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Nel DQ del 26 Agosto 2024:
1) Rendiconto per cassa ulteriormente semplificato per gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui
2) Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico in Gazzetta Ufficiale
3) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di luglio 2024
4) Reverse charge nel settore delle cessioni di Energia: non si applica alle note di credito
5) Conferimento di partecipazioni, acquisto di partecipazioni rivalutate, uscita di un socio, opzione tassazione di gruppo: niente abuso diritto
6) Chiarimenti sull’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere
7) Giustizia europea: dal 1° ottobre 2024 Iva e accise al Tribunale Ue
8) Rivalutazione terreni e partecipazioni prorogata al 30 novembre 2024
9) Protezione dei minori, nomina del responsabile prorogata al 31 dicembre 2024
10) Bonus Transizione 5.0: dal Mimit linee guida con esempi di calcolo

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa Prende forma anche nei dettagli il credito d’imposta “Transizione 5.0”, introdotto dall’articolo 38 del Dl 19/2024 a sua volta attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali e quelle con stabile organizzazione nel Paese.

Il Mimit lo scorso 16 agosto ha emanato una particolareggiata circolare operativa sull’incentivo fiscale destinato alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

NdR. Vedi il nostro aggiornamento: è operativo il Piano di Transizione 5.0

Il bonus transizione 5.0

Ricordiamo che possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e l’inadempimento rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

I chiarimenti del Mimit

Suddiviso in 9 capitoli, il documento del Mimit spiega, nel dettaglio, come determinare i risparmi energetici nelle fasi del processo di transizione, anche attraverso esempi di calcolo della riduzione dei consumi energetici; quali sono i requisiti degli impianti destinati all’autoproduzione dell’energia da fonti rinnovabili, con attenzione al metodo di individuazione del fabbisogno dell’impresa e, ancora, come “non arrecare un danno significativo” (articolo 17 del regolamento Ue 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

Nella stessa circolare, inoltre, il ministero delle Imprese e del Made in Italy fa luce sulle procedure relative alla trasmissione delle comunicazioni di prenotazione del beneficio, a cui è stato dato il via lo scorso 7 agosto, di avanzamento e di completamento del progetto e di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Infine, propone esempi di calcolo del credito d’imposta.

Detto ciò, per centrare l’ambito applicativo dell’agevolazione, la circolare, in primis, approfondisce i requisiti dei progetti ammessi al beneficio.

 

I criteri per la determinazione dei consumi energetici

Per esempio, riguardo ai criteri per la determinazione dei consumi energetici, un focus specifico inquadra i concetti di struttura produttiva e processo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (allegati A e B alla legge n. 232/2016). Ebbene, se il processo produttivo è costituito da più linee produttive parallele, interessate dagli stessi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerata, come processo interessato, solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo.

Allo stesso modo, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale, a condizione che questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.

 

La definizione di struttura produttivi

La struttura produttiva, specifica la circolare, coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Per determinare il risparmio energetico relativo alla struttura produttiva, il documento di prassi specifica che i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali. A tal proposito riporta alcune specifiche esemplificazioni.

 

Gli esempi di calcolo del credito d’imposta

Tra i diversi contenuti della circolare, segnaliamo inoltre la parte dedicata agli esempi di calcolo del credito d’imposta spettante, associato a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.
In particolare, riguardo al processo interessato dall’investimento, la circolare ipotizza l’acquisto di tre beni materiali (macchine utensili, robot collaborativi) e uno immateriale (software, sistemi, applicazioni).

Nell’ipotesi che tali interventi permettano di conseguire una riduzione percentuale dei consumi energetici sul processo interessato pari, ad esempio, al 10,78% l’impresa beneficiaria può includere nel progetto di investimento anche le spese per la formazione del personale. Riportiamo di seguito gli esempi esposti nella circolare.

Processo interessato

La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 2.800.000 euro, mentre la spesa per la formazione ammonta a 150mila euro, per un totale dei costi ammissibili pari a 2.950.000 euro.

Il calcolo del credito d’imposta spettante sarà così strutturato:

  • 2.500.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 40% 450mila euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 20 per cento. Il beneficio spettante è quindi pari a 1.090.000 euro.

 

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, alla comunicazione di completamento, il credito d’imposta effettivamente spettante sarà ricalcolato così: nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 3.200.000 euro, il credito d’imposta spettante sarà comunque pari a 1.090.000 euro nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 2.400.000 euro, il credito spettante sarà pari a 960mila euro.

Struttura produttiva

Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene materiale e un bene immateriale, in relazione a un processo produttivo (processo produttivo 1), e di altrettanti beni per un altro processo produttivo (processo produttivo 2) sarà necessario calcolare il risparmio energetico conseguibile con riferimento alla struttura produttiva.

Per il processo produttivo, si supponga di voler installare un bene materiale ricadente nella tipologia “macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali” e un bene immateriale ricadente nella tipologia “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud”.

Per il processo produttivo, si supponga di voler installare un bene materiale ricadente nella tipologia “macchine utensili per asportazione” e un bene immateriale ricadente nella tipologia “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva”.

Nell’ipotesi in cui l’impresa beneficiaria sia una Pmi non soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti e che tali interventi permettano di conseguire una riduzione percentuale dei consumi energetici calcolata sulla struttura produttiva pari, ad esempio, al 6,53% l’impresa può includere nel progetto di investimento anche le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti.

La spesa per i beni materiali e immateriali è pari a 1.200.000 euro, mentre le spese per la certificazione energetica e per la revisione legale dei conti ammontano, rispettivamente, a 5mila e a 3mila euro per un totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento pari a 1.208.000 euro.

Il calcolo del credito d’imposta spettante sarà così strutturato:

  • 1.200.000 euro ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 40%
  • 8mila euro relativi alla certificazione energetica e alla revisione legale dei conti ai quali è riconosciuto un credito d’imposta del 100 per cento.

l beneficio spettante è quindi pari a 488mila euro.

Anche in questo caso, dopo l’invio della comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, della comunicazione di completamento, il tax credit effettivamente spettante sarà ricalcolato come sopra descritto. Vale a dire che se i costi ammissibili risultano pari o superiori di quelli dichiarati con la comunicazione preventiva, il bonus spettante sarà quello prenotato. Se, invece, gli stessi costi sono inferiori, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati. Ipotizzando, ad esempio, che la spesa ammissibile effettiva sia pari a 1.008.000 euro (considerando che le spese per la certificazione energetica e la revisione legale dei conti siano rimaste invariate), il credito d’imposta reale sarà pari a 408mila euro.

Tra le altre cose, infine, il ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia che con una successiva circolare fornirà chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

Fonte: Fiscooggi.it del 19/08/2024

Vincenzo D’Andò

Lunedì 26 Agosto 2024

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