Sebbene i nuovi criteri abbiano prodotto indubbiamente effetti negativi nei confronti di coloro che percepivano il reddito di cittadinanza e che, ad oggi, non soddisfano i nuovi requisiti, alcuni di essi sono comunque comprensibili. Infatti, nelle intenzioni del Governo, il bonus dellAssegno di inclusione devessere riservato esclusivamente a coloro che non possono lavorare. Tuttavia, ci sono altre condizioni che stanno ingiustamente escludendo famiglie, le quali in realtà dovrebbero beneficiare di tale sostegno.
Un esempio lampante è quello del criterio legato al patrimonio immobiliare. Molti Centri di Assistenza Fiscale (Caf) hanno, infatti, evidenziato che questo requisito penalizza numerose famiglie in difficoltà economica, impedendo loro di accedere anche al contributo di 350 euro del Supporto per la formazione e il lavoro, destinato a soggetti abili allo svolgimento di attività lavorativa e che possono partecipare a percorsi formativi e di orientamento.
Vediamo, quindi, comè cambiato il requisito del patrimonio immobiliare nel passaggio dal Reddito di cittadinanza allAssegno di inclusione.
Ebbene, con il Reddito di cittadinanza, la proprietà della prima casa non veniva considerata ai fini del calcolo del valore del patrimonio immobiliare, necessario per laccesso al bonus. Lunico limite era che tale valore totale non superasse i 30.000 euro. In questo calcolo quindi la prima casa veniva esclusa, indipendentemente dal suo valore.
Con il passaggio allAssegno di inclusione il limite dei 30.000 euro rimane, ma con una sostanziale differenza: la prima casa è esclusa dal calcolo solo se il suo valore, ai fini dellImu, non supera i 150.000 euro.
Questo significa che chi possiede una casa con un valore Imu superiore a 150.000 euro è automaticamente escluso dallAssegno di inclusione, senza tener conto del reddito complessivo della famiglia.
Tale novità ha portato, quindi, ad effetti negativi per molte persone, le quali in precedenza beneficiavano del Reddito di cittadinanza ma che, oggi, non possono più accedere allAssegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro, poiché entrambe le misure condividono il criterio immobiliare.
Trattasi di una condizione piuttosto discutibile, in quanto si fonda sulla presunzione che il possesso di una casa, con un valore Imu anche di poco superiore a 150.000 euro, implichi automaticamente una sicurezza economica.
A dire il vero, la reale situazione è diversa, in quanto i Caf hanno evidenziato come questo criterio abbia escluso dallaiuto numerose famiglie con redditi nulli, che avrebbero invece un disperato bisogno di sostegno economico.
Spesso, infatti, si tratta di famiglie che hanno sì la fortuna di possedere una casa, talvolta ereditata, ma che non per questo sono meno svantaggiate di altre.
La proprietà di unabitazione non genera reddito: anzi, per chi ha un mutuo in corso, rappresenta un ulteriore peso economico. Tuttavia, nel determinare laccesso allAssegno di inclusione, non si tiene conto del mutuo residuo, contrariamente a quanto avviene nel calcolo dellIsee, dove la quota residua viene sottratta dal valore Imu.
Quindi, chi possiede una casa valutata oltre 150.000 euro, o lha ricevuta come donazione o in eredità, viene automaticamente escluso dallAssegno di inclusione.
Rimuovere questo vincolo sarebbe auspicabile, soprattutto considerando che il numero di beneficiari dellAssegno di inclusione è inferiore alle previsioni. Le risorse non utilizzate potrebbero essere impiegate per ampliare la platea dei destinatari, escludendo solo coloro che hanno più proprietà, idonee a generare reddito.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui