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Aiuti alle imprese: agevolazioni fiscali, incentivi e bonus dedicati

La Spezia, 30 agosto 2024 – Con la Legge di Bilancio 2024 sono stati rinnovati molti bonus e incentivi dedicati alle imprese per sostenere l’Economia. Si tratta di misure fiscali, come ad esempio finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni per l’acquisto di nuovi beni strumentali, avviate negli anni scorsi e prorogate anche per l’anno in corso o in scadenza. Obiettivo comune è fornire aiuti alle imprese esistenti, incentivare gli investimenti, la digitalizzazione, la nascita di imprese a tasso zero e, in generale, rilanciare il sistema imprenditoriale nel panorama più vasto del PNRR.

Tra le agevolazioni più importanti per le imprese troviamo il finanziamento Nuova Sabatini, per l’acquisto di beni strumentali, il Fondo Impresa Donna, una misura a supporto dell’imprenditoria femminile, ma anche il Fondo di Garanzia PMI e il Piano Nazionale Transizione 4.0, a cui si aggiungono gli incentivi per le assunzioni under 36.

Beni Strumentali – Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini è un’agevolazione fiscale per le imprese che investono nell’acquisto di nuovi beni strumentali, rivolti al miglioramento dell’attività d’impresa. L’incentivo, messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, ha lo scopo di aumentare la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura, infatti, sostiene l’acquisto di attrezzatureimpiantisoftwarehardwaretecnologie digitali e macchinari, anche se acquistati in leasing. La Legge di Bilancio 2022 ha rifinanziato fino al 2027 la Nuova Sabatini, con un importo di 240 milioni di euro sia per il 2022 che per il 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

Con il decreto del 22 aprile 2022 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 giugno 2022) del ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e del ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, sono state ridefinite le misure della “Nuova Sabatini”, con importi ammissibili da 20mila euro fino ad un massimo di 4 milioni. Il decreto ha inoltre introdotto due nuove linee di intervento: “Nuova Sabatini Green” e “Nuova Sabatini Sud”.

L’incentivo può essere riconosciuto in un’unica rata ma solamente per i finanziamenti che non superano i 200.000 euro (fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione). Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti che superano l’importo di 200.000 euro, l’agevolazione è riconosciuta in più rate annuali.

Possono accedervi le imprese che al momento della presentazione della domanda:

  • hanno una sede operativa in Italia;
  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca (ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo successivo);
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate nei rispettivi regolamenti unionali di settore.

Ultimi aggiornamenti

Per avere ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni, sono disponibili le linee guida tecniche elencate nella terza parte della Circolare Mise – Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E.

Nella Circolare Mimit del 6 dicembre 2022 (testo in pdf) sono invece definite le istruzioni per le domande che le imprese devono presentare a partire dal primo gennaio 2023 per poter usufruire dell’agevolazione. Per la riconducibilità dei beni è invece possibile acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero delle imprese e del Made in Italy inviando la richiesta all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Nuova Sabatini Green

Gli investimenti “Green” sono relativi all’acquisto o all’acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso protettivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per questa tipologia di investimenti è stato messo in campo un contributo in conto impianti, pari all’ammontare degli interessi calcolati, in via convenzionale, nella misura del 3,575%, erogato dal Ministero dello Sviluppo economico.

Nuova Sabatini Sud

Con la “Nuova Sabatini Sud” è stato aumentato il conto impianti al 5,5% per gli investimenti delle micro e piccole imprese con sede legale o unità locale nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il governo ha stanziato (fino al 2025, come previsto dall’articolo 1, comma 226, della legge n.160 del 2019) 60 milioni di euro per gli investimenti 4.0, come l’acquisto o l’acquisizione di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, per realizzare investimenti in tecnologie, compresi quelli in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (elenco completo negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016).

