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La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19069/2024 affornta le delicate problematiche dell’affidamento condiviso, della salvaguardia del principio della bigenitorialità e dei limiti che possono essere stabiliti dal giudice in considerazione della tenera età del minore.

Il caso: Nel procedimento di reclamo relativo all’affidamento del figlio minore, nato dalla relazione tra Tizio e Mevia., il Tribunale di Macerata disponeva l’affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre, disciplinava il diritto di visita del padre e poneva a carico di quest’ultimo l’assegno, a titolo di contributo al mantenimento, di Euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La Corte d’Appello, su impugnazione di Mevia, riformava parzialmente il decreto del Tribunale, aumentava l’assegno di mantenimento per il figlio, che stabiliva in Euro250,00 mensili, in ragione del modesto reddito della madre, e disciplinava diversamente il diritto di visita e frequentazione del minore da parte del padre: in considerazione dell’età del minore (poco più di due anni all’epoca del giudizio di impugnazione) la Corte di merito riteneva eccessivamente prolungato il periodo di permanenza settimanale con il padre e stabiliva, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, i giorni di visita e frequentazione del padre, limitatamente al pomeriggio e per due giorni alla settimana, oltre il sabato o la domenica e i periodi durante le festività e il periodo estivo, senza pernottamento.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, in particolare:

a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter cod. civ e dell’art. 132 cod. proc. civ., ritenendo le modalità di visita del padre contrarie al principio della bigenitorialità e pregiudizievoli per il minore; ad avviso del ricorrente le modalità di visita stabilite dalla Corte d’Appello contrastano la crescita serena e armoniosa del figlio;

b) la violazione degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione internazionale di New York, nonché constrasto con la giurisprudenza della Corte EDU, sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, secondo cui le autorità nazionali sono invitate ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare”;

c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter cod. civ., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., lamentando l’omessa motivazione circa il potenziale pregiudizio al minore derivante dai pernottamenti presso il padre.

Per la Suprema Corte i motivi addotti in ricorso sono inammissibili: sul punto rileva che:

a) in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processualisui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme;

b) i giudici di merito, con motivazione chiara, comprensibile e congrua, hanno ritenuto che i tempi di bigenitorialità “paritetici” e l’estensione dei pernotti presso l’abitazione del padre non fossero conciliabili con la tenera età del figlio, che al momento della presentazione del ricorso in primo grado aveva appena mesi 16 di vita ed era ancora allattato al seno dalla madre;

c) la Corte dimerito, nel disporre l’affidamento condiviso, ha in ogni caso assicurato al padre non convivente prevalentemente la visita ed il prelievo con sé del bambino durante il fine settimana in via alternata e per due pomeriggi infrasettimanali, oltre ai quotidiani collegamenti audio/video, e anche in ordine a tutte le altre festività, ricorrenze e periodi feriali;

d) la stessa Corte di merito ha anche dato una indicazione per il futuro, affermando nel decreto impugnato che, all’età di tre anni del figlio i pernotti presso il padre saranno instaurati come regola (“con un pernottamento infrasettimanale e uno nel finesettimana in cui il minore rimane con il padre nonché nei periodi consecutivi delle vacanze natalizie edel periodo estivo sia nel fine settimana alternato”).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 19069 2024

 

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