Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato, con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concortarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
L’art. 5 del DL 113/2024 (c.d. decreto omnibus), ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA al 5 per i corsi relativi alle attività sportive invernali, come individuati dalle federazioni competenti, impartiti da iscritti ad appositi albi regionali o nazionali. ANTE MODIFICHE I corsi relativi agli sport invernali erano ricondotti all’esenzione di cui all’art. 10 n. 20) del DPR 633/72.
Con la circolare n. 88 del 22/08/2024, l’INPS ha fornito nuove indicazioni sul Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano in seguito alla pubblicazione del DM 22 agosto 2023 con il quale si è proceduto ad adeguare la disciplina del Fondo a quanto disposto dagli artt. 30 comma 1-bis e 40 comma 1-bis del DLgs. 148/2015 (introdotti dalla L. 234/2021). Come ricordato dall’Istituto, le modifiche più rilevanti riguardano l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e l’eliminazione del c.d. tetto aziendale.
Con la Circ. n. 84/2024, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (“ISCRO”) da parte degli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Per il 2024, l’istanza per l’indennità potrà essere presentata dal 1/08/2024 fino al 31/10/2024.
Legittima, purché inerente, la detrazione Iva su acquisti di beni strumentali relativi alla fase di start up, ancorché l’avvio dell’attività di impresa avvenga in un momento successivo, salvo che si accerti l’estraneità di tali acquisti all’attività imprenditoriale complessivamente intesa. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 22664 del 12 agosto 2024, con cui ha accolto il motivo di ricorso presentato da una società.
Con la risposta a interpello n. 175 del 21/08/2024, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’aliquota IVA applicabile a una serie di prodotti qualificati come dispositivi medici. In particolare, per quanto concerne quattro prodotti che, secondo il parere tecnico delle Dogane, vanno classificati alla voce 2106 della Nomenclatura combinata (nello specifico, alle voci 2106 90 92 e 2106 90 59), l’Agenzia osserva che essi non rientrano tra i medicinali soggetti ad aliquota IVA del 10 di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Con la risposta n. 174 del 21/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: in materia di transfer pricing, e in particolare per l’assolvimento degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati da gruppi multinazionali nelle transazioni con imprese associate; la Documentazione Nazionale (o Local file) deve necessariamente essere redatta in lingua italiana. L’istanza si riferisce alla richiesta di una società multinazionale, rientrante tra i destinatari della disciplina del transfer pricing (ex articolo 110, comma 7, del Tuir).
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sul risarcimento danni causati dal voto contrario espresso dall’Agenzia delle entrate, contro la logica economica, alla proposta di concordato preventivo, ove sia più conveniente rispetto al fallimento. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza 20036 del 22 luglio 2024, con cui ha deciso un conflitto di giurisdizione sollevato dal Tar Sicilia.
Il decreto legislativo recante Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega n. 111/2023, interviene sulle compensazioni con lo scopo di semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. Le novità: la Relazione illustrativa chiarisce che le modifiche proposte semplificano le procedure e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari, in coerenza con le indicazioni della legge delega che, all’art. 18, individua gli obiettivi di incrementare l’efficienza dei sistemi di riscossione (co. 1, lett. a), di semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi (co. 1, lett. h), nonché quello di rivedere la disciplina dei rimborsi (co. 1, lett. i).
Con la risposta a interpello n. 170 del 20/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione nell’ambito della quale la capogruppo (Alfa) si sostituisce ad altra società del medesimo gruppo (Gamma) quale soggetto emittente del debito obbligazionario incorporato in un titolo, assumendo gli obblighi gravanti su detta società e ricevendo una provvista in denaro per far fronte agli impegni connessi al titolo, configura un accollo liberatorio non rilevante ai fini IVA e soggetto a imposta di registro. Nel caso specifico, gli impegni assunti dalle parti sono regolati da un accordo quadro che disciplina, fra l’altro, il pagamento della provvista in denaro da Gamma ad Alfa, calcolata in base al valore di mercato del titolo.
Con la risposta a interpello n. 171 dEL 21/08/2024, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla base imponibile IVA del conferimento di beni in una società di capitali. Nel caso di specie, il conferimento era effettuato dalla società controllante nei confronti di una società interamente partecipata e, secondo la perizia di stima effettuata ai sensi dell’art. 2465 c.c., il valore dei beni conferiti risultava almeno pari a quello dell’aumento di capitale sociale, maggiorato di un sovrapprezzo.
Con la risposta n. 172 del 20/08/2024, l’Agenzia dlele Entrate ha chiarito che gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’Ires e dell’Irap, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati. IL CASO Nel caso di specie, una società che ha sottoscritto atti di conciliazione e di adesione, relativi a singoli periodi d’imposta, con la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, finalizzati a definire alcune contestazioni pendenti in tema di prezzi di trasferimento.
Il DM 24/07/2024 – che detta le disposizioni attuative del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024.- fornisce indicazioni su numerosi aspetti dell’agevolazione, a partire dai progetti di innovazione considerati agevolabili (art. 4) e non (art. 5). Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1/01/2024 e completati entro il 31/12/2025 aventi a oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (alle condizioni di cui all’art. 6 del DM), tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui