezza, l’articolo richiama, in qualità di beneficiari, anche le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione e trasformazione in Enti del Terzo settore, conclusosi in data 7 novembre 2022. Anche per tali realtà, dunque, si ritiene valido il richiamo generale agli Ets di cui all’articolo 4 del Codice, regolarmente iscritti nel Registro.
Sul punto è bene ricordare infatti che la Riforma del Terzo settore ha riordinato completamente l’ambito dell’associazionismo introducendo la figura di Ente del Terzo Settore e facendo scomparire figure associative precedenti che si erano costituite nel tempo, ovvero appunto Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato. Attualmente quindi è possibile costituire una associazione di qualsiasi tipo secondo i dettami del Codice Civile ma se si vorrà fruire di determinate agevolazioni sarà necessario costituirsi nella forma dell’Ente del Terzo Settore, disciplinato dalla riforma e iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore. Da un punto di vista tecnico, la possibilità di accesso al Fondo è garantita non solo in caso di nuove assunzioni, ma anche qualora l’Ets abbia provveduto, nel periodo di riferimento, alla conversione dei contratti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.
Quanto alle modalità di erogazione del contributo, è prevista la corresponsione una tantum di una somma pari a 12mila euro, a cui si aggiungono mille euro per ogni mese trascorso dalla data di assunzione sino al 30 settembre 2024. Con la specifica che, nel caso di interruzione anticipata del contratto, l’incentivo sarà erogato sino alla data di cessazione del rapporto e, per le assunzioni effettuate nel mese di settembre, sarà attribuita sia la quota-parte di contributo una tantum, sia la quota mensile spettante. Tuttavia, qualora il numero delle domande ammesse comporti il superamento delle risorse disponibili, di poco superiori ai 6.3 milioni (6.315.825 euro), il quantum da erogare sarà riparametrato proporzionalmente tra i richiedenti.
A livello operativo, le istanze dovranno essere presentate dai datori di lavoro, anche tramite intermediario delegato, entro il 31 ottobre 2024, utilizzando l’apposita modulistica e seguendo le istruzioni reperibili sul sito dell’istituto di previdenza. Un dato interessante è legato al fatto che la misura, per come formulata, consente una cumulabilità con altri incentivi destinati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità (come previsto dall’articolo 2, comma 3, del Decreto 27 giugno 2024). È il caso della cosiddetta maxi deduzione di cui all’articolo 4 del Dlgs 216/2023, elevata al 130% nel caso in cui le nuove assunzioni, o le conversioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024, interessino lavoratori ricompresi tra le categorie ritenute «meritevoli di maggior tutela». E’ il caso di precisare che questa seconda tipologia di agevolazione è destinata, diversamente dalla precedente, ai titolari di reddito d’impresa, ivi inclusi gli enti non commerciali – e, dunque, gli Ets – limitatamente alla parte di impiego di detti lavoratori nell’esercizio di attività commerciale.
Ciò significa che, nel caso in cui i neo-assunti siano impiegati dall’Ets sia in attività istituzionali (non commerciali), sia in attività di stampo commerciale, la maggiorazione spetterà in proporzione al rapporto tra l’ammontare dei proventi da attività commerciale e quelli complessivamente prodotti (articolo 5, comma 9, del Decreto interministeriale 9 maggio 2024). Per cooperative e imprese sociali, invece, la cumulabilità degli incentivi descritti non trova limiti legati alle modalità di svolgimento dei propri compiti statutari, in quanto si tratta di realtà che svolgono stabilmente attività d’impresa.
*Dottore Commercialista
Revisore Legale
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