Le imprese che svolgono lavori pericolosi possono ottenere l’esonero per lavoratori disabili se pagano un contributo tramite PagoPA a partire dal 1° ottobre 2024. Per fare questo, devono inviare un’autocertificazione al Ministero del Lavoro entro il 31 ottobre 2024. Questa informazione è stata comunicata dal Ministero del Lavoro nel Decreto Interministeriale dell’11 giugno 2024 – Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata.
A chi spetta l’esonero per lavoratori disabili
I datori di lavoro che impiegano almeno 15 dipendenti sono tenuti per legge ad assumere persone con disabilità in proporzione alla forza lavoro. Questo obbligo non sussiste per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti.
Tuttavia, è possibile richiedere l’esonero per lavoratori disabili impegnati in lavori ad alto rischio, definite tali quando il premio INAIL associato è pari o superiore al 60 per mille.
Fino al 30 settembre 2024, resta valida la normativa prevista dal decreto ministeriale del 10 marzo 2016. A partire dal 1° ottobre 2024, entrerà in vigore un nuovo decreto che abrogherà la disciplina precedente.
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Come richiedere l’esonero per lavoratori disabili
A partire dal 1° ottobre 2024, per poter beneficiare dell’esonero per lavoratori disabili, i datori di lavoro dovranno inviare un’autocertificazione online entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assumere persone con disabilità.
Questa autocertificazione sarà disponibile sul portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro, accessibile tramite SPID, CIE o altri strumenti di identificazione digitale. Attraverso questo servizio online, verrà anche calcolato il contributo economico dovuto, che dovrà essere versato tramite il sistema PagoPA per ogni trimestre solare.
Validità dell’autocertificazione e comunicazione di variazioni
L’autocertificazione inviata per l’esonero per lavoratori disabili è valida per tutte le province e resta in vigore fino a revoca.
Se il datore di lavoro riscontra variazioni nelle condizioni che hanno portato all’esonero, deve presentare una nuova autocertificazione entro 60 giorni dal cambiamento.
In alternativa, se desidera beneficiare di un contributo ridotto a partire dal trimestre solare successivo, può effettuare la comunicazione entro la fine del trimestre in cui è avvenuta la variazione. Se invece la variazione comporta un aumento del contributo, il datore di lavoro è tenuto a versare l’importo aggiuntivo tramite il sistema PagoPA.
Contributo economico per l’esonero per lavoratori disabili
Il contributo economico per l’esonero è calcolato su base giornaliera ed è pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non assunto. Questo importo va versato per ciascun trimestre solare.
Il decreto stabilisce che la settimana lavorativa è convenzionalmente di cinque giorni e il mese di 22 giorni; quindi, il contributo totale per ogni lavoratore non assunto ammonta a 2.587,86 euro per trimestre.
Il primo versamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell’autocertificazione, e coprirà il periodo che va dalla data del pagamento fino alla fine del trimestre in corso.
I versamenti successivi, anch’essi effettuati tramite avviso PagoPA generato dal sistema “Cliclavoro”, dovranno essere effettuati entro il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento.
Disposizioni transitorie per il nuovo decreto
I datori di lavoro che già godono dell’esonero alla data del 1° ottobre 2024 e intendono continuare a beneficiarne, devono inviare una nuova autocertificazione entro il 31 ottobre 2024, cioè entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
Se la nuova autocertificazione viene inviata entro i termini, essa si considera presentata in continuità con il trimestre precedente e sarà valida per l’intero trimestre in cui è stato effettuato il pagamento, a condizione che l’intero importo dovuto sia versato.
I datori di lavoro hanno comunque la possibilità di dichiarare, sempre tramite procedura telematica, di non voler beneficiare del regime di continuità. In questo caso, l’autocertificazione avrà effetto dal giorno della sua presentazione.
FAQ su lavoro e disabilità
Cos’è l’accertamento della disabilità per il collocamento mirato?
L’accertamento della disabilità è fondamentale ai fini del rilascio della relazione conclusiva, che consente l’accesso al collocamento mirato. Il sistema è diverso da quello adottato per il riconoscimento delle condizioni di disabilità o di invalidità. L’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge numero 68 del 1999 distingue i lavoratori con disabilità in tre gruppi:
Chi rientra nelle categorie protette come lavoratore con disabilità?
Hanno diritto al collocamento mirato queste categorie di lavoratori:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o persone con disabilità intellettiva, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone con un grado di invalidità del lavoro superiore al 33%, come accertata dall’INAIL;
- persone cieche o sorde (Legge 27 maggio 1970, n. 382 e Legge 26 maggio 1970, n. 381);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria delle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);
- persone inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% oppure divenuti inabili a causa dell’inadempimento, accertato in sede giudiziale, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Rientrano nelle categorie protette anche:
- centralinisti telefonici ciechi;
- massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;
- terapisti della riabilitazione ciechi;
- insegnanti ciechi.
Quali documenti sono necessari per la partecipazione ai concorsi come categoria protetta?
I documenti richiesti possono variare, ma di solito dovrai fornire la documentazione che attesti la tua appartenenza a una categoria protetta.
Potresti quindi dover:
- inoltrare la certificazione rilasciata dalle autorità che attesti la tipologia e il grado di invalidità;
- allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come carta di identità o patente di guida;
- preparare una nota con cui specifichi l’ausilio che, in relazione alla disabilità, dovrai usare per svolgere le prove d’esame;
- indicare di rispettare tutti i requisiti richiesti come:
- avere un’età di almeno 18 anni;
- avere la cittadinanza italiana o europea;
- possedere un titolo di studio idoneo allo svolgimento della prova d’esame;
- non aver riportato nessuna condanna penale o non avere procedimenti penali in corso;
- avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
- non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento.
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