Nelle prossime settimane arriverà un provvedimento del Mise con le modalità e i termini di presentazione delle domande. L’impresa interessata dovrà compilare la richiesta esclusivamente in via telematica sulla piattaforma web “Nuova Sabatini Sud” del Ministero dello Sviluppo economico. Conclusa la compilazione verrà generato in automatico il modulo di domanda da inoltrare al Mise sempre tramite la piattaforma, che rilascerà un codice identificativo con validità 60 giorni.

Fondo Impresa Femminile

Il Fondo Impresa Donna è un sostegno finanziario per l’imprenditoria femminile, istituito dall’articolo 1, comma 97, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e disciplinato dal Decreto Mise 30 settembre 2021 e dal Decreto interministeriale 24 novembre 2021, che aggiunge 160 milioni di euro alle risorse già previste. La misura è operativa da maggio 2022, con l’apertura di sportelli per la presentazione delle domande.

Il Fondo finanzia le seguenti tipologie di investimenti:

  • contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili (con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età);
  • finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati – sarà ammessa anche la combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti – per avviare e sostenere le attività d’imprese femminili;
  • incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
  • percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
  • investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative e le PMI innovative, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali.

Il modulo per la richiesta degli incentivi è disponibile da maggio sulla piattaforma online di Invitalia che gestirà la presentazione delle domande per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Lo sportello verrà aperto in due fasi:

  • per le imprese nuove o costituite da meno di 12 mesi, la compilazione è disponibile dalle 10 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione della domanda dalle 10 del 19 maggio 2022;
  • per le imprese già avviate o costituite da più di 12 mesi, la compilazione è partita alle 10 del 24 maggio 2022 e la presentazione dalle 10 del 7 giugno 2022.

Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia PMI, istituito con la Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e operativo dal 2000 con il Ministero dello Sviluppo Economico, è una misura che è stata modificata dal Decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e potenziata con il Decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) e consiste in garanzie statali ai finanziamenti richiesti dalle PMI.

Sono moltissime le imprese che hanno beneficiato dell’agevolazione, ottenendo finanziamenti da banche, o da altri enti finanziari, senza dover impiegare garanzie aggiuntive (come ad esempio polizze assicurative ) sulle risorse coperte dal Fondo.

Per restare aggiornati sulle domande per l’accesso al Fondo delle imprese e sui finanziamenti è possibile consultare la pagina dedicata sul portale del Ministero dello sviluppo economico.

Per richiedere il fondo occorre rivolgersi ad un ente finanziario, banca o società di leasing e fare richiesta di finanziamento, indicando la volontà di acquisire la garanzia diretta. Sarà, infatti, l’intermediario (ad esempio la banca) ad inviare la domanda al Fondo di Garanzia, che non interviene nelle negoziazioni tra l’impresa e l’ente finanziario. In alternativa è possibile rivolgersi ad un Confidi, “consorzio di garanzia collettiva dei fidi”, che si occuperà di richiedere la controgaranzia al Fondo.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Federascomfidi, la Federazione tra Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi.

Possono accedere al Fondo di Garanzia le piccole e medie imprese di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, che siano economicamente sane. Sono esclusi solamente i cosiddetti “settori sensibili“, ovvero quei settori così ritenuti dall’Unione Europea.

Come riporta il sito del Ministero dello sviluppo economico, ad essere ammessi al Fondo sono, poi, i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli appartenenti “alle associazioni professionali alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge“.

Infine, rientrano tra i soggetti beneficiari anche i consorzi e le società consortili, “costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 gennaio 1991, n. 317 e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge“.

Piano Transizione 4.0

Il Piano Transizione 5.0, complementare al Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia per sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese. La misura ha previsto, per il biennio 2024-2025, uno stanziamento di 12,7 miliardi di euro. In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, vuole favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle due transizioni gemelle: quella digitale e quella energetica. A partire dalle ore 12 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica “Transizione 5.0” è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

Nello specifico si tratta di un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. L’agevolazione viene riconosciuta a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi pari almeno al 3% per la struttura produttiva o del 5% del processo interessato dall’investimento.

In particolare la riduzione dei consumi energetici deve interessare investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. Rientrano tra i beni:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300mila euro).

Sono ammesse al contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

Piano Transizione 4.0

È chiamata Piano Transizione 4.0 la misura che prevede crediti d’imposta per le imprese che investono nell’innovazione, prevedendo aliquote diverse a seconda delle varie categorie di beni. A disciplinare il credito d’imposta per gli investimenti nei campi ricerca e sviluppo, innovazione e transizione ecologica è l’articolo 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2022, che definisce anche le tempistiche e il tetto massimo dei vari investimenti. Un emendamento al decreto milleproroghe ha cambiato i termini delle scadenze: per il completamento degli investimenti prenotati entro la fine del 2022 la scadenza passa al 30 novembre 2030.

Ad essere agevolabili sono gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le liste dei beni che beneficiano della misura sono contenute nell’Allegato A e nell’Allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Beni strumentali materiali

Le aliquote per l’acquisto dei beni strumentali 4.0 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232), dal 2022 fino al 31 dicembre 2025, sono state ribassate con percentuali variabili in base all’investimento. E quindi sono riconosciuti i seguenti crediti d’imposta:

  • per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 40% del costo della quota nel 2022 e 20% dal 2023 al 2025;
  • per gli investimenti della fascia da 2,5 a 10 milioni di euro: 20% del costo della quota nel 2022 e 10% dal 2023 al 2025;
  • per gli investimenti della fascia da 10 a 20 milioni di euro: 10% del costo della quota nel 2022 e 5% dal 2023 al 2025.

Beni strumentali immateriali

Lo Stato riconosce un credito d’imposta alle imprese che investono nei cosiddetti beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati, ovvero gli strumenti indicati nell’Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono agevolabili anche le spese sostenute con servizio di cloud computing per la quota spettante alle competenze.

Il credito d’imposta è applicabile fino al 2026, ma con aliquote differenti a seconda degli anni:

  • 2021 – 202320% della spesa fino al tetto massimo di un milione di euro;
  • 202410% della spesa fino al tetto massimo di un milione di euro;
  • 20255% della spesa fino al tetto massimo di un milione di euro.
  • 2026 (fino al 30 giugno): se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine di acquisto è stato accettato dal venditore ed è già stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ai beni strumentali immateriali che non sono ricompresi nell’Allegato B, nel 2022, viene applicato un credito d’imposta del 6% purché il tetto massimo delle spese non superi il milione di euro.

Sono ammesse nell’agevolazione le imprese appartenenti al territorio statale (art. 1, commi da 1051 a 1063, legge n. 178/2020, come già modificati dall’art. 20 del Decreto Sostegni bis), a prescindere dalla tipologia e dal settore economico, incluse le imprese agricole, marittime, i soggetti con regime forfettario e gli esercenti arti e professioni (art. 1, comma 1061, legge n. 178/2020).

Sono escluse, invece, tutte le imprese con sanzioni interdittive (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), in stato di liquidazionefallimentoconcordato preventivo senza continuità aziendale o soggette ad altri tipi di procedure concorsuali.

Il credito d’imposta a favore degli investimenti in ricerca e sviluppo, beni strumentali e formazione 4.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 in sostituzione dell’iperammortamento e superammortamento, può essere utilizzato solamente in compensazione.

La compensazione del credito d’imposta viene divisa in tre quote annuali dello stesso importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni e in diretta liquidazione con gli F24. Non è, dunque, possibile usufruire del credito d’imposta, né dall’acquisto dei beni né dall’investimento, ma solamente dalla messa in funzione dei beni stessi secondo gli estremi del paradigma 4.0. Per accedere al Piano le imprese devono presentare una perizia tecnica, rilasciata da un professionista del settore (ingegnere, perito industriale o ente di certificazione accreditato), che dimostri che i beni oggetto dell’agevolazione rientrano nell’elenco di uno degli allegati A o B.

Imprese On-Nuove imprese a tasso zero

Si chiama Imprese On, Oltre nuove imprese a tasso zero, l’incentivo del Ministero dello Sviluppo economico che sostiene le micro e piccole imprese (max 60 dipendenti) di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. La misura prevede finanziamenti alle aziende che hanno in programma di fare investimenti che puntano a realizzare nuove iniziative oppure ampliare o trasformare attività già esistenti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e del manifatturiero. In una circolare pubblicata il 12 maggio scorso, il Mise ha rifinanziato con altri 200 milioni di euro le misure agevolative Imprese On. Sono inoltre previste agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

L’agevolazione prevede finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto per progetti d’impresa. La misura può coprire fino al 90% del totale da rimborsare in 10 anni. Non sono richieste garanzie per i finanziamenti inferiori ai 250mila euro, mentre è prevista sotto forma di privilegio speciale per quelli superiori. È sempre richiesta l’ipoteca per i progetti che prevedono l’acquisto di un immobile.

Le iniziative ammesse per richiedere i finanziamenti sono:

  • fornitura di servizi alle imprese;
  • commercio di beni e servizi;
  • turismo, incluse le attività volte a valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico e quelle volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;
  • produzione di beni per i settori: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli

Le imprese nate da non più di 3 anni

Possono presentare progetti di investimento fin a 1,5 miliardi di euro. Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non deve però superare il limite del 20% della spesa ammissibile. Le imprese potranno inoltre richiedere un ulteriore contributo per coprire le esigenze di capitale circolante collegate alle spese per servizi e materie prime necessari all’attività.

Le imprese nate tra i 3 e i 5 anni

Possono presentare progetti con spese di investimento fino a 3 milioni di euro. Le agevolazioni sono un mix di tasso zero e fondo perduto che non possono superare il limite del 15% della spesa ammissibile.

Per inviare la domanda basterà seguire la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia. Per richiedere le agevolazioni è necessario avere:

  • identità digitale (Spid, Cns, Cie);
  • area riservata di Invitalia dove inserire la domanda, caricare il business plan e gli allegati richiesti;
  • firma digitale e un indirizzo Pec.

Non ci sono graduatorie, le domande verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. Dopo aver inviato tutta la documentazione verrà assegnato un protocollo elettronico.

Formazione 4.0

L’agevolazione è stata introdotta dal governo per sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso investimenti per la formazione del personale. È riconosciuta sotto forma di credito d’imposta. L’8 luglio scorso, il Ministero dello Sviluppo economico ha potenziato la misura per le piccole e medie imprese.

La misura consiste in un credito d’imposta del:

  • 70% delle spese per le piccole imprese, con limite massimo annuale di 300mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti presenti nel decreto del Mise e che i risultati per l’acquisizione e il consolidamento delle suddette competenze siano certificate secondo le modalità stabile nello stesso decreto ministeriale;
  • 50% delle spese per le medie imprese, con limite massimo annuale di 250mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti presenti nel decreto del Mise e che i risultati per l’acquisizione e il consolidamento delle suddette competenze siano certificate secondo le modalità stabile nello stesso decreto ministeriale;
  • 30% delle spese per le grandi imprese, con limite massimo annuale di 250mila euro.

Nel caso in cui i progetti di formazione, avviati dopo l’entrata in vigore del Dl 17 maggio 2022 n.50, non soddisfino i criteri previsti nell’art. 22 comma 1 del decreto, la misura verrà diminuita rispettivamente del 40% e del 35%.

La misura del credito verrà invece ampliata al 60% (fermo restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nella categoria di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come da decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 (testo integrale disponibile al seguente link pdf).

Sono ammesse nella misura Formazione 4.0 le seguenti spese:

  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione, come ad esempio spese di viaggio, materiali e forniture attinenti al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature. Sono però escluse le spese di alloggio, fatta eccezione per quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione;
  • costi dei servizi di consulenza collegati al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (costi amministrativi, locazioni, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammesse anche le eventuali spese relative al personale dipendente occupati in uno degli ambiti aziendali presenti nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività ammesse.

L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese residenti in Italia, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica o dal settore economico di appartenenza. Sono escluse, invece, quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali. Anche le imprese destinatarie di sanzioni interdirettive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Dl 8 giugno 2001 n. 231 saranno escluse dalla misura.

Il credito d’imposta viene erogato internamente attraverso il personale dipendente. Nel caso in cui le attività siano erogate da soggetti esterni saranno ammesse solo quelle commissionato a:

  • soggetti accreditati per svolgere attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o quella operativa;
  • università (pubbliche o private) o strutture collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001);
  • soggetti con certificazione di qualità in base alla norma Uni En 1:2000 settore EA 37;
  • Istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta per la Formazione 4.0 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle dei periodi successivi, fino alla conclusione dell’utilizzo. È utilizzabile solo in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello delle spese, presentando il modello F24 sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione, allegata al bilancio, e rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le aziende che non sono soggette a revisione legale dei conto dovranno comunque richiedere la prestazione un revisore o di una società di revisione legale dei conti. Le imprese con bilancio revisionato sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione.

Le imprese beneficiarie devono anche redigere e conservare:

  • una relazione con le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte;
  • la documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione del beneficio (anche in relazione ai limiti e alle condizione poste dalla disciplina comunitaria in materia);
  • registri nominativi di svolgimento delle attività sottoscritti dal personale discendente e docente o dal formatore esterno.

Le imprese interessate dovranno comunicarlo al Ministero dello Sviluppo economico, che potrà così acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’agevolazione.

Attività di formazione

Le attività formative ammesse devono riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione. Vediamo nel dettaglio quali sono le tematiche principali della Formazione 4.0:

  • big data e analisi dati;
  • cloud e fog computing;
  • sicurezza informatica;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo-macchina;
  • stampa tridimensionale o manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

 

New Green Deal

L’incentivo conosciuto come “New Green Deal” italiano prevede agevolazioni finanziarie per realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della transizione ecologica e circolare. Le imprese possono presentare domanda, esclusivamente on line, a partire dal 17 novembre 2022.

L’intervento fa parte del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) disciplinato dal decreto del primo dicembre 2021 dei Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle finanze.

L’agevolazione sostiene progetti che riguardano:

  • decarbonizzazione dell’economia;
  • economia circolare;
  • riduzione dell’uso della plastica e ricerca di materiali alternativi;
  • rigenerazione urbana;
  • turismo sostenibile;
  • adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

Possono richiedere il New Green Deal qualsiasi impresa che esercita attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi per l’industria e centri di ricerca. I progetti possono essere presentati singolarmente o in forma congiunta.

Patent box

Il Patent box è un regime opzionale che consente una maggiorazione delle spese sostenute dalle imprese per software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, ai fini delle imposte sui redditi e di quella regionale sulle attività produttive.

L’agevolazione corrisponde ad una tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di beni immateriali da parte delle imprese. La misura è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla loro natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le organizzazioni stabili in Italia di residenti in Paesi nei quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con uno scambio di informazioni effettivo.

Il Patent box può essere esercitato sia dall’investitore che dal titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali, come stabilito dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (testo integrale al seguente link pdf).

Sono però escluse le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o secondo il regime forfettario. Non sono ammesse all’agevolazione nemmeno i contribuenti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale.

L’opzione è esercitabile solo a condizione che siano svolte attività di sviluppo e ricerca. Deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce.

È valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Per coloro che vogliono, è possibile passare dal vecchio regime al nuovo seguendo le modalità stabilite dal provvedimento dell’Agenzia (testo pdf).

Le attività rilevanti sono:

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • innovazione tecnologica;
  • design e ideazione estetica;
  • tutela legale diritti sui beni immateriali.

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto, impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria o operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e a quelli immateriali utilizzati per lo svolgimento delle attività rilevanti;
  • spese per consulenze e servizi equivalenti collegati alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati nelle attività rilevanti;
  • spese collegate al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al loro rinnovo, alla loro protezione e le spese relative alle attività per la prevenzione della contraffazione e per la gestione di contenziosi finalizzati alla tutela dei diritti medesimi.

 

 

 

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