Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato, con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concortarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2022/2464, cosiddetta Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario. Il testo prevede, in particolare, l’estensione alle piccole e medie imprese diverse dalle microimprese degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.
Il Consiglio dei Ministri del 30/08/2024, su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.
Circa le modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante. L’art. 13 del DM 24/07/2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito prenotato.
È stato pubblicato sulla GU 202 del 29/08/2024, il DM 12/08/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici peri sistemi edifici-impianti (CAM EPC). Il documento è stato elaborato in attuazione del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con DM 03/08/2023del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Con la risposta a interpello n. 177 del 29/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dal tributo di bollo è prevista per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello n. 177 del 29 agosto 2024, il trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti, D.lgs. 50/2016 Con riferimento all’imposta di bollo, l’Agenzia rileva che l’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, per le Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato ascoltato in audizione presso la Commissione Giustizia in riferimento alle previsioni dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. 14/2019. Il Consiglio Nazionale ha sottoposto all’attenzione dei Componenti della seconda Commissione istituita presso la Camera dei Deputati alcune proposte di miglioria dei testi.
Con la risposta n. 4 del 30/08/2024, l’Agenzia delle entrate nell’ambito di una consulenza giuridica, ha chiarito che l’Iva al 4 è applicabile ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti in Italia o immessi nel mercato interno a seguito della prevista autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, MASAF). Il chiarimento dell’Agenzia è richiesto da un’associazione che, tra l’altro, svolge attività di assistenza e consulenza nel campo della produzione e uso di fertilizzanti, della nutrizione delle colture e della scienza del suolo.
Legittima la presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva anche a verifica già iniziata. Il contribuente, può ottenere l’annullamento dell’accertamento induttivo ma deve comunque pagare le sanzioni.
La crisi di liquidità del contribuente dovuta a reiterati inadempimenti da parte della pubblica amministrazione non configura un’ipotesi di forza maggiore tale da costituire esimente dall’applicazione delle sanzioni tributarie: è notorio e prevedibile, infatti, che la pubblica amministrazione paghi con ritardo. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 20491 del 24 luglio 2024, con cui ha rigettato il ricorso della società.
Il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento Nuova Sabatini Capitalizzazione, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione. Viene specificato che la circolare definisce: le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti,il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del: 5 per le micro e piccole imprese; 3,575 per le medie imprese.
Con la risposta a interpello n. 156 del 16/07/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio in base al quale: non si realizza plusvalenza imponibile secondo la nuova lett. b-bis del comma 1, art. 67 Tuir se l’immobile, oggetto di interventi superbonus ultimati a dicembre 2023, viene ceduto, con contratto di vendita con riserva della proprietà (vendita cd. “a rate”) stipulato nel 2024, che preveda il pagamento dell’ultima rata nel 2034 posto che, in tal caso, infatti, trascorrono più di 10 anni tra l’ultimazione dei lavori e l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente.
L’art. 37 del DLgs. 13/2024, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, ha prorogato al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti: risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA; che scadono il 30 giugno 2024; in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). La proroga opera anche per ulteriori categorie di contribuenti, come coloro i quali applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi per trasparenza, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Chi commette il reato di occultamento o distruzione della contabilità per evadere le imposte non può invocare l’esimente della particolare tenuità del fatto in caso di successiva rottamazione del debito tributario, non costituendo questa una condotta riparatoria della condotta ascritta all’imputato, che non è di evasione ma si caratterizza per il fine di evasione attraverso le difficoltà poste nella ricostruzione dei redditi. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33284 del 29 agosto 2024, ha respinto il ricorso di un imprenditore che, pur di non permettere la ricostruzione del suo volume d’affari, aveva occultato la contabilità.
Con il DM 29/07/2024 (in GU del 28/08/2024) il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha posticipato i termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’anno 2024. Il Ministero: vista la nota 19 luglio 2024 con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e Province autonome ha chiesto di posticipare i termini per la presentazione delle domande, senza compromettere la possibilità di pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2024; considerato che dalla verifica effettuata da AGEA Organismo di coordinamento, consultata informalmente, è emersa una situazione difforme tra i diversi organismi pagatori con alcune situazioni di ritardo nella raccolta delle domande e ritenuto necessario assicurare la massima adesione al sostegno della politica agricola comune, assicurando parità di trattamento tra gli agricoltori; essendo necessario assicurare la massima adesione al sostegno della politica agricola comune, assicurando parità di trattamento tra gli agricoltori, ha prorogato i termini di presentazione delle domande PAC al 30 agosto 2024 e al 24 settembre 2024.
Con un comunicato stampa del 28/08/2024, il Ministero del Turismo comunica che dalla medesima data anche le Regioni Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento si uniranno alla fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), che include già le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, e la Regione autonoma Valle d’Aosta, oltre ad Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano. Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del DL 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.
Con la risposta a interpello 147 dell’11/07/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: per i soggetti non stabiliti in Italia; non è possibile procedere al rimborso dell’IVA assolta in Italia, qualora egli: non sia in possesso di una posizione IVA italiana al momento di effettuazione degli acquisti; non abbia rispettato il termine decadenziale per l’accesso al rimborso di cui all’art.38-bis2 del DPR 633/72. Nel caso di specie, un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea: negli anni 2017, 2018 e 2019 ha effettuato acquisti di beni e servizi, territorialmente rilevanti in Italia; e operazioni attive integralmente soggette al meccanismo del reverse charge.
Con la risposta a interpello 157 del 17/07/2024, l’Agenzia delle Entrate – in linea con quanto affermato nella risposta 156/2024 – sul tema inerente l’emersione di una plusvalenza tassabile nel caso di vendita di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi per i quali si è fruito del superbonus. A decorrere dal 01/01/2024, infatti, ai sensi della lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR, introdotta dall’art. 1 commi 64-66 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
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