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La Direttiva europea 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CRSD), in materia di rendicontazione annuale di sostenibilità, a partire dal 2024 impone alle imprese nuovi obblighi di rendicontazione. Nel bilancio di sostenibilità le imprese devono dunque fare riferimento a delle direttive imperanti in tema di ambiente, diritti umani, sociali e di governance. Tale Direttiva segna il passaggio dalla rendicontazione non finanziaria, introdotta dalla Direttiva 2014/95/UE (NFRD) in materia di divulgazione di informazioni non finanziarie, ad una rendicontazione societaria di sostenibilità. Diviene parte integrante del Bilancio di una società, inserita all’interno della Relazione sulla Gestione, ed oggetto di uno specifico obbligo di certificazione.

Chi ha l’obbligo del bilancio di sostenibilità e quando

Gli obblighi introdotti dalla “Corporate Sustainability Reporting Directive” riguardano le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico (ovvero le società quotate, le banche e le imprese di assicurazione e ri-assicurazione), per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024. Le grandi imprese, che non sono attualmente soggette al raggio d’azione della NFRD, per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025. Le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026. Le imprese di paesi terzi con fatturato netto superiore a 150 milioni nell’UE se hanno almeno una filiale o succursale nell’UE, per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028.

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I principi del bilancio di sostenibilità per le imprese

Con il Regolamento UE 2023/2772 del 31 luglio 2023, la Commissione Europea ha adottato i principi di rendicontazione “ESRS – European Sustainability Reporting Standard”. Individuano quali informazioni le imprese devono divulgare, gli standard cui attenersi ed i requisiti qualitativi che tali dati devono soddisfare. Come chiarito dallo stesso Regolamento, “gli ESRS specificano le informazioni che un’impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.[…] Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell’impresa sulle persone e sull’ambiente. Nonché gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell’impresa”.

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Principio di doppia materialità

Lo stesso regolamento introduce il principio di “doppia materialità”. Utile al fine di verificare la rilevanza delle informazioni oggetto di pubblicazione all’interno del bilancio di sostenibilità. In particolare, ai fini della rendicontazione sulla sostenibilità le imprese dovranno procedere ad una valutazione di rilevanza, o materialità. Occorre un’analisi della propria attività, dei prodotti e/o dei servizi offerti, in modo da individuare gli impatti, effettivi o potenziali, i rischi e le opportunità, connesse alle questioni di sostenibilità. Gli “impatti” vanno misurati in una prospettiva di “inside-out”, ovvero gli effetti che l’attività dell’impresa produce o può produrre in futuro sull’ambiente, sulle organizzazioni o sulle persone. I rischi e le opportunità vanno invece valutati in una prospettiva “outside-in”. Verificando gli effetti di natura finanziaria connessi alle questioni di sostenibilità che l’impresa può subire o dei quali può beneficiare.

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Le categorie dei principi di rendicontazione ESRS

I principi ESRS possono distinguersi in tre diverse categorie: a) trasversali, b) tematici e c) settoriali. I “trasversali” individuano i concetti fondamentali ed i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità. Stabiliscono dunque gli obblighi informativi gravanti sulle imprese in tema di sostenibilità, governance, rendicontazione, strategia, gestione di impatti, rischi e opportunità. I “trasversali” e i “tematici” sono intersettoriali. Si applicano infatti a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano. I principi settoriali, al contrario, possono trovare applicazione solo per le imprese di un determinato settore.

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Il dettaglio dei principi elaborati al momento

Allo stato, sono stati elaborati 12 principi: 1 Prescrizioni generali. 2 Informazioni generali. E1 Cambiamenti climatici. E2 Inquinamento. E3 Acque e risorse marine. E4 Biodiversità ed ecosistemi. E5 Uso delle risorse ed economia circolare. S1 Forza lavoro propria. S2 Lavoratori nella catena del valore. S3 Comunità interessate. S4 Consumatori e utilizzatori finali. G1 Condotta delle imprese. È importante rilevare che la rendicontazione ricomprende anche la catena del valore intesa in senso ampio e, dunque le informazioni relative a: approvvigionamenti, consegna dei prodotti (e/o servizi) ai clienti finali, l’intero ciclo di vita del prodotto, il suo utilizzo ed il trattamento a fine vita (riutilizzo, riciclo, smaltimento), includendo altresì i rapporti commerciali a vario titolo necessari allo svolgimento dell’attività (finanziamenti, servizi all’impresa, ecc.).

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Bilancio di sostenibilità e imprese PMI non quotate

La normativa CSRD non coinvolge direttamente le PMI non quotate che rappresentano la maggioranza delle imprese in Italia e in Europa. Tali imprese potranno scegliere di redigere il bilancio di sostenibilità, su base volontaria. Illustrando i valori cui è improntata la propria governance e descrivendo e quantificando gli impatti economici, sociali e ambientali prodotti. Evidenziando come l’attività contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e degli obiettivi ESG dell’agenda ONU 2030 ed individuando i cambiamenti e gli obiettivi necessari per migliorare le proprie performance in termini di sostenibilità. Lo Standard volontario di rendicontazione sulla sostenibilità per le PMI non quotate (VSME), elaborato dall’EFRAG, l’European Financial Reporting Advisory Group, rappresenta un utile strumento per le micro, piccole e medie imprese. Pur non essendo obbligate a redigere il report di sostenibilità, rispondono alle richieste informative di stakeholders, banche, investitori e/o altre imprese facenti parte della medesima catena del valore.

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I tre moduli dello standard volontario di rendicontazione

Lo standard volontario di rendicontazione sulla sostenibilità si articola in tre moduli: “Base”, “Narrativo – politiche, azioni e obiettivi (PAT)” ed “Modulo Partner commerciali (BP)”. Il modulo base rappresenta il punto di partenza per l’elaborazione degli altri moduli. Contiene infatti le informazioni necessarie che ogni impresa deve fornire in tema di sostenibilità. Al fine di meglio comprendere le linee guida fornite dall’EFRAG per la redazione del report di sostenibilità, appare opportuno analizzare, seppure brevemente, la struttura del Modulo Base e dei sottotemi in cui si articola. In particolare, tale modulo si compone di una parte informativa e tre “metriche base” (Ambiente, Questioni Sociali e Condotte delle imprese).

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Criteri e pratiche verso un’conomia più sostenibile

La parte informativa si articola in: “B1 – Criteri per la redazione e B2 – Pratiche per la transazione verso un’economia più sostenibile”. All’interno di tale sezione l’impresa dovrà chiarire i criteri utilizzati per la redazione del bilancio di sostenibilità. Dovrà altresì descrivere brevemente le pratiche specifiche adottate o che intende adottare per la transizione verso un’economia più sostenibile. A titolo esemplificativo, rientrano nella sezione B2 le informazioni relative a: iniziative volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e della parità di trattamento sul posto di lavoro. La formazione in tema di sostenibilità dei lavoratori. Eventuali collaborazioni con le Università in relazione a progetti di sostenibilità. Gli sforzi per ridurre il consumo idrico e di energia elettrica dell’impresa o per prevenire l’inquinamento e le iniziative per migliorare la sicurezza dei prodotti.

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Bilancio sostenibile imprese: Metriche Base – Ambiente

È la prima “macroarea” articolata in numerosi sottotemi: “B3 Energia ed emissioni di gas a effetto serra. B4 Inquinamento di aria acqua e suolo. B5 Biodiversità. B6 Acqua. B7 Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti”. All’interno di tale sezione l’impresa dovrà inserire le informazioni relative all’impatto dell’attività svolta sul clima, rendendo noti i consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra. Evidenziando l’uso di (a) combustibili fossili; e (b) fonti rinnovabili e non rinnovabili. L’impresa dovrà indicare le sostanze inquinanti (con le rispettive quantità) che emette nell’aria, nell’acqua e nel suolo nello svolgimento della propria attività, i dati relativi all’impatto sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sull’uso del suolo, oltreché le informazioni relative alle pratiche di gestione dei rifiuti attuate. Tale informativa comprende: i tassi di contenuto riciclabile nei prodotti e nei loro imballaggi prodotti dall’impresa; la produzione totale annua di rifiuti in unità di peso (preferibilmente) o di volume suddivisa per tipologia (non pericolosi e pericolosi) ed il totale dei rifiuti annui destinati al riciclo o al riutilizzo, espresso in unità di peso.

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Metriche Base – Questioni Sociali

Tale metrica individua le informazioni necessarie che le imprese dovranno fornire nel bilancio di sostenibilità con particolare riferimento alle questioni sociali ed alla forza lavoro. Sono presenti diversi sottotemi: “B8 – Forza Lavoro, Caratteristiche generali. B9 – Forza lavoro, Salute e sicurezza. B10 – Forza lavoro, Retribuzione, contrattazione collettiva e formazione. B11 – Lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali”. Attraverso tale sezione, l’impresa comunicherà, dunque, i dati relativi al personale assunto, alla tipologia di contratti di lavoro (tempo determinato o indeterminato), il numero di tassi di infortunio sul lavoro ed il numero di decessi dovuti a infortuni e malattie professionali; il numero medio di ore di formazione annuali per dipendente, suddivise per genere, legate allo sviluppo di capacità e competenze, acquisite attraverso modalità formali o informali di sviluppo delle capacità.

Metriche Base – Condotte delle imprese

Comprendente il sottotema “B12 – Condanne e sanzioni per corruzione attiva e passiva”. In tale sezione, l’impresa dovrà indicare eventuali condanne, nonché l’importo totale delle sanzioni per la violazione delle leggi sull’anti-corruzione attiva e passiva.



 

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