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Urbino, 29 Lug – Spesso i contributi pubblicati su “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell’Osservatorio Olympus dell’ Università degli Studi di Urbino, permettono di fare luce, in materia di diritto e di tutele della salute e sicurezza, su realtà lavorative meno conosciute o meno trattate nei convegni o nei documenti disponibili in rete.

 

È il caso di un recente contributo/saggio, pubblicato sul numero 1/2024 della rivista, dal titolo “Alcune annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella riforma del lavoro sportivo”, a cura di Angelo Delogu, ricercatore in Diritto del Lavoro (con contratto di ricerca cofinanziato dall’Unione europea – PON Ricerca e Innovazione 2014-2020) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

 

Il breve saggio analizza “il tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinamento sportivo, alla luce della recente riforma dello sport”.

E oltre ad esaminare le disposizioni rilevanti per la materia contenute nel D.Lgs. 36/2021 (Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo), il contributo “affronta il tema dell’adattamento della disciplina generale prevenzionistica al particolare contesto sportivo e delle connesse responsabilità, e si sofferma altresì su alcune disposizioni contenuti negli altri decreti attuativi della riforma dello sport, tra cui quelle in materia di impianti sportivi nonché quelle sul contrasto alle molestie, alla violenza di genere e alle discriminazioni mediante l’adozione obbligatoria dei modelli di organizzazione e gestione”.

 

Attraverso questo contributo ci soffermiamo brevemente su alcuni aspetti generali della riforma e delle tutele in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

 

La riforma del lavoro sportivo: una breve introduzione

Il contributo presenta innanzitutto alcuni cenni introduttivi sulla riforma del lavoro sportivo.

 

Si ricorda che il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, successivamente corretto e integrato dal d.lgs. n. 163/2022 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 120/2023, “ha operato un’ampia e profonda riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici,  nonché, per quel che qui interessa, di rapporti di lavoro sportivo” (la riforma “è entrata originariamente in vigore il 2 aprile 2021, ma è divenuta applicabile a decorrere dal 1° luglio 2023”, per effetto di varie modifiche).

 

Si indica che, con questa riforma, si ha una “decisa cesura rispetto all’assetto regolativo consolidato nel settore poiché, tra l’altro, mediante l’art. 52, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2021 è stata abrogata espressamente, a decorrere dal 1° luglio 2023, la previgente disciplina della materia contenuta nella legge n. 91/1981”.

E la più complessiva riforma “si è completata con la contemporanea approvazione di ben quattro ulteriori decreti legislativi:

  • il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, concernente i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive nonché l’accesso e l’esercizio della professione di agente sportivo;
  • il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, concernente il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio o l’ammodernamento degli impianti sportivi;
  • il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”;
  • il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, “contenente norme in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

 

L’intervento segnala anche le riserve e perplessità sollevate, riguardo la riforma, ma ricorda che “l’assoluta rilevanza del fenomeno sportivo” (come fattore decisivo per la garanzia di quello ‘stato di completo’ benessere cui fa riferimento la definizione di salute dettata dall’OMS e richiamata nel d.lgs. n. 81/2008), “ha avuto recentemente il suo sugello a livello costituzionale con l’aggiunta del comma 7 all’art. 33 Cost.”. Ai sensi di questa aggiunta la «Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». E, dunque, “si può affermare che la riforma contemplata dal d.lgs. n. 36/2021, pur tra ‘luci e ombre’, che hanno condotto ai successivi interventi correttivi e integrativi sopra citati, ha avuto comunque il merito, in attuazione dei principi contenuti nella legge delega, di sanare la frattura tra i ‘due mondi’ dello  sport, equiparando lo sport dilettantistico a quello professionistico, di tutelare al contempo anche lo sport femminile e l’accesso allo sport dei disabili, nonché di riconoscere la professionalità del lavoratore sportivo, del quale l’art. 25, del d.lgs. n. 36/2021 si è premurato di dettare una definizione ampia e in netta discontinuità con il passato”. 

 

La riforma del lavoro sportivo: le tutele in materia di salute e sicurezza

Il contributo si sofferma anche sui principi che governano la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito della complessiva riforma dello sport.

 

Infatti in questa riforma uno spazio rilevante è riservato alla disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori, una materia che, in questo settore, “non era soggetta ad una disciplina organica e veniva al più interessata da talune norme settoriali, ferma restando l’applicazione, come previsto anche dagli accordi collettivi di settore”, del Decreto legislativo 81/2008, “là dove ne ricorressero i presupposti”.

 

Si segnala poi che l’art. 3, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 36/2021 “indica tra gli obiettivi generali che il decreto intende perseguire, quello, solenne e impegnativo, di ‘proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori’, oltre a quello di ‘consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano’ (art. 3, comma 2, lett. c).

 

Inoltre, partendo da questi principi generali, l’articolo 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori) del d.lgs. n. 36/2021 “prevede che per tutto quanto non regolato dal decreto (ossia, in realtà, per gli aspetti più rilevanti della materia), ‘ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva’”.

Pertanto – continua l’autore – al di là delle “poche norme speciali” contenute nel decreto, viene operato un rinvio “alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero agli obblighi emergenti dalla reciproca integrazione tra l’ art. 2087 c.c. ed il d.lgs. n. 81 del 2008”.

 

La riforma del lavoro sportivo: i profili problematici

Questo rinvio solleva però due profili problematici.

 

Intanto la disciplina del d.lgs. n. 81/2008 è “calibrata sull’impresa, peraltro di medio grandi dimensioni, e dunque mal si adatta ad un ambito assai peculiare, quale quello delle prestazioni sportive”.

 

Inoltre, “proprio perché l’applicazione della disciplina generale è subordinata ad un delicato giudizio di compatibilità con le modalità della prestazione sportiva, tale rinvio apre la stura ad incertezze e soggettivismi interpretativi in una materia tanto delicata, e peraltro densa di implicazioni penalistiche, come quella della salute e sicurezza sul lavoro, con buona pace dei principi di legalità e determinatezza della fattispecie di reato che la dovrebbero governare”.

 

In altri termini – continua il contributo – “bene avrebbe fatto il legislatore a dettare una disciplina espressa e più dettagliata in una materia in cui vengono in rilievo beni di primaria rilevanza costituzionale (artt. 32 e 41, comma 2, Cost.) e tutelati espressamente dal diritto comunitario (a partire dalla direttiva quadro n. 391/1989)”.

 

In ogni caso il problema “può essere in parte ridimensionato qualora si tenga conto che già l’obbligo di sicurezza in sé non è un obbligo dai confini fissi, bensì dal perimetro mobile, poiché si adatta” alle caratteristiche “della prestazione lavorativa e del contesto in cui la stessa viene resa, tenuto conto che l’ art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare misure commisurate anche alla ‘particolarità del lavoro’ ed il d.lgs. n. 81 del 2008 fa discendere l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione dalla preventiva valutazione dei rischi specifici connessi alla prestazione, al luogo di lavoro e alla persona del lavoratore”.

 

Dopo questa breve introduzione, rimandiamo alla lettura integrale del contributo che si sofferma su molti altri aspetti connessi al lavoro sportivo:

  • la problematica convivenza tra l’ampliamento dell’area del c.d. rischio consentito e la tutela della sicurezza sul lavoro
  • gli attori del sistema posto a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
  • la definizione di lavoratore e la disciplina prevenzionistica applicabile alle varie forme di prestazione di lavoro sportivo
  • la declinazione dei principali obblighi di sicurezza in ambito sportivo
  • le misure di garanzia della sicurezza degli impianti sportivi e le relative responsabilità
  • il contrasto alle molestie, alla violenza di genere e alle discriminazioni mediante l’adozione obbligatoria dei modelli di organizzazione e gestione
  • i controlli sanitari e la sorveglianza sanitaria nello sport
  • la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l’articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “Alcune annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella riforma del lavoro sportivo”, a cura di Angelo Delogu, ricercatore in Diritto del Lavoro (con contratto di ricerca cofinanziato dall’Unione europea – PON Ricerca e Innovazione 2014-2020) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Diritto della Sicurezza sul Lavoro (DSL) n. 1/2024.

 

 

Scarica il decreto citato nell’articolo:

Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

 

 

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