L’art. 1 del DL 9 agosto 2024 n. 113 (c.d. DL “omnibus”), pubblicato sulla G.U. n. 185, che ha aumentato le risorse disponibili per il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno stanziando ulteriori 1,6 miliardi rispetto agli 1,8 previsti inizialmente, richiede la presentazione di una nuova comunicazione integrativa per fruire dell’agevolazione.
L’art. 16 del DL 124/2023, si ricorda, ha previsto il riconoscimento del citato credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Con il decreto 17 maggio 2024 sono state poi definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del decreto 17 maggio 2024, l’ammontare massimo del bonus effettivamente fruibile è pari al credito d’imposta richiesto con presentazione di apposita comunicazione (che andava effettuata entro lo scorso 12 luglio) moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Con il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 305765/2024, tale percentuale è stata fissata in misura pari al 17,6668%.
La nuova disposizione introdotta dal DL 113/2024 stabilisce ora che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione “ordinaria” di cui all’art. 5 comma 1 del decreto 17 maggio 2024 devono inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella suddetta comunicazione.
Tale comunicazione integrativa, a pena di scarto, deve inoltre recare l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese prevista dall’art. 7 comma 14 del predetto decreto. La comunicazione integrativa indica comunque un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata.
Viene precisato che le suddette disposizioni si applicano anche qualora la comunicazione ordinaria presentata rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 113/2024, saranno approvati il modello di comunicazione integrativa con le relative istruzioni e definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 16 comma 6 del DL 124/2023, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla nuova comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provv. dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Tale nuova percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Qualora il credito di imposta fruibile come sopra determinato risulti inferiore alla misura definita ai sensi del comma 1 del suddetto art. 16, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024.
Si rileva che l’art. 1 del DL 113/2024 non apporta alcuna modifica alle ulteriori comunicazioni previste dal decreto 17 maggio 2024, che dovrebbero però essere oggetto di coordinamento con la nuova comunicazione.
Viene altresì disposto che, fermo restando quanto previsto dall’art. 16 comma 5 secondo periodo del DL 124/2023 in merito alla cumulabilità, qualora il nuovo provvedimento indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone agevolate, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e le Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendano nota, entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura.
Il MIMIT e le Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti.
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