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Le indicazioni puntuali dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento alle dichiarazioni dei redditi con scadenza 30 settembre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nelle scorse settimane la guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”, uno strumento utile che raccoglie in un unico documento le disposizioni normative e le indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, erogazioni liberali e detrazioni pluriennali relative a spese per interventi edilizi.

La Guida è strutturata come collettore di diverse guide specifiche, che rappresentano in parte anche aggiornamenti a documenti precedenti. I differenti capitoli affrontano spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, spese relativa all’istruzione, erogazioni liberali, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali, altre detrazioni e deduzioni, crediti d’imposta, recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, bonus mobili ed elettrodomestici e Superbonus.

Attraverso questa Guida, vengono quindi aggiornate sia la Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità (ferma a febbraio 2023) che la Guida alle Agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie, pubblicata dalla stessa AGE nel gennaio di quest’anno.

Tra le agevolazioni sviluppate e dettagliate nel capitolo dedicato alle spese sanitarie si trovano anche le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti, le spese sanitarie per persone con disabilità, le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità, le spese per acquisto cane guida e le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità.

Tipologia di spese ammesse alla detrazione (Rigo E1) 

  • Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici);
  • prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze;
  • acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici.

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (Rigo E1 colonna 1) 

Le spese sanitarie correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica vanno distintamente indicate nella colonna 1 del rigo E1. Per queste spese è prevista, infatti, la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta.

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (decreto del Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296) e dal regolamento delle malattie rare (decreto del Ministero della sanità 18 maggio 2001, n. 279). In tali decreti, fra l’altro, sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.

Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2) 

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie. La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.

Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3) 

La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Rientrano in questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità.

La detrazione, nella misura del 19%, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di:

  • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
  • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.

Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:

  • gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
  • i non vedenti;
  • i sordi.

Spese per acquisto cane guida (Rigo E5) 

La detrazione spetta, nella misura del 19%, per le spese sostenute dai non vedenti (persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione) per l’acquisto dei cani guida. Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 1.000,00 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (rigo E81).

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) 

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, ecc.) ed all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6) 

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (Rigo E8/E10, cod. 30)

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381. L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Per tutti i dettagli si rimanda alla lettura completa della guida, disponibile a questo link “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024”.

 

